CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 18511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso12236-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 208/2024della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 14/03/2024 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 26.9.2013 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2013 emesso dal Tribunale di Lecce, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 10.000 a titolo di saldo dei lavori di scavo eseguiti in forza di contratto di subappalto concluso tra le parti. L’opponente allegava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ultimato le opere nei tempi pattuiti e che dunque era stato costretto a provvedervi autonomamente, per non incorrere in ritardi nei confronti del proprio committente. Chiedeva quindi dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall’ingiungente e condannarsi lo stesso al risarcimento del danno, quantificato in € 10.900 pari all’importo speso dal Mita per eseguire direttamente i lavori non ultimati da [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva quest’ultima, resistendo all’opposizione. Con sentenza n. 1337/2019 il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando non dovuta la somma pretesa da [OSCURATO:PERSONA], ma rigettando la domanda risarcitoria del Mita, ritenendola non fondata. Con la sentenza impugnata, n. 208/2024, la Corte di Appello di Lecce rigettava tanto il gravame principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] che quello incidentale proposto dal Mita avverso la decisione di prime cure, confermandola. Secondo la Corte distrettuale, il creditore non aveva fornito la prova del proprio credito, essendo a tal fine insufficiente la fattura commerciale prodotta nella fase monitoria. Il giudice di seconde cure aggiungeva, in relazione al secondo motivo di appello, che la testimonianzaNegro, esclusa dal Tribunale perché il testimone era stato erroneamente citato con il nome di Daniele, in luogo di quello esatto di Davide, era comunque ininfluente ai fini della decisione, posta la genericità e la natura valutativa dei capitoli di prova articolati dall’appellante principale. Infine, rigettava l’appello incidentale del Mita, confermando l’assenza di prova della domanda risarcitoria dal medesimo proposta in prime cure. Propone ricorso per la cassazione della suindicata decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico m otivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, pur avendo rilevato l’erronea esclusione, da parte del Tribunale, del teste Negro, avrebbe tuttavia ritenuto generici e valutativi i capitoli di prova articolati dalla ricorrente, riprodotti a pag. 8 del ricorso, senza considerare che gli stessi avrebbero potuto integrare la prova del credito. La censura è fondata. I capitoli di prova di cui si discute, riprodotti a pag. 8 del ricorso, sono stati ritenuti dalla Corte di Appello generici e non decisivi, perché essi non contengono alcun riferimento temporale, né quanto all’inizio delle opere, né quanto alla loro presunta durata, né quanto alla loro ultimazione e consegna. Fermo restando che è onere della parte che chieda l’ammissione di una prova testimoniale aver cura di articolare capitoli che contengano specifiche indicazioni idonee a circostanziare le dichiarazioni del testimone, le quali altrimenti risulterebbero del tutto generiche e sprovviste di riscontri temporali, va osservato che nel caso di specie l’oggetto del contendere era rappresentato dalla prova dell’esecuzione delle opere oggetto della pretesa di pagamento avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. I capitoli di prova articolati da quest’ultima, e non ammessi dalla Corte distrettuale, appaiono funzionali a detta prova, con particolare riferimento a quelli sub c), f) e g). Al riguardo, va considerato che è sempre possibile porre al testimone, nel corso della sua deposizione, eventuali domande aggiuntive rispetto a quelle capitolate dalla parte, ove ciò sia funzionale a circostanziare, anche con riferimento all’elemento spaziale o temporale, le sue dichiarazioni. Sotto questo profilo, va ribadito che“Il giudice, usando delle facoltà concessegli dall'art 253, secondo comma, c.p.c., puòrivolgere di ufficio o su istanza di parte tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste e chiamato a deporre” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1912 del 10/10/1970 , Rv.347926). L’onere di specificazione in articoli separati dei fatti dedotti per la prova testimoniale, infatti, non implica l’obbligo della parte deducente l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei capitoli di prova orale, ben potendo tale specificazione essere rimessa all'iniziativa del giudice o della parte all'atto dell'assunzione dell'incombente (cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 1021 del 21/04/1966 , Rv. 322034). Infatti “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali itestimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguataprova contraria, giacché la verifica della specificità e dellarilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed allededuzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni aitesti da parte del giudice e dei difensori” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11765 del 06/05/2019 , Rv. 653805).Va in altri termini considerato che il giudice, nel raccogliere la prova orale, “… non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dalteste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande achiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto diprova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sulpiano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano acapitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015, Rv. 636965; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 761 del 06/03/1976,Rv. 379417 ). Nel caso di specie, i capitoli di prova riprodotti a pag. 8 del ricorso, quantomeno per quelli di cui alle lettere c), f) e g), non potevano non essere ritenuti rilevanti ai fini della dimostrazione dell’effettiva esecuzione della prestazione allegata da [OSCURATO:PERSONA], onde non v’era motivo per denegarne l’ammissione. Né la parte aveva l’onere di indicare, in detti capitoli, le circostanze di tempo e luogo dell’esecuzione, ultimazione e consegna dei lavori anzidetti, poiché tali elementi, appunto perché idonei a circostanziare la deposizione, avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di eventuali domande a chiarimento, che sia le parti che il giudice avrebbero potuto formulare nel corso dell’escussione del testimone. Infatti “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato daltestimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità deltestimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022, Rv. 666126; conf. Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 17981 del 28/08/2020, Rv. 658759 ). La Corte distrettuale, dunque, ha erroneamente escluso l’ammissibilità della testimonianza oggetto della censura in esame, operando un inammissibile giudizio prognostico sulla deposizione del teste, senza considerare la possibilità che quest’ultimo, nel corso della sua deposizione, potesse fornire elementi idonei a circostanziare gli accadimenti oggetto dei capitoli di prova articolati dalla parte. In tal modo, il giudice di seconde cure non si è uniformato al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (cfr. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 7995 del 26/03/2025, non massimata, pag. 4; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021, Rv. 661704; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523, in motivazione, pag. 10; Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020, Rv. 657801, in motivazione, pag. 13; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24205 del 30/09/2019, non massimata, pag. 3; Cass. Sez.3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005, Rv. 581690 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992, Rv.479075). Peraltro, va considerato anche che “ La mancata ammissione dellaprova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere ” (Cass.Sez. L, Sentenza n. 66 del 08/01/2015 , Rv. 634076; conf. Cass. Sez.L, Sentenza n. 20693 del 14/10/2015, Rv. 637254 ; Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 32547 del 14/12/2024 , Rv. 673369). Nel caso di specie, la mancata ammissione della prova di cui si discute si è risolta nell’impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di dimostrare la fondatezza della propria prospettazione difensiva, con irragionevole compressione dei diritti di difesa della predetta parte. Da quanto sopra deriva l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, la quale si adeguerà ai principi esposti in motivazione. P.Q.M la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di le