Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15154/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Padova-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.342/04/21 depositata il 18/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 342/04/21 del 18/02/2021, la Commissionetributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.Numero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026526/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguitoCTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] e DanielaBoaretti nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF relativaall’anno d’imposta 2011.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi èstata contestata alle sig.re Boaretti, titolari del cinquanta per centociascuna delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Edilcasa), lapercezione degli utili extracontabili contestati alla società.1.2.

La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, con il quale era statacontestata l’indebita deduzione di costi non documentati per prestazioninon eseguite, era divenuto definitivo; b) doveva legittimamentepresumersi che i fondi realizzati attraverso l’indebita deduzione di costierano stati distribuiti ai soci della compagine sociale a ristretta base, nonessendo stati reinvestiti o accantonati; c) le contribuenti non hannodimostrato la propria estraneità alla gestione o alla conduzione societaria.2.

Le sig.re Boaretti impugnavano la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.3.

AE resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso le sig.re Boaretti contestavano lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, e36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR resomotivazione apparente, essendosi limitata a richiamare alcuni arresti dellaS.C. senza mai affrontare le questioni sollevate dalle parti.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/20261.2.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).1.3.

Nel caso di specie la CTR ha evidenziato che l’accertamentodell’Ufficio è legittimamente fondato sulla presunzione, di naturagiurisprudenziale, di distribuzione ai soci del maggior reddito accertatodall’Ufficio nei confronti della società a ristretta base sociale;accertamento con il quale è stata evidenziata la presenza di prestazioninon documentate e non eseguite, divenuto definitivo per difetto diimpugnazione da parte di Edilcasa.

A fronte di tale presunzione lecontribuenti non hanno fornito la prova contraria sulle stesse gravante econcernente la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.1.4.

Trattasi di motivazione congrua, logica e per nulla apparente,idonea a rendere palese la ratio decidendi della sentenza impugnata, conconseguente infondatezza del motivo proposto.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026artt. 2697, 2727, 2729 e 2423 bis cod. civ., degli artt. 47 e 83 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR),nonché delle regole di riparto dell’onere probatorio, per avere la CTRerroneamente ritenuto che i costi non documentati non sarebbero statisostenuti dalla società, non essendo mai stata contestata la circostanzache detti costi siano inesistenti.

Il fatto che la società contribuente abbiacomunque sostenuto i costi non documentati implicherebbe che non visarebbero utili extrabilancio da distribuire, con conseguente perdita divalenza indiziaria delle presunzioni dell’Ufficio.2.1.

Il motivo va disatteso.2.2.

La CTR ha affermato che le prestazioni contestate dall’Ufficio nonsono né documentate, né eseguite, con conseguente rideterminazione delreddito della società contribuente (differenza tra ricavi e costi) edefinitività di un avviso di accertamento non impugnato da Edilcasa.Orbene, poiché l’indeducibilità dei costi non è oggetto di contestazione daparte delle ricorrenti, è del tutto legittimo presumere - in base allaconsolidata giurisprudenza che la stessa parte ricorrente dichiara di benconoscere - che la maggiore differenza tra ricavi e costi, non sottoposta atassazione, costituisca un utile extrabilancio andato a beneficio dei soci,trattandosi di società a ristretta base partecipativa.2.3.

Gravava, dunque, sulle ricorrenti la prova che quell’utile non siastato distribuito ai soci e abbia avuto una diversa destinazione (da ultimo,Cass. n. 21158 del 29/07/2024), prova che le sig.re Boaretti non hannonemmeno dedotto, limitandosi a non condivisibili contestazioni diprincipio; con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione delleregole che sovrintendono al riparto dell’onere probatorio.2.4.

Né la presunzione applicata dall’Ufficio costituisce una presunzionedi secondo grado, posto che da due fatti certi (la ristretta base sociale,l’indeducibilità dei costi) è stata ricavata la presunzione di distribuzionedel maggior utile extrabilancio ai soci.

In ogni caso, il cd. divieto diNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026praesumptio de praesumpto «non è previsto dall'ordinamento» in quanto«detto principio (...) non è riconducibile né all'evocato art. 2727 cod. civ.né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più voltesottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una opiù adeguate presunzioni può legittimamente costituire la premessa peruna inferenza presuntiva idonea – in quanto, a sua volta adeguata – afondare l'accertamento del fatto ignoto» (così Cass. n. 18915 del24/09/2015; in senso conf., Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n.27982 del 07/12/2020; Cass. n. 20748 del 01/08/2019; Cass. n. 317 del10/01/2018; Cass. 5402 del 03/03/2017; Cass. n. 17166 del 26/08/2015;Cass. n. 9348 del 08/05/2015; Cass. n. 1289 del 26/01/2015; Cass. n.19598 del 17/09/2014).2.5.

Infine, di nessun rilievo è il richiamo, in memoria, all’art. 17comma 1 lett. h) n. 4) l. n. 111/2023, che costituisce solo principiodirettivo della legge delega, in sé inapplicabile nella vicenda in esame e, inogni caso, confermativo della rilevanza dei costi non documentati.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo cheè stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’inesistenza di utiliextrabilancio.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Invero, le ricorrenti non indicano il fatto storico decisivo, oggettodi contestazione tra le parti, che non sarebbe stato esaminato dalla CTR,limitandosi a ribadire, come già fatto con il secondo motivo, l’inesistenzadi utili extracontabili da distribuire, inesistenza che non sarebbe statapresa in considerazione dal giudice di appello.3.3.

Orbene, la censura motivazionale presuppone l’esistenza di unfatto storico non preso in considerazione dal giudice, non già l’inesistenzadello stesso; ad ogni buon conto, la questione è stata ampiamenteNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026esaminata dalla CTR, sicché la deduzione di un “fatto negativo”, ove anchefosse ammissibile, non potrebbe integrare un omesso esame.4.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti vannocondannate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto contodi un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro260.000,00.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Padova-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.342/04/21 depositata il 18/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 342/04/21 del 18/02/2021, la Commissionetributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.Numero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026526/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguitoCTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] e DanielaBoaretti nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF relativaall’anno d’imposta 2011.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi èstata contestata alle sig.re Boaretti, titolari del cinquanta per centociascuna delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Edilcasa), lapercezione degli utili extracontabili contestati alla società.1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società, con il quale era statacontestata l’indebita deduzione di costi non documentati per prestazioninon eseguite, era divenuto definitivo; b) doveva legittimamentepresumersi che i fondi realizzati attraverso l’indebita deduzione di costierano stati distribuiti ai soci della compagine sociale a ristretta base, nonessendo stati reinvestiti o accantonati; c) le contribuenti non hannodimostrato la propria estraneità alla gestione o alla conduzione societaria.2. Le sig.re Boaretti impugnavano la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.3. AE resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso le sig.re Boaretti contestavano lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, e36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR resomotivazione apparente, essendosi limitata a richiamare alcuni arresti dellaS.C. senza mai affrontare le questioni sollevate dalle parti.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/20261.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).1.3. Nel caso di specie la CTR ha evidenziato che l’accertamentodell’Ufficio è legittimamente fondato sulla presunzione, di naturagiurisprudenziale, di distribuzione ai soci del maggior reddito accertatodall’Ufficio nei confronti della società a ristretta base sociale;accertamento con il quale è stata evidenziata la presenza di prestazioninon documentate e non eseguite, divenuto definitivo per difetto diimpugnazione da parte di Edilcasa. A fronte di tale presunzione lecontribuenti non hanno fornito la prova contraria sulle stesse gravante econcernente la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.1.4. Trattasi di motivazione congrua, logica e per nulla apparente,idonea a rendere palese la ratio decidendi della sentenza impugnata, conconseguente infondatezza del motivo proposto.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026artt. 2697, 2727, 2729 e 2423 bis cod. civ., degli artt. 47 e 83 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR),nonché delle regole di riparto dell’onere probatorio, per avere la CTRerroneamente ritenuto che i costi non documentati non sarebbero statisostenuti dalla società, non essendo mai stata contestata la circostanzache detti costi siano inesistenti. Il fatto che la società contribuente abbiacomunque sostenuto i costi non documentati implicherebbe che non visarebbero utili extrabilancio da distribuire, con conseguente perdita divalenza indiziaria delle presunzioni dell’Ufficio.2.1. Il motivo va disatteso.2.2. La CTR ha affermato che le prestazioni contestate dall’Ufficio nonsono né documentate, né eseguite, con conseguente rideterminazione delreddito della società contribuente (differenza tra ricavi e costi) edefinitività di un avviso di accertamento non impugnato da Edilcasa.Orbene, poiché l’indeducibilità dei costi non è oggetto di contestazione daparte delle ricorrenti, è del tutto legittimo presumere - in base allaconsolidata giurisprudenza che la stessa parte ricorrente dichiara di benconoscere - che la maggiore differenza tra ricavi e costi, non sottoposta atassazione, costituisca un utile extrabilancio andato a beneficio dei soci,trattandosi di società a ristretta base partecipativa.2.3. Gravava, dunque, sulle ricorrenti la prova che quell’utile non siastato distribuito ai soci e abbia avuto una diversa destinazione (da ultimo,Cass. n. 21158 del 29/07/2024), prova che le sig.re Boaretti non hannonemmeno dedotto, limitandosi a non condivisibili contestazioni diprincipio; con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione delleregole che sovrintendono al riparto dell’onere probatorio.2.4. Né la presunzione applicata dall’Ufficio costituisce una presunzionedi secondo grado, posto che da due fatti certi (la ristretta base sociale,l’indeducibilità dei costi) è stata ricavata la presunzione di distribuzionedel maggior utile extrabilancio ai soci. In ogni caso, il cd. divieto diNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026praesumptio de praesumpto «non è previsto dall'ordinamento» in quanto«detto principio (...) non è riconducibile né all'evocato art. 2727 cod. civ.né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più voltesottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una opiù adeguate presunzioni può legittimamente costituire la premessa peruna inferenza presuntiva idonea – in quanto, a sua volta adeguata – afondare l'accertamento del fatto ignoto» (così Cass. n. 18915 del24/09/2015; in senso conf., Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n.27982 del 07/12/2020; Cass. n. 20748 del 01/08/2019; Cass. n. 317 del10/01/2018; Cass. 5402 del 03/03/2017; Cass. n. 17166 del 26/08/2015;Cass. n. 9348 del 08/05/2015; Cass. n. 1289 del 26/01/2015; Cass. n.19598 del 17/09/2014).2.5. Infine, di nessun rilievo è il richiamo, in memoria, all’art. 17comma 1 lett. h) n. 4) l. n. 111/2023, che costituisce solo principiodirettivo della legge delega, in sé inapplicabile nella vicenda in esame e, inogni caso, confermativo della rilevanza dei costi non documentati.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo cheè stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’inesistenza di utiliextrabilancio.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Invero, le ricorrenti non indicano il fatto storico decisivo, oggettodi contestazione tra le parti, che non sarebbe stato esaminato dalla CTR,limitandosi a ribadire, come già fatto con il secondo motivo, l’inesistenzadi utili extracontabili da distribuire, inesistenza che non sarebbe statapresa in considerazione dal giudice di appello.3.3. Orbene, la censura motivazionale presuppone l’esistenza di unfatto storico non preso in considerazione dal giudice, non già l’inesistenzadello stesso; ad ogni buon conto, la questione è stata ampiamenteNumero registro generale 24307/2021Numero sezionale 3323/2026Numero di raccolta generale 15154/2026Data pubblicazione 20/05/2026esaminata dalla CTR, sicché la deduzione di un “fatto negativo”, ove anchefosse ammissibile, non potrebbe integrare un omesso esame.4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le ricorrenti vannocondannate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto contodi un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro260.000,00. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris