CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2021, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. In particolare, a pagina 3 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha richiamato la precedente condanna dell'imputato per fatti di natura analoga e ha evidenziato le modalità operative del fatto e la gravità della condotta. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla pena, peraltro u teriormente ridotta dalla Corte di appello, appare sorretto da sufficiente e non illogica nnotivaz one, avendo il giudice di appello individuato la pena base in misura inferiore alla media edittale,secondo quanto previsto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarb, Rv. 259142-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]