CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8499/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Eritrea controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 857/2019 della Corte d’appello di Messina pubblicata il 22-11-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Patti, esponendo che con scrittura privata datata 22-5-1999 aveva consentito al convenuto di depositare sul fondo di sua proprietà in OGGETTO: inadempimento contrattuale R.G.8499/2020 C.C. 16-11-2023 comune di Terranova materiale terroso vegetale sciolto e privo di pietrame fino al 28-2-2000, con l’accordo che alla scadenza il convenuto avrebbe restituito il fondo sistemando il piano di campagna al livello preesistente con uno strato terroso vegetale di almeno un metro, provvedendo anche allo spianamento meccanico, nonché corrispondendo indennità di £.20.000.000 per ettaro. L’attore lamentò di avere ricevuto solo £.1.500.000 e chiese il pagamento dell’indennità pattuita, nonché il risarcimento dei danni per inadempimento, anche con riferimento a buca di dieci metri di profondità lasciata sul fondo. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda, dichiarando di avere pagato il dovuto e di non essere l’autore della buca e, ammesse le prove orali e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 88/2013 il Tribunale di Patti condannò il convenuto al pagamento a favore dell’attore di Euro 94.714,00 a titolo di risarcimento dei danni per non avere rimesso in pristino il fondo e di Euro 1.616,51 a titolo di indennità prevista dalla scrittura privata. 2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Messina, dopo avere disposto nuova consulenza tecnica per quantificare il danno per equivalente sulla base del raffronto tra il valore del terreno e il costo delle opere necessarie alla rimessione in pristino, con sentenza n. 857 pubblicata il 22-11-2019 ha confermato la pronuncia di condanna al pagamento di indennità di Euro 1.616,51 e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno quantificato in Euro 53.232,00, con la rivalutazione dal 3-11-2004 fino alla data della sentenza, compensando le spese di entrambi i gradi. La sentenza hadichiarato che era la lettura della scrittura privata 22-5-1999 a fornire gli elementi per la decisione, perché nella scrittura, oltre all’obbligo di sistemare il piano di campagna al livello preesistente, [OSCURATO:PERSONA] si era assunto tutte le responsabilità “per oneri e danni, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività consentita nel fondo Lenzo, esonerando quest’ultimo da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole”; ha aggiunto che, con la consegna del fondo,Ricciardo ne era divenuto custode e responsabile ex art. 2051 cod. civ.; tale situazione, a fronte delle risultanze istruttorie, le quali avevano acclarato che la buca era stata scavata, imponevano il rigetto del primo motivo di appello con il quale l’appellante aveva dedotto il difetto di prova sul suo inadempimento e sulla sua responsabilità risarcitoria per la presenza della buca. Di seguito la sentenza ha considerato che il consulente d’ufficio nominato in appello aveva concluso per un valore venale del fondo di Euro 53.232,00,comprensivo del costo del movimento terra pari a Euro 432,00; tale valore era il risultato del prodotto del valore di Euro 11,00 dell’area a mq. rapportato alla superficie di mq. 4.800, che era molto più estesa e pari al doppio di quella individuata dal consulente d’ufficio di primo grado. Ha considerato che il c.t.u. nominato dalla Corte aveva fondato il suoragionamento sul fatto che l’attività estrattiva, così come quella riempitiva, non poteva interessare solo l’area interessata dalla buca misurata in mq. 2.315 ma anche le aree circostanti, stante l’impossibilità per i mezzi meccanici di operare solo nell’area della buca e la necessità di sconfinare nelle aree adiacenti. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di tre motivi e [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso, con il quale ha propo sto anche ricorso incidentale affidato a unico motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 1 6 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Nella memoria depositata ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. il ricorrente ha anche dato atto che con sentenza n. 80/2022 passata in giudicato la Corte d’appello di Messina ha revocato la sentenza impugnata in punto rivalutazione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, disponendo che la rivalutazione decorresse dal 15-12-2017 anziché dal 3-11-2004; pertanto ha dichiarato che il suo terzo motivo di ricorso, relativo alla decorrenza degli interessi, doveva intendersi rinunciato. 2.Con il primo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli articoli: -2051 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., -112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già costituente oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c.” il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto in debita considerazione i motivi di censura sulla mancanza di prova di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell’escavazione della buca fonte di danno, che egli aveva svolto nel l’atto di appello. Deduce il vizio di ultrapetizione, in quanto l’attore avevaposto a fondamento della sua domanda risarcitoria la responsabilità del convenuto per avere scavato la buca e invece il giudice di appello aveva supposto un obbligo di custodia a carico del convenuto, derivatogli dalla presunta consegna del terreno, con conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 2051 cod. civ.; lamenta che la corte abbiaintrodotto nuovi elementi di fatto sui quali basare la responsabilità risarcitoria, in quanto nulla faceva presumere che dalla clausola contrattuale discendesse l’elezione del convenuto a custode del fondo,perché oggetto del contratto era solo l’autorizzazione al deposito del materiale vegetale e non risultava neppure che la buca fosse stata scavata nel periodo di vigenza del contratto. Aggiunge che è stata impropria anche l’applicazione dell’art.2051 cod. civ., in quanto la disposizione disciplina l’ipotesi dei danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non i danni derivati alla stessa cosa in custodia, mentre per il resto la motivazione ècarente e insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in capo aCarmelo Ricciardo. 2.1.Il motivo è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale, qualora la decisione si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione resa (Cass. Sez. U 15-4-2021 n.10012, in motivazione, Cass. Sez. 5 11-5-2018 n. 11493 Rv. 648023-01, Cass. Sez. 3 14-2-2012 n.2108 Rv. 621882). La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la sua responsabilità per la buca scavata sul fondo, facendo riferimento sia alla responsabilità contrattuale gravante su [OSCURATO:PERSONA] siaalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Infatti, la sentenza ha specificamente e testualmente richiamato la clausola delcontratto, secondo la quale Ricciardo assumeva non solo l’obbligo di sistemare il piano di campagna, ma anche tutte le responsabilità per eventuali danniderivanti dall’attività consentita nel fondo e sulla base di questo dato ha ritenuto la responsabilità dell’appellante ora ricorrente; di seguito, ha evidenziato l’esistenza anche dei presupposti per ritenere la responsabilità ex art.2051 cod. civ. e perciò ipotesi di responsabilità extra contrattuale. Il profilo della responsabilità contrattuale gravante sul contraente Ricciardo in forza della clausola contrattuale valorizzata dalla Corte d’appellonon è stata censurata in modo pertinente dal ricorrente, il quale avrebbe dovuto lamentare l’erronea applicazione dei canoni di interpretazione del contratto per sostenere che la sentenza impugnata avesse ritenuto la responsabilità contrattuale sulla base di una erronea lettura del contratto; in mancanza di censura con tale contenuto , la pronuncia su lla responsabilità contrattualein capo al Ricciardo è divenuta irrevocabile e rende inammissibili le sue doglianze relative all’inesistenza dei presupposti per applicare l’art. 2051 cod. civ. 3.Con il secondo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli articoli: -115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4. cpc. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già costituente oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5. c.p.c.” il ricorrente dichiara che il consulente d’ufficio nominato in appello per quantificare il danno è pervenuto a una doppia conclusione; in un primo momento, fissato il valore del terreno in Euro 11,00/mq e in mq. 4.800 la superficie da sistemare, il c.t.u. ha determinato l’importo di Euro 52.800,00, oltre Euro 432,00 per i lavori di livellamento; a seguito delle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva evidenziato che la buca aveva una estensione di soli mq. 2.135, il consulente d’ufficio aveva giustificato la sua scelta per il fatto che le opere di riempimento della buca avrebbero dovuto comportare la movimentazione di mezzi meccanici anche nell’area circostante, ma comunque aveva determinato il danno anche con riferimento alla minore estensione, in Euro 25.897,00 comprensivo anche di Euro 432,00 per il livellamento.Il ricorrente evidenzia che aveva criticato la prima conclusione, perché le operazioni contingenti al ricolmo dello scavo, peraltro già valutate con l’importo indennitario suppletivo di Euro 432,00, non potevano incidere sul calcolo finale del valore venale del terreno.Lamenta che la sentenza impugnata abbia determinato il danno in Euro 53.232,00 senza tenere conto della valutazione alternativa eseguita dal consulente d’ufficio e omettendo di vagliare, se non altro per confutarle, le censure da lui mosse, limitandosi a recepire le argomentazioni del consulente d’ufficio, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e con insufficienza argomentativa su fatto decisivo per il giudizio. 3.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, non è configurabile violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il fatto che la sentenza impugnata abbia recepito la quantificazione del danno eseguita dal consulente d’ufficio senza esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di recepire la quantificazione proposta dal consulente d’ufficio in via alternativa in risposta alle osservazioni del consulente di parte. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciuti, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 cod. proc. civ. (Cass. Sez.U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-01, Cass. Sez. 6-3 23-10-2018 n. 26769 Rv. 650892-01). Inoltre, premesso che il difetto di sufficienza della motivazione pure prospettato dal ricorrente non è denunciabile in s é , si impone il rilievo che il giudice di merito, qualora aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto e abbia risposto alle osservazionidei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione; ciòin quanto le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente d’ufficio si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 16- 11-2022 n. 33742 Rv. 666237-01, Cass. Sez. 6-3 2-2-2015 n. 1815 Rv. 634182-01). Per di più, nella fattispecie la sentenza impugnata, esponendo il ragionamento svolto dal consulente d’ufficio, ha anche esplicitato le ragioni per le quali ha fatto riferimento all’area di mq. 4.800 anziché a quella assai inferiore alla quale aveva proposto di fare riferimentol’appellante; infatti, ha evidenzia to c he l’attività estrattiva , comequella riempitiva, non poteva interessare solo l’area circoscritta della buca, ma aveva interessato anche le aree circostanti . In questo modola sentenza ha anche esplicitato le ragioni in forza delle quali ha recepito le conclusioni del consulente d’ufficioe tali ragioni non sono censurate con motivi ammissibili dagli argomenti del ricorrente. 4.Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già costituente oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c., nella parte in cui è stata decretata la condanna del signor Ricciardo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 53.232,00, sulla base della quantificazione del danno effettuata dal CTUnominato in grado di appello”. Lamenta che la sentenza impugnata abbia determinato l’entità del danno sulla base della quantificazione eseguita dal consulente d’ufficio nominato in appello, omettendo di spiegare perché non abbia aderito alla quantificazione del danno eseguita in primo grado; evidenzia che il consulente nominato in primo grado aveva quantificato il danno in Euro 94.714,00,tale importo era stato riconosciuto dal giudice di primo gradoe il consulente nominato in secondo grado, seppure aveva considerato una superficie danneggiata di mq. 4.800 maggiore di quella di estensione della buca, aveva omesso di considerare il volume di scavo stimato dal consulente di primo grado in mq. 9.774,57 e il relativo materiale terroso e vegetale necessario al ripristino del sottosuolo. Quindi, il ricorrente in via incidentale rileva che il primo consulente aveva calcolato il danno sommando il valore della quantità di materiale terroso necessario al ripristino del sottosuolo a quello necessario per la ricostituzione del suolo dello spessore di un metro, mentre il secondo consulente aveva dichiarato che il danno corrispondeva al valore venale del terreno compreso il livellamento da eseguirsi, senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha eseguito i diversi calcoli. Richiama le deduzioni che aveva svolto nella sua memoria conclusiva in appello, laddove aveva evidenziato che doveva essere riconosciuto il valore corrispondente alla rimessa in pristino del terreno, in quanto in caso di danneggiamento la rimessa in pristino è la regola. Lamenta che, sul punto del quantum del risarcimento, le motivazioni della sentenza impugnata prescindano del tutto dal contenuto della prima consulenza, senza alcuna spiegazione, così da non sottrarsi alle censure di inadeguatezza e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 4.1.Il motivo di ricorso incidentale è infondato. E’ stato posto il principio secondo il quale l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudicein quanto tale, risolvendosi la critica alla stessa nell’esposizione di argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. Sez. 3 2-3-2023 n. 6322 Rv. 666970-01, Cass. Sez. 1 16-3-2022 n. 8584 Rv. 664367-01). Inoltre, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi a una sola di esse può essere censurata per cassazione nei limiti dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta in omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso alla controversia (Cass. Sez. L 25-10-2022 n. 31511 Rv. 665999-01, Cass. Sez. 3 26-5-2021 n. 14599 Rv. 661553-01, Cass. Sez. 6-3 7-9-2020 n. 18598 Rv. 659088-01). Nella fattispecie non può ritenersi che la sentenza impugnata sia viziata da omesso esame di fatto decisivo, perché sulla questione del criterio da adottare per il risarcimento del danno era stato proposto motivo di appello e tale motivo la sentenza ha accoltoin quanto, dopo avere disposto consulenza tecnica d’ufficio al fine di quantificare il danno per equivalente, ha recepitoi dati forniti dal consulente d’ufficio per provvedere al risarcimento per equivalente; quindi la sentenza, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente in via incidentale, ha preso in esame la questione dell’individuazione del criterio adeguato a risarcire ildanno e lo ha risolto nel senso censurato dal ricorrente in via incidentale.La circostanza di cui si duole il ricorrente incidentale è riferitain sostanza al fatto che la Corte territor i ale non abbia esplici tato le ragioni per le quali ha ritenuto di recepirecriterio di liquidazione del danno che, secondo la sua prospettazione, è risultato inidoneo a risarcire integralmente ipregiudizi subiti ; però, non si tratta di profili integranti vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., perchéin proposito sipotrebbe al più ritenere un difetto di sufficienza della motivazione e tale difetto in sé è irrilevante, in quanto il sindacato di legitt imità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 co. 6 Cost. (Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01).5.L’integrale rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale comporta reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di litedel giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito dei ricorsi, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito dei ricorsi, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contri