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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17837/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di in composizione monocratica, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 3 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 453 cod. pen., commesso il 27 gennaio 2023. 1.Un primo motivo di ricorso si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, dal momento che sarebbe stata applicata la disciplina della continuazione in presenza di un'unica condotta.2.

Un secondo motivo si è doluto dell'illegalità della pena, in quanto non sarebbero state partitamente determinate le pene per il reato-base e per i singoli aumenti previsti per i reati- satellite.

Ritenuto in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è attinto dal vizio di aspecificità ed è anche manifestamente infondato.

E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619).

L'editto accusatorio contesta la messa in circolazione di 25 banconote contraffatte, prevede l'indicazione dell'articolo di legge che riguarda il reato continuato, enuncia, infine, che la distribuzione delle plurime banconote false è avvenuta "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

La ragione di ricorso difetta, pertanto, di specifiche ed efficaci allegazioni confutative e si rivela in contrasto con gli atti processuali resi disponibili al collegio. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. In tema di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., affinché la pena risulti legale, occorre, nel caso di operatività dell'istituto della continuazione, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale in modo da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato la conformità a legge e la congruità della pena concordata, tenendo conto anche di un aumento, evidentemente da includere nella pena finale oggetto del patteggiannento per la riconosciuta continuazione (in motivazione, Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970).

Risponde a questa logica anche Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217696, in cui, in un caso di applicazione della continuazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale fosse superiore al minimo edittale, potendosi così ritenere che il giudice ne avesse implicitamente valutato la legalità e congruità in ragione del conteggiato aumento, incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento.

In definitiva, atteso che la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (sez. u, n.877 del 14/07/2022, Sacchettino), la quantificazione della pena complessiva per il reato continuato è chiaramente avvenuta secondo i crismi di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso degli imputati conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di in composizione monocratica, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 3 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 453 cod. pen., commesso il 27 gennaio 2023. 1.Un primo motivo di ricorso si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, dal momento che sarebbe stata applicata la disciplina della continuazione in presenza di un'unica condotta.2. Un secondo motivo si è doluto dell'illegalità della pena, in quanto non sarebbero state partitamente determinate le pene per il reato-base e per i singoli aumenti previsti per i reati- satellite. Ritenuto in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è attinto dal vizio di aspecificità ed è anche manifestamente infondato. E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). L'editto accusatorio contesta la messa in circolazione di 25 banconote contraffatte, prevede l'indicazione dell'articolo di legge che riguarda il reato continuato, enuncia, infine, che la distribuzione delle plurime banconote false è avvenuta "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso". La ragione di ricorso difetta, pertanto, di specifiche ed efficaci allegazioni confutative e si rivela in contrasto con gli atti processuali resi disponibili al collegio. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. In tema di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., affinché la pena risulti legale, occorre, nel caso di operatività dell'istituto della continuazione, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale in modo da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato la conformità a legge e la congruità della pena concordata, tenendo conto anche di un aumento, evidentemente da includere nella pena finale oggetto del patteggiannento per la riconosciuta continuazione (in motivazione, Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970). Risponde a questa logica anche Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217696, in cui, in un caso di applicazione della continuazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale fosse superiore al minimo edittale, potendosi così ritenere che il giudice ne avesse implicitamente valutato la legalità e congruità in ragione del conteggiato aumento, incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento. In definitiva, atteso che la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (sez. u, n.877 del 14/07/2022, Sacchettino), la quantificazione della pena complessiva per il reato continuato è chiaramente avvenuta secondo i crismi di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso degli imputati conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del
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