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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07109/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 35202/23 Sorrenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 35202/23 Sorrenti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29
Sentenza Cassazione n. 07109/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris