CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, adottata all'esito del contraddittorio camerale, il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, da esso emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., stante l'irreperibilità del condannato e l'impossibilità di notificare il provvedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. La notificazione a sé dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, ma la declaratoria di irreperibilità non sarebbe stata preceduta da rituali e complete ricerche. Con il secondo motivo deduce nullità processuale ulteriore. Nelle more del procedimento di sorveglianza, egli era stato rintracciato dalla polizia giudiziaria, che, in data 29 giugno 2023, aveva provveduto a notificargli l'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, la quale aveva, in pari data, iniziato a decorrere. Ciò nonostante, non era stata disposta la sua traduzione per l'udienza camerale, in violazione del diritto di difesa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione. Avendo la misura alternativa preso comunque esecuzione a far tempo dal 29 giugno 2023, la sua revoca presupponeva il rilievo di condotte posteriori, di gravità tale da risultare incompatibili con la prosecuzione della misura, che il giudice a quo non avrebbe affatto individuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo è pregiudizialmente fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei motivi anteriori. Con la notificazione dell'ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, avvenuta nelle more dell'odierno procedimento di sorveglianza, infatti, la misura alternativa aveva avuto ormai giuridico inizio, a norma dell'art. 100 reg. esec. Ord. pen., sicché essa non poteva più, sul contrario presupposto, essere dichiarata geneticamente inefficace (arg. ex Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, Hysi, Rv. 268926-01), né, stante la perfetta equivalenza di effetti, l'ordinanza concessiva poteva essere, alle stesse condizioni, meramente revocata. Se ne impone, dunque, l'annullamento senza rinvio. Opportuna notizia di questa decisione sia data al pubblico ministero competente per l'esecuzione. 2. Resta impregiudicata, ad opera del Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della misura, diverso dal Tribunale a quo, ogni valutazione circa le cause del ritardato avvio della misura e circa la loro,Yimputabilità al condannato, così come resta impregiudicata l'adozione eventuale dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 51-ter Ord. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento che cura