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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14014/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zupi;- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2022 della Corte d’Appello diCatanzaro, pubblicata il 21/3/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con atto di citazione del 16/12/1989, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, l'EnteNazionale per l'[OSCURATO:PERSONA] (E.N.E.L., poi divenuto E.N.E.L.s.p.a., cui è subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora [OSCURATO:SOCIETA].), perché venisse condannato al pagamentoNumero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026della somma di lire 1.074.943.000 o di quella ritenuta di giustizia,oltre interessi e liquidazione del maggior danno, a titolo diindennità dovuta e risarcimento del danno per la costituzione diuna servitù di elettrodotto su un fondo di sua proprietà, sostenendoche era proprietario di alcuni terreni in Comune di Rende dinotevole valore perché edificabili o comunque a vocazioneedificatoria, che l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] avevarealizzato un elettrodotto per corrente alternata a oltre 130.00 volt,con capi sorretti da tralicci alti circa 30 mt. installati su basamentidi cemento, e che l'ente non aveva ancora risarcito il dannoprovocatogli, stimato nella somma richiesta.Costituitosi in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] il rigetto della domanda; in subordine, che venissedichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alladomanda risarcitoria, per essere responsabile l’impresa appaltatriceS.[OSCURATO:SOCIETA].; in via ancora più gradata, che venisse costituita consentenza una servitù di elettrodotto, con liquidazione della relativaindennità secondo i criteri di cui all'art. 123 del testo unico n.1775/1923.Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., chiesta dallaconvenuta, quest’ultima si costituì in giudizio, sostenendol'infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti.Con sentenza n. 174/2005, emessa il 13/12/2004 e depositata il31/01/2005, il Tribunale di Cosenza accolse la domanda attrice,rigettò le eccezioni sollevate dalla convenuta, condannò [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. al pagamento della somma di € 69.604,20 e delle speseprocessuali nei confronti dell'attore; condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore edichiarò l'avvenuta costituzione, a far data dal dicembre del 1987,della servitù di elettrodotto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sul fondodell'attore.2 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il giudizio di gravame, incardinato con distinti atti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nellaresistenza, in entrambi i giudizi instaurati e poi riuniti, di DeMartino Giuseppe, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 336/2012, emessa il02/03/2012 e depositata il 04/04/2012, con la quale la Corted'Appello di Catanzaro accolse gli appelli, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di De MartinoGiuseppe, della somma di €1.974,72, oltre a rivalutazionemonetaria e interessi legali, nonché al rimborso delle speseprocessuali di primo e secondo grado, con loro compensazione per3/4; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]. e lo condannò al rimborso delle spese processualidi entrambi i gradi nei confronti della predetta società; precisò chela servitù di elettrodotto doveva intendersi costituita in favore diE.n.e.l. [OSCURATO:SOCIETA].; pose definitivamente a carico diquest'ultima le spese di consulenza tecnica d'ufficio.Il giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] davanti a questaCorte, si concluse con l'ordinanza n. 3954/2018, depositata il19/02/2018, che cassò la sentenza impugnata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, afferente alla quantificazione dell’indennitàdi cui all’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 secondo il valore venale delbene, dichiarando inammissibile il secondo riguardante il denegatorisarcimento dei danni già impetrati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. inragione della loro carenza di prove, e rinviò davanti alla Corted'Appello di Catanzaro in diversa composizione.Il giudizio di rinvio, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e MazziaMaria, già soci della [OSCURATO:SOCIETA]., cessata e cancellata dalregistro delle imprese nel febbraio del 2019, si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di Covelli3 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026il 21/03/2022, con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a pagare, in favore di De MartinoGiuseppe, la complessiva somma di € 39.328,29, oltre arivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 15/04/1988secondo il calcolo descritto in motivazione, dedotto quanto giàversato, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione dellasentenza, e a rimborsargli le spese processuali, con distrazione infavore del procuratore costituito, ponendo definitivamente a caricodi [OSCURATO:SOCIETA]. le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi illustrati anche conmemoria; [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.Considerato che:1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 123 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchél'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un puntodecisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., per avere i giudici di merito riconosciuto la componentedell’indennità di cui al primo comma del ridetto art. 123, ossia ladiminuzione di valore del bene conseguente alla costituzione dellaservitù e all’esercizio dell’impianto nelle condizioni di massimosviluppo, nella misura dell’8%, senza considerare che detta voce,da parametrare sul valore venale del bene, può essere liquidatasoltanto quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e ilsuo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo eall’oggettiva incidenza causale della costituzione della servitù,dovendo la stessa essere altrimenti esclusa con riguardo al fondonon direttamente interessato dall’elettrodotto, mentre nessuna4 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026prova, nella specie, era stata fornita dal controricorrente sul punto,tant’è che la sentenza non aveva affrontato la questione.Inoltre, i giudici di merito non avevano considerato che, comeaccertato dal c.t.u., il fondo presentava potenzialità economichealtamente pregiudicate e compromesse da innumerevoli vincoliesistenti sul terreno, dalla sua collocazione in zona periferica edalla sua non comoda attraversabilità, siccome dotato di solaviabilità interpoderale, e che queste considerazioni avrebberodovuto condurre a una diversa conclusione sul riconoscimento dellasvalutazione dell’intero fondo, sicché, sotto questo profilo, lasentenza doveva considerarsi affetta da vizio di omessa, incongruae insufficiente motivazione.1.2 Il primo motivo è infondato.L’art. 123 testo unico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1775, abrogato dal d.P.R.8 giugno 2001, n. 327, ma applicabile ratione temporis, prevedevache «al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità laquale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione divalore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto oin parte», che «tale indennità è corrisposta prima che sianointrapresi i lavori dell'imposizione della servitù», che «il valoredell'immobile è gravato dalla servitù è computato nello stato in cuiesso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione perqualsiasi carico che lo colpisca e col sovrappiù del quinto», che «inogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, vienecorrisposto un quarto del valore della parte strettamentenecessaria al transito per il servizio delle condutture e per le areeoccupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o dacabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra,da un'adeguata zona di rispetto, deve esserecorrisposto il valore totale», e che «al proprietario debbonoinoltre essere risarciti i danni prodotti durante la5 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026costruzione della linea, anche per le necessarie occupazionitemporanee» e quelli «prodotti col servizio della condutturaelettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare eserciziodella conduttura stessa».Come chiarito da questa Corte, l'art. 123 del r.d. citato non prendein particolare considerazione l'area di proiezione della lineaelettrica, ma prevede e regola distinti indennizzi dovuti alproprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi chequesto può subire, e precisamente, 1) quello inerente alladiminuzione di valore di tutto o di parte del fondo, inteso comecomplessiva entità economica, 2) quello riferito all'areaassoggettata al transito per il servizio delle condutture e 3) quelloriferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimoin conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine, ecc.),sicché, ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati,l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gliindennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio (Cass. Sez. 1,27/06/1983 , n. 4407; Cass. Sez. 1, 05/12/1986, n. 7217).In particolare, la componente dell'indennizzo costituita dalladiminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso comecomplessiva entità economica - che deve essere determinata inbase al valore venale del bene per effetto della dichiarazione diillegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medipronunciata dalla Corte cost. con la sentenza n. 181 del 2011(Cass. Sez. 1, 27/07/2016, n. 15629) -, non opera in modoindistinto e automatico, ma può essere attribuita solo quando siadimostrata l'attualità del deprezzamento, nonché l'oggettivaincidenza causale del vincolo, e comunque il suo documentatoverificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettivaincidenza causale della costituzione della predetta servitù (Cass.Sez. 1, 09/03/2012, n. 3751).6 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tale determinazione richiede l'applicazione del metodo sintetico-comparativo, con obbligo per il giudice, onde non incorrere inviolazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato lapropria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazioneutilizzati, documentandone la rappresentatività in riferimento adimmobili analoghi e, quindi, in riferimento ad atti specifici eidentificabili (Cass. Sez. 1, 07/09/2020, n. 18577).Nella specie, i giudici di merito hanno dato conto di avere valutato,ai fini della stima dell’indennità pari alla diminuzione del valore delfondo servente, tutte le voci di danno conseguenti all’imposizionedella servitù di elettrodotto, compresa la deturpazione del fondodedotta dalla difesa del controricorrente, oltre alle altre componentidi indennizzo specificamente previste dall’art. 123.Nel quantificare l’indennità e nell’individuare la percentuale disvalutazione più attinente alla situazione concreta, hanno anchetenuto conto delle caratteristiche del fondo, allorché hannoconsiderato sia la sua notevole estensione, tale da comportare unimpatto modesto, sia l’inidoneità di cavi e tralicci a impedirne lacoltivazione di tipo seminativo, ossia lo sfruttamento dellaprincipale risorsa agricola degli stessi, per poi evidenziare che unapercentuale inferiore a quella prescelta dell’8% non avrebbe tenutoconto né dell’interferenza dell’impianto con la conduzione dellaporzione di fondo occupato dal bosco, né del minor pregio del fondosotto il profilo ambientale e paesaggistico dovuto alla presenza diingombranti tralicci e della linea elettrica.Deve allora escludersi che i giudici di merito abbiano omesso divalutare l’attualità del deprezzamento, sostanzialmente ricondottoa queste ultime due considerazioni e a quella, svolta in apertura,dell’avvenuta deturpazione del fondo, con la conseguenza che lacensura, ancorché sussunta sotto la fattispecie della violazione efalsa applicazione di legge, si risolve in una sostanziale7 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026sollecitazione alla rivisitazione nel merito della questione, che,come noto, è preclusa a questa Corte di legittimità.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 119 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e1032 cod. civ. in tema di costituzione della servitù di elettrodottocon sentenza costitutiva, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione delle norme intema di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degliinteressi sull'indennità di servitù, ossia agli artt. 1284, 1224,secondo comma, e 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 336 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., per avere i giudici di merito riconosciuto la rivalutazionemonetaria dell’indennità di servitù e degli interessi legali sullasomma via via rivalutata a far data dalla scadenza del termine dioccupazione legittima, senza considerare, innanzitutto, che lacassazione della precedente sentenza della Corte d’Appello avevatravolto anche le statuizioni sulla loro attualizzazione ex art. 336cod. proc. civ. e, poi, che la fattispecie non dava luogo ad alcunrisarcimento del danno, ma a un’indennità, essendo stata la servitùdi elettrodotto costituita con sentenza sulla domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], la quale costituisce debito divaluta e non di valore, con la conseguenza che il maggior dannointanto poteva essere liquidato, in quanto fosse stato allegato eprovato dall’interessato, incombente questo non adempiuto dalcontroricorrente.2.2 Il secondo motivo è fondato.Occorre innanzitutto considerare che il Tribunale di Cosenza, con lasentenza n. 174/2005 del 13/12/2004, aveva dichiarato l'avvenutacostituzione, a far data dal dicembre del 1987, della servitù dielettrodotto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sul fondo dell'attore e chetale statuizione aveva trovato conferma in sede di gravame, atteso8 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026che la Corte d’Appello, con la sentenza n. 336/2012 del02/03/2012, aveva precisato che la servitù di elettrodotto dovevaintendersi costituita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..Con l’ordinanza n. 3954/2018, questa Corte, nel rispondere alladoglianza, prospettata da [OSCURATO:PERSONA], afferente allaliquidazione dell’indennità dovuta in seguito all'asservimento di unaporzione del proprio fondo alla realizzazione dell'elettrodotto inbase al criterio dei valori agricoli medi, che nella realtà dei luoghinon rappresentava neanche lontanamente il valore di mercato delterreno in questione, aveva affermato che, a tali fini, dovevaoperare il criterio generale del valore venale pieno tratto dall'art.39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., Sez.

Un., 23/07/2013, n.17868) e che, dunque, l'indennità di cui all'art. 123 r.d.1775/1933, pur mantenendo immutato il legame con la normativaindennitaria in materia di espropriazione per pubblica utilità,andava determinata in base al valore venale del bene, essendocaduto il criterio dei valori agricoli medi per effetto della falcidiacostituzionale che aveva travolto l'impianto indennitario dell'art. 5-bis e con esso le disposizioni finitime della legge 22 ottobre 1971,n. 865.In sede di rinvio, i giudici di merito hanno ritenuto che la sommacalcolata secondo il valore venale del bene era dovuta a titolo dirisarcimento del danno e non di indennità, sostenendo che lacostituzione di servitù di elettrodotto era avvenuta in manieraillegittima, in assenza di decreto di asservimento, che questo fossestato affermato sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’Appello e che lerelative statuizioni non fossero state impugnate.A ben vedere però tale asserzione non risulta confermata dallalettura dell’ordinanza di questa Corte, nella quale si dà, invece,conto del fatto che la Corte d’Appello di Catanzaro, con la primasentenza, avesse accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],9 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli l’indennità dovutaper la costituzione di una servitù di elettrodotto su un fondo di suaproprietà, oltre al risarcimento dei danni procurati nel corso deilavori, e avesse rideterminato l'indennità, in precedenza calcolatadal Tribunale considerando la vocazione edificatoria del fondointeressato, in base alla natura agricola di esso, tant’è che tanto laprima censura, poi accolta, quanto il principio di diritto espresso siriferivano all’entità della indennità, da calcolarsi sul valore venaledel bene, e non del risarcimento.E’ allora evidente che il credito dell’appellante non poteva cheriferirsi all’indennità, da calcolarsi secondo i parametri fissati conl’ordinanza di questa Corte, tenuto conto del fatto che,nel giudizio di rinvio, è precluso al giudice - il quale è investito dellacontroversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza dicassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente allequestioni da essa decisa – di procedere al riesame dei presuppostidi applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fattio profili non dedotti, o ad una diversa qualificazione giuridica delrapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione,anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare glieffetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio dellasua intangibilità (Cass. Sez. 1, 07/03/2011, n. 5381; Cass. Sez. 5,05/04/2013, n. 8381; Cass. Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660).Ciò detto, si osserva che l'indennità per la costituzione coattiva diservitù di elettrodotto integra un credito pecuniario, e, pertanto, apartire da quella data, non è suscettibile di rivalutazioneautomatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, potendoquest’ultima essere fatta valere dal creditore solo quale ragione dimaggiore danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondocomma cod. civ. (Cass. Sez. 2, 22/08/1998, n. 8334; Cass. Sez. 1,23/04/1992, n. 4892).10 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Hanno, pertanto, errato i giudici di merito allorché hanno ritenutodi dover riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazionemonetaria in assenza di deduzione e prova del maggior danno.Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, rappresentato dall'estinzione parzialedell'obbligazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1183, 1194, 1224 e 1277 cod. civ. e dell’art. 132, primo comma, n.4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, pur avendo datoconto dell’intervenuto pagamento parziale delle spettanze(avvenuto nella misura di euro 71.650,00), hanno condannato [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere la somma di “euro 39.328,29, oltrerivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 15/4/1988[…], dedotto quanto già versato al medesimo titolo”, mentreavrebbero dovuto più correttamente, prima di pronunciare lacondanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi sullasomma via via rivalutata, verificare se l’importo pagato in accontoavesse coperto l’intera somma liquidata come sorte capitale e poidividere il calcolo di rivalutazione e interessi tra il primo periodo -dal 15/4/1988 alla data del versamento dell’acconto – e il secondo– da quest’ultima data fino a quella della sentenza impugnata -,riprendendo il medesimo calcolo sull’eventuale capitale residuo,posto che quel pagamento poteva avere estinto l’importo capitale,facendo venir meno l’oggetto del danno da svalutazione, e che eranecessario comunque rendere omogeneo l’importo.Infine, dall’accoglimento del presente ricorso sarebbe derivata lanecessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite.11 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/20263.2 Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo,siccome afferente alla questione del calcolo della rivalutazione edegli interessi a fronte di un precedente parziale pagamento.4.

In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, lafondatezza del secondo e l’assorbimento del terzo, il ricorso deveessere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il PresidenteMilena Falaschi12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zupi;- controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2022 della Corte d’Appello diCatanzaro, pubblicata il 21/3/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione del 16/12/1989, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, l'EnteNazionale per l'[OSCURATO:PERSONA] (E.N.E.L., poi divenuto E.N.E.L.s.p.a., cui è subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora [OSCURATO:SOCIETA].), perché venisse condannato al pagamentoNumero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026della somma di lire 1.074.943.000 o di quella ritenuta di giustizia,oltre interessi e liquidazione del maggior danno, a titolo diindennità dovuta e risarcimento del danno per la costituzione diuna servitù di elettrodotto su un fondo di sua proprietà, sostenendoche era proprietario di alcuni terreni in Comune di Rende dinotevole valore perché edificabili o comunque a vocazioneedificatoria, che l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] avevarealizzato un elettrodotto per corrente alternata a oltre 130.00 volt,con capi sorretti da tralicci alti circa 30 mt. installati su basamentidi cemento, e che l'ente non aveva ancora risarcito il dannoprovocatogli, stimato nella somma richiesta.Costituitosi in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] il rigetto della domanda; in subordine, che venissedichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alladomanda risarcitoria, per essere responsabile l’impresa appaltatriceS.[OSCURATO:SOCIETA].; in via ancora più gradata, che venisse costituita consentenza una servitù di elettrodotto, con liquidazione della relativaindennità secondo i criteri di cui all'art. 123 del testo unico n.1775/1923.Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., chiesta dallaconvenuta, quest’ultima si costituì in giudizio, sostenendol'infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti.Con sentenza n. 174/2005, emessa il 13/12/2004 e depositata il31/01/2005, il Tribunale di Cosenza accolse la domanda attrice,rigettò le eccezioni sollevate dalla convenuta, condannò [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. al pagamento della somma di € 69.604,20 e delle speseprocessuali nei confronti dell'attore; condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore edichiarò l'avvenuta costituzione, a far data dal dicembre del 1987,della servitù di elettrodotto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sul fondodell'attore.2 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il giudizio di gravame, incardinato con distinti atti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nellaresistenza, in entrambi i giudizi instaurati e poi riuniti, di DeMartino Giuseppe, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 336/2012, emessa il02/03/2012 e depositata il 04/04/2012, con la quale la Corted'Appello di Catanzaro accolse gli appelli, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di De MartinoGiuseppe, della somma di €1.974,72, oltre a rivalutazionemonetaria e interessi legali, nonché al rimborso delle speseprocessuali di primo e secondo grado, con loro compensazione per3/4; rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]. e lo condannò al rimborso delle spese processualidi entrambi i gradi nei confronti della predetta società; precisò chela servitù di elettrodotto doveva intendersi costituita in favore diE.n.e.l. [OSCURATO:SOCIETA].; pose definitivamente a carico diquest'ultima le spese di consulenza tecnica d'ufficio.Il giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] davanti a questaCorte, si concluse con l'ordinanza n. 3954/2018, depositata il19/02/2018, che cassò la sentenza impugnata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, afferente alla quantificazione dell’indennitàdi cui all’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 secondo il valore venale delbene, dichiarando inammissibile il secondo riguardante il denegatorisarcimento dei danni già impetrati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. inragione della loro carenza di prove, e rinviò davanti alla Corted'Appello di Catanzaro in diversa composizione.Il giudizio di rinvio, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e MazziaMaria, già soci della [OSCURATO:SOCIETA]., cessata e cancellata dalregistro delle imprese nel febbraio del 2019, si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di Covelli3 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026il 21/03/2022, con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a pagare, in favore di De MartinoGiuseppe, la complessiva somma di € 39.328,29, oltre arivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 15/04/1988secondo il calcolo descritto in motivazione, dedotto quanto giàversato, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione dellasentenza, e a rimborsargli le spese processuali, con distrazione infavore del procuratore costituito, ponendo definitivamente a caricodi [OSCURATO:SOCIETA]. le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi illustrati anche conmemoria; [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.Considerato che:1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 123 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchél'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un puntodecisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc. civ., per avere i giudici di merito riconosciuto la componentedell’indennità di cui al primo comma del ridetto art. 123, ossia ladiminuzione di valore del bene conseguente alla costituzione dellaservitù e all’esercizio dell’impianto nelle condizioni di massimosviluppo, nella misura dell’8%, senza considerare che detta voce,da parametrare sul valore venale del bene, può essere liquidatasoltanto quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e ilsuo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo eall’oggettiva incidenza causale della costituzione della servitù,dovendo la stessa essere altrimenti esclusa con riguardo al fondonon direttamente interessato dall’elettrodotto, mentre nessuna4 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026prova, nella specie, era stata fornita dal controricorrente sul punto,tant’è che la sentenza non aveva affrontato la questione.Inoltre, i giudici di merito non avevano considerato che, comeaccertato dal c.t.u., il fondo presentava potenzialità economichealtamente pregiudicate e compromesse da innumerevoli vincoliesistenti sul terreno, dalla sua collocazione in zona periferica edalla sua non comoda attraversabilità, siccome dotato di solaviabilità interpoderale, e che queste considerazioni avrebberodovuto condurre a una diversa conclusione sul riconoscimento dellasvalutazione dell’intero fondo, sicché, sotto questo profilo, lasentenza doveva considerarsi affetta da vizio di omessa, incongruae insufficiente motivazione.1.2 Il primo motivo è infondato.L’art. 123 testo unico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1775, abrogato dal d.P.R.8 giugno 2001, n. 327, ma applicabile ratione temporis, prevedevache «al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità laquale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione divalore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto oin parte», che «tale indennità è corrisposta prima che sianointrapresi i lavori dell'imposizione della servitù», che «il valoredell'immobile è gravato dalla servitù è computato nello stato in cuiesso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione perqualsiasi carico che lo colpisca e col sovrappiù del quinto», che «inogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, vienecorrisposto un quarto del valore della parte strettamentenecessaria al transito per il servizio delle condutture e per le areeoccupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o dacabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra,da un'adeguata zona di rispetto, deve esserecorrisposto il valore totale», e che «al proprietario debbonoinoltre essere risarciti i danni prodotti durante la5 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026costruzione della linea, anche per le necessarie occupazionitemporanee» e quelli «prodotti col servizio della condutturaelettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare eserciziodella conduttura stessa».Come chiarito da questa Corte, l'art. 123 del r.d. citato non prendein particolare considerazione l'area di proiezione della lineaelettrica, ma prevede e regola distinti indennizzi dovuti alproprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi chequesto può subire, e precisamente, 1) quello inerente alladiminuzione di valore di tutto o di parte del fondo, inteso comecomplessiva entità economica, 2) quello riferito all'areaassoggettata al transito per il servizio delle condutture e 3) quelloriferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimoin conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine, ecc.),sicché, ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati,l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gliindennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio (Cass. Sez. 1,27/06/1983 , n. 4407; Cass. Sez. 1, 05/12/1986, n. 7217).In particolare, la componente dell'indennizzo costituita dalladiminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso comecomplessiva entità economica - che deve essere determinata inbase al valore venale del bene per effetto della dichiarazione diillegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medipronunciata dalla Corte cost. con la sentenza n. 181 del 2011(Cass. Sez. 1, 27/07/2016, n. 15629) -, non opera in modoindistinto e automatico, ma può essere attribuita solo quando siadimostrata l'attualità del deprezzamento, nonché l'oggettivaincidenza causale del vincolo, e comunque il suo documentatoverificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettivaincidenza causale della costituzione della predetta servitù (Cass.Sez. 1, 09/03/2012, n. 3751).6 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tale determinazione richiede l'applicazione del metodo sintetico-comparativo, con obbligo per il giudice, onde non incorrere inviolazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato lapropria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazioneutilizzati, documentandone la rappresentatività in riferimento adimmobili analoghi e, quindi, in riferimento ad atti specifici eidentificabili (Cass. Sez. 1, 07/09/2020, n. 18577).Nella specie, i giudici di merito hanno dato conto di avere valutato,ai fini della stima dell’indennità pari alla diminuzione del valore delfondo servente, tutte le voci di danno conseguenti all’imposizionedella servitù di elettrodotto, compresa la deturpazione del fondodedotta dalla difesa del controricorrente, oltre alle altre componentidi indennizzo specificamente previste dall’art. 123.Nel quantificare l’indennità e nell’individuare la percentuale disvalutazione più attinente alla situazione concreta, hanno anchetenuto conto delle caratteristiche del fondo, allorché hannoconsiderato sia la sua notevole estensione, tale da comportare unimpatto modesto, sia l’inidoneità di cavi e tralicci a impedirne lacoltivazione di tipo seminativo, ossia lo sfruttamento dellaprincipale risorsa agricola degli stessi, per poi evidenziare che unapercentuale inferiore a quella prescelta dell’8% non avrebbe tenutoconto né dell’interferenza dell’impianto con la conduzione dellaporzione di fondo occupato dal bosco, né del minor pregio del fondosotto il profilo ambientale e paesaggistico dovuto alla presenza diingombranti tralicci e della linea elettrica.Deve allora escludersi che i giudici di merito abbiano omesso divalutare l’attualità del deprezzamento, sostanzialmente ricondottoa queste ultime due considerazioni e a quella, svolta in apertura,dell’avvenuta deturpazione del fondo, con la conseguenza che lacensura, ancorché sussunta sotto la fattispecie della violazione efalsa applicazione di legge, si risolve in una sostanziale7 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026sollecitazione alla rivisitazione nel merito della questione, che,come noto, è preclusa a questa Corte di legittimità.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 119 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e1032 cod. civ. in tema di costituzione della servitù di elettrodottocon sentenza costitutiva, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione delle norme intema di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degliinteressi sull'indennità di servitù, ossia agli artt. 1284, 1224,secondo comma, e 2697 cod. civ., nonché agli artt. 115 e 336 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., per avere i giudici di merito riconosciuto la rivalutazionemonetaria dell’indennità di servitù e degli interessi legali sullasomma via via rivalutata a far data dalla scadenza del termine dioccupazione legittima, senza considerare, innanzitutto, che lacassazione della precedente sentenza della Corte d’Appello avevatravolto anche le statuizioni sulla loro attualizzazione ex art. 336cod. proc. civ. e, poi, che la fattispecie non dava luogo ad alcunrisarcimento del danno, ma a un’indennità, essendo stata la servitùdi elettrodotto costituita con sentenza sulla domandariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], la quale costituisce debito divaluta e non di valore, con la conseguenza che il maggior dannointanto poteva essere liquidato, in quanto fosse stato allegato eprovato dall’interessato, incombente questo non adempiuto dalcontroricorrente.2.2 Il secondo motivo è fondato.Occorre innanzitutto considerare che il Tribunale di Cosenza, con lasentenza n. 174/2005 del 13/12/2004, aveva dichiarato l'avvenutacostituzione, a far data dal dicembre del 1987, della servitù dielettrodotto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sul fondo dell'attore e chetale statuizione aveva trovato conferma in sede di gravame, atteso8 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026che la Corte d’Appello, con la sentenza n. 336/2012 del02/03/2012, aveva precisato che la servitù di elettrodotto dovevaintendersi costituita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..Con l’ordinanza n. 3954/2018, questa Corte, nel rispondere alladoglianza, prospettata da [OSCURATO:PERSONA], afferente allaliquidazione dell’indennità dovuta in seguito all'asservimento di unaporzione del proprio fondo alla realizzazione dell'elettrodotto inbase al criterio dei valori agricoli medi, che nella realtà dei luoghinon rappresentava neanche lontanamente il valore di mercato delterreno in questione, aveva affermato che, a tali fini, dovevaoperare il criterio generale del valore venale pieno tratto dall'art.39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., Sez. Un., 23/07/2013, n.17868) e che, dunque, l'indennità di cui all'art. 123 r.d.1775/1933, pur mantenendo immutato il legame con la normativaindennitaria in materia di espropriazione per pubblica utilità,andava determinata in base al valore venale del bene, essendocaduto il criterio dei valori agricoli medi per effetto della falcidiacostituzionale che aveva travolto l'impianto indennitario dell'art. 5-bis e con esso le disposizioni finitime della legge 22 ottobre 1971,n. 865.In sede di rinvio, i giudici di merito hanno ritenuto che la sommacalcolata secondo il valore venale del bene era dovuta a titolo dirisarcimento del danno e non di indennità, sostenendo che lacostituzione di servitù di elettrodotto era avvenuta in manieraillegittima, in assenza di decreto di asservimento, che questo fossestato affermato sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’Appello e che lerelative statuizioni non fossero state impugnate.A ben vedere però tale asserzione non risulta confermata dallalettura dell’ordinanza di questa Corte, nella quale si dà, invece,conto del fatto che la Corte d’Appello di Catanzaro, con la primasentenza, avesse accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA],9 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli l’indennità dovutaper la costituzione di una servitù di elettrodotto su un fondo di suaproprietà, oltre al risarcimento dei danni procurati nel corso deilavori, e avesse rideterminato l'indennità, in precedenza calcolatadal Tribunale considerando la vocazione edificatoria del fondointeressato, in base alla natura agricola di esso, tant’è che tanto laprima censura, poi accolta, quanto il principio di diritto espresso siriferivano all’entità della indennità, da calcolarsi sul valore venaledel bene, e non del risarcimento.E’ allora evidente che il credito dell’appellante non poteva cheriferirsi all’indennità, da calcolarsi secondo i parametri fissati conl’ordinanza di questa Corte, tenuto conto del fatto che,nel giudizio di rinvio, è precluso al giudice - il quale è investito dellacontroversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza dicassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente allequestioni da essa decisa – di procedere al riesame dei presuppostidi applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fattio profili non dedotti, o ad una diversa qualificazione giuridica delrapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione,anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare glieffetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio dellasua intangibilità (Cass. Sez. 1, 07/03/2011, n. 5381; Cass. Sez. 5,05/04/2013, n. 8381; Cass. Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660).Ciò detto, si osserva che l'indennità per la costituzione coattiva diservitù di elettrodotto integra un credito pecuniario, e, pertanto, apartire da quella data, non è suscettibile di rivalutazioneautomatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, potendoquest’ultima essere fatta valere dal creditore solo quale ragione dimaggiore danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondocomma cod. civ. (Cass. Sez. 2, 22/08/1998, n. 8334; Cass. Sez. 1,23/04/1992, n. 4892).10 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/2026Hanno, pertanto, errato i giudici di merito allorché hanno ritenutodi dover riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] la rivalutazionemonetaria in assenza di deduzione e prova del maggior danno.Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa, insufficienteo contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia, rappresentato dall'estinzione parzialedell'obbligazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1183, 1194, 1224 e 1277 cod. civ. e dell’art. 132, primo comma, n.4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, pur avendo datoconto dell’intervenuto pagamento parziale delle spettanze(avvenuto nella misura di euro 71.650,00), hanno condannato [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere la somma di “euro 39.328,29, oltrerivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 15/4/1988[…], dedotto quanto già versato al medesimo titolo”, mentreavrebbero dovuto più correttamente, prima di pronunciare lacondanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi sullasomma via via rivalutata, verificare se l’importo pagato in accontoavesse coperto l’intera somma liquidata come sorte capitale e poidividere il calcolo di rivalutazione e interessi tra il primo periodo -dal 15/4/1988 alla data del versamento dell’acconto – e il secondo– da quest’ultima data fino a quella della sentenza impugnata -,riprendendo il medesimo calcolo sull’eventuale capitale residuo,posto che quel pagamento poteva avere estinto l’importo capitale,facendo venir meno l’oggetto del danno da svalutazione, e che eranecessario comunque rendere omogeneo l’importo.Infine, dall’accoglimento del presente ricorso sarebbe derivata lanecessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite.11 di 12Numero registro generale 13404/2022Numero sezionale 2671/2025Numero di raccolta generale 14014/2026Data pubblicazione 13/05/20263.2 Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo,siccome afferente alla questione del calcolo della rivalutazione edegli interessi a fronte di un precedente parziale pagamento.4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, lafondatezza del secondo e l’assorbimento del terzo, il ricorso deveessere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo edichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il PresidenteMilena Falaschi12 di 12
Sentenza Cassazione n. 14014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris