CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di assise di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha chiarito, con dovizia di argomentazioni, che la questione relativa all'apparente contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di appello resa nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha già trovato compiuta risoluzione nell'ambito del giudizio di cognizione, ove è stato chiarito che, risolvendosi l'indicazione contenuta nel dispositivo in un mero errore materiale, la pena inflitta all'imputato, in riforma di quella dell'ergastolo, stabilita dal giudice di primo grado, era quella di trenta anni di reclusione, che, peraltro, è stata considerata, anche dall'odierno ricorrente, nella successiva fase del procedimento, definito con sentenza irrevocabile del 12 aprile 2019; che le censure articolate dal ricorrente — che le ha ribadite con la memoria del 18 settembre 2023 — devono, dunque, ritenersi precluse, perché volte a rimettere in discussione, in sede di esecuzione, un tema definito in quella di cognizione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis