CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTO Fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] PIZZULLI in relazione alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 4 ottobre 2018, irrevocabile in data 6 settembre 2021. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] PIZZULLI, presentava "opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen." avverso l'ordinanza, lamentandone l'erroneità. L'atto veniva correttamente qualificato ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte, poiché il provvedimento impugnato è stato emesso ex artt. 666 e 127 cod. proc. pen. Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7