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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 46428/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . -PQ/yeetx&e, kktsciLA..5 144:1-1 rffik "t; Uot,A0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello giudicato con la pronuncia del medesimo Tribunale resa in data 12.3.2019, irrevocabile dallì11.11.2019, e per l'effetto rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di mesi dodici di reclusione ed C. 1.300,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Buonocore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "omessa motivazione in ordine all'aumento per la ritenuta continuazione", evidenziando che l'aumento della pena base (determinato, peraltro, in misura diversa nella motivazione e nel dispositivo: nella prima in mesi quattro e nel secondo in mesi tre) non risultava sorretto da motivazione alcuna e che, in ogni caso, non sarebbe congruo tenuto conto che il reato posto in continuazione riguardava la cessione di sole due dosi di sostanza stupefacente.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso merita accoglimento, non avendo il Giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216; conforme, tra le tante, Cass. n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316), principio che è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza resa in data 24 giugno 2021 nel proc. pen.

Pizzone e altri.

5. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza n. 183 del . 2013 della Corte Costituzionale), dovrà, nella quantificazione della pena relativa al reato satellite, uniformarsi all'indicato principio di diritto..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso, 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . -PQ/yeetx&e, kktsciLA..5 144:1-1 rffik "t; Uot,A0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello giudicato con la pronuncia del medesimo Tribunale resa in data 12.3.2019, irrevocabile dallì11.11.2019, e per l'effetto rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di mesi dodici di reclusione ed C. 1.300,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Buonocore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "omessa motivazione in ordine all'aumento per la ritenuta continuazione", evidenziando che l'aumento della pena base (determinato, peraltro, in misura diversa nella motivazione e nel dispositivo: nella prima in mesi quattro e nel secondo in mesi tre) non risultava sorretto da motivazione alcuna e che, in ogni caso, non sarebbe congruo tenuto conto che il reato posto in continuazione riguardava la cessione di sole due dosi di sostanza stupefacente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso merita accoglimento, non avendo il Giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216; conforme, tra le tante, Cass. n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316), principio che è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza resa in data 24 giugno 2021 nel proc. pen. Pizzone e altri. 5. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa persona fisica (cfr. sentenza n. 183 del . 2013 della Corte Costituzionale), dovrà, nella quantificazione della pena relativa al reato satellite, uniformarsi all'indicato principio di diritto.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46428/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris