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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10057/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente al capo 15 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente ali capi, 8, 31, 10, 13, 11, 15, e 16 15 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente al capo 16 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per nuovo giudizio; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari, di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Prato, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, insistendo affinché i motivi relativa al concordato siano estesi al suo assistito. sentito, l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Brescia, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che, pin difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bari, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa a conclusione di un giudizio abbreviato, ha confermato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] — per i reati a lui ascritti ex artt. 73 (molteplici capi) e 74 d.P.R. commi 1 e 3, (capo 1) 9 ottobre 1990 n. 309 — a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — per i reati ex art. 73 d.P.R. cit. loro ascritti nei capi 4) e 5), riuniti per la continuazione — e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73, d.P.R. cit. a lui ascritto al capo

27. Invece: assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) per non avere commesso il fatto, e confermando la sua condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19), ha rideterminato la pena; assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 3, e confermando la condanna per il reato ex art.74, commi 2, e 3 d.P.R. cit. (capo 2) e per il residuo reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19)/ ha rideterminato la pena; dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati oggetto dei capi 17, 20 e 21 perché estinti per prescrizione, e, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza, divenuta definitiva, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari dell'8 aprile 2015, confermando la condanna per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e per gli altri reati ex art. 73 d.P.R. cit., ha rideterminato la pena; riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 73 d.P.R. cit., riuniti per la continuazione, per i quali è stato condannato in primo grado.2.

Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in due motivi ai quali si sono aggiunti i motivi nuovi, redatti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo, si assume erronea la qualificazione come promozione e direzione di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 di quella che è una condotta di concorso in plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti.

Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di merito (l'impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi veicoli per il trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitazione del ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazione per delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giudici hanno trascurato il fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano una officina meccanica in Albania e svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia.

Si evidenzia che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazione di una indefinita attività delittuosa, tanto più se si considera che l'imputazione concerne una associazione per delinquere operativa per pochi mesi, e che i corrieri della droga utilizzati furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorrente.

Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le minacce oggetto dei capi 20 e 21 come espressione della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di affermarsi nella piazza di spaccio di Olbia contrasta con il riconoscere che in realtà l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta al fatto che ella era una confidente della Polizia.

Si argomenta che al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per la natura collaborativa delle sue ammissioni di responsabilità ma, incongruamente, non si è valutato che esse concernono una attività delittuosa che non ha struttura associativa.

2.1.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitando le duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti.

2.1.3. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello Kleton) si adducono violazione della legge per omessa motivazione o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazioni di concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che vanno dal capo 23 al capo 57 della imputazione.

Si rileva che le sentenze di merito non indicano le condotte di ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], né il luogo della cessione e il tempo delle cessioni (sicché non può neanche escludersi l'avvenuta prescrizione dei reati), e per i reati che vanno dal capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti.

Si osserva che l'unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non è individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente).

Per quanto specificamente riguarda i capi dal 23) al 33) si rileva che la Corte di appello ha escluso (p. 9, 146, 159, 172) che vi siano duplicazioni tra i capi di imputazione (segnatamente fra: il 7) e il 28, 1'8 e il 29, il 10 e 13 e il 30, il 16 e il 24, il 15 e il 25, 1'11 e il 32) perché il numero delle cessioni non coinciderebbe, ma incorre in illogicità manifesta perché le plurime cessioni potrebbero essere state effettuate nell'arco di tempo di cui al capo 7 e trascura che per i capi 8, 10, 12, 13, 14 e 16 le indagini hanno escluso la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, rimane indimostrato che tutte le cessioni desunte dal taccuino costituiscano fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nei capi di imputazione da 7 a 18 non fondati sui contenuti del taccuino e costituisce un inaccettabile automatismo considerare cedenti tutti e tre gli imputati (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2.1.4. Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che la presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014 e che tutti i meri partecipi, tranne uno ([OSCURATO:PERSONA]), sono stati assolti.

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi ai quali si aggiungono tre motivi nuovi (nello stesso atto relativo al fratello [OSCURATO:PERSONA]) dedotti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il contenuto del ricorso e dei motivi nuovi coincide con quello degli atti presentati nell'interesse del fratello [OSCURATO:PERSONA] tranne che per alcuni argomenti pertinenti soltanto a [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Con il primo motivo, si adduce erronea qualificazione come promozione e direzione di una associazione per delineare ex art. 74 d.P.R. cit. di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73.

D.P.R. cit.

Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di merito (l'impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi veicoli per il trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitazione del ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazione per delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giudici hanno trascurato il fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano una officina meccanica in Albania e svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia.

Si evidenzia che i corrieri della droga utilizzati furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorrente e che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazione di una indefinita attività delittuosa, tanto più se si considera che l'imputazione concerne una associazione per delinquere operativa per pochi mesi.

Si argomenta che al fratello [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le sue ammissioni di responsabilità ma, incongruamente, non si è valutato che esse confutano una attività delittuosa che non ha struttura associativa.

Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le minacce oggetto dei capi 20 e 21 come espressione della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di affermarsi nella piazza di spaccio di Olbia contrasta con il riconoscere che in realtà l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta al fatto che ella era una confidente della Polizia.

2.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitando le duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti (p. 5-7 del ricorso).

2.2.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il terzo dei motivi nuovi si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7. d.P.R. cit. (gli è stata, invece, riconosciuta l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit.) perché le dichiarazioni confessorie rese sarebbero state generiche e non avrebbero fornito spunti utili per le indagini, senza aggiungere ulteriori argomenti e, peraltro, con irragionevole disparità di trattamento rispetto al fratello coimputato, al quale le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute proprie valutando le sue dichiarazioni confessorie.

2.2.4. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si adducono violazione della legge per omessa o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazioni di concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che vanno dal capo 23 al capo 57 della imputazione.

Si rileva che le sentenze di merito non indicano le condotte di ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], né il luogo della cessione e il tempo delle cessioni, mentre per i reati che vanno dal capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti.

Si osserva che l'unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non è individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente).

Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che la presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014) e che tutti i meri partecipi, tranne uno ([OSCURATO:PERSONA]), sono stati assolti.

2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.2.3.1.

Con il primo motivo del ricorso e con il primo dei motivi nuovi, si adducono erronea qualificazione come concorso nel reato e non come mera connivenza della condotta contestata nel capo 19 e vizio della motivazione circa la tipologia del contributo causale della ricorrente, consistito soltanto nell'accompagnare suo marito [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio da lui compiuto per consegnare il corrispettivo della droga.

Si osserva, in particolare, che la sentenza non indica alcuna circostanza che mostri la consapevolezza della ricorrente sia del contenuto sia della provenienza del borsone che il marito aveva con sé.

2.3.2. Con il secondo motivo del ricorso e con il quarto dei motivi nuovi, si adducono violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere, comunque, la circostanza attenuante della minima importanza del contributo alla commissione del reato, poiché la ricorrente si limitò a accompagnare il marito.

2.3.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si adduce violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. nell'applicare una pena non coincidente con il minimo edittale e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per la quantità di sostanza stupefacente oggetto del reato, applicando la circostanza aggravante che ne è derivata, ma trascurando gli altri elementi di valutazione indicati dalla legge.

2.3.4. Con il terzo dei motivi nuovi si deduce violazione della legge nel riconoscere la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. senza indicare la capacità di saturare il mercato di riferimento con la sostanza stupefacente oggetto del capo 19.

2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si articola in due motivi.

2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. oggetto del capo

19. In particolare, si argomenta che al ricorrente è stato attributo il ruolo di intermediario nel traffico di droga nonostante che egli non compaia nella vicenda, se non quando (il 15/02/2014) accompagnò [OSCURATO:PERSONA] da Olbia a Livorno per consegnare del denaro, e nonostante che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano affermato la sua estraneità ai fatti.

2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. oggetto del capo 2, nonostante che egli, assolto dal reato oggetto del capo 3, sarebbe intervenuto nella vita della associazione solo verso la sua fine (con la condotta contestata nel capo 19) e che non sia provato che egli fosse realmente uno degli interlocutori nelle conversazioni che lo incriminerebbero.

Si osserva che manca la prova di un rapporto con i coimputati che vada oltre la singola occasionale cooperazione illecita e denoti un contributo causale alla vita della associazione per delinquere.2.5.

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si adduce violazione del principio del ne bis in idem perché nella stessa sentenza si afferma che le annotazioni delle cessioni di sostanze stupefacenti contenute nel libro contabile sequestrato e riassunte nel capo 24 delle imputazioni riportano cessioni già contestate nel capo 16 e conseguenziale violazione dell'art.81 cod. pen., nell'aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo 24 e quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo nel primo.

2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

2.6.1. Con il primo motivo si adduce violazione della legge perché la Corte d'appello, dopo avere rigettato la proposta di concordato, avanzata con il consenso della Procura generale, ha pronunciato direttamente la sentenza senza consentire alle parti di discutere l'appello, così violando gli art. 602, comma 4, e 523 cod. proc pen. e ledendo il diritto al contraddittorio.

2.6.2. Con il secondo motivo si adduce vizio della motivazione per avere confermato la condanna per il reato oggetto del capo 5 senza rispondere alle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello, concernenti il fatto che, al momento della perquisizione sull'automezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] non fu trovata sostanza stupefacente, né sue tracce, nel doppio fondo, nonostante l'utilizzo di unità cinofile addestrate allo scopo, ma ingiustificatamente presupponendo che la sostanza stupefacente fosse già stata consegnata a i cessionari.

2.6.3. Con il terzo motivo si adduce vizio della motivazione nel confermare la responsabilità per il reato oggetto del capo 4 (in relazione al quale la misura cautelare era stata annullata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] arbitrariamente collegando i contenuti delle conversazioni intercettate (genericamente allusive a un precedente trasporto di droga) al reato oggetto del capo 4).

2.6.4. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si adduce vizio della motivazione del rigetto di richiesta della riduzione della pena — trascurando che a [OSCURATO:PERSONA] è attribuito un mero ruolo di corriere — e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché non emergerebbero elementi di valutazione favorevoli all'imputato e perché questi non ha mostrato resipiscenza.

2.7. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel confermare la condanna del ricorrente per il reato oggetto del capo 27 fondandosi su elementi indiziari insufficienti o incongrui: il richiamo a tale «Alesio» nella agendina utilizzata dai [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente in realtà si chiama «Alessio»; apodittici assunti circa il tempus commissi delicti e la effettiva natura stupefacente delle sostanze trattate; il fatto, in sé penalmente irrilevante, che Salis sia andato in Albania con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'esistenza di rapporti di debito/credito con [OSCURATO:PERSONA] che potrebbero ben riferirsi alla lecita attività edile.

Inoltre, si evidenzia che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il quale è stato ritenuto credibile relativamente a altre circostanze) ha escluso di aver mai venduto sostanze stupefacenti (destinate alla cessione) a Salis, mentre, per altro verso, la documentazione prodotta dimostra che il ricorrente (incensurato) non ha la necessità economica di vendere sostanze stupefacenti.

Si osserva che, in ogni caso, non è dimostrato che Salis abbia acquistato droga in grandi quantità e per fini diversi dall'uso personale o, comunque, in un contesto non riconducibile al caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

2.8.1. Con il primo motivo di ricorso, si adduce violazione degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, assumendo che la decisione di non validare il concordato in appello sia ricorribile per cassazione, si evidenzia che la Corte di appello ha confermato la pena determinata in primo grado ponendo un aumento in continuazione per il reato oggetto del capo 4, per il quale la responsabilità del ricorrente era stata esclusa in sede cautelare dalla Corte di cassazione (Sez.

6. n. 51638 del 26/10/2016), che aveva annullato senza rinvio per mancanza di gravi indizi l'ordinanza del Tribunale della libertà di Cagliari.

Si osserva che la motivazione della sentenza impugnata relativamente al capo 4 risulta del tutto carente perché si risolve in una mera ripetizione degli argomenti della sentenza di primo grado senza vagliare i pur specifici motivi di appello e sovrapponendo la condotta oggetto del capo 5 alle circostanze, indimostrate, oggetto del capo 4.

2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e manifesta illogicità della motivazione nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, anche riducendo al minimo la pena-base e gli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, allo stesso modo, nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si contesta, relativamente al capo 1, la configurabilità di una associazione per delinquere ex art 74 d.P.R. cit., invece di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73. d.P.R. cit., con gli argomenti prima richiamati.

Va precisato che l'imputazione concernente la partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit. è articolata nei capi 1 e 2 delle imputazioni, che riguardano la stessa associazione, ma distinguono gli imputati con ruoli apicali (capo 1) da quelli con il ruolo di partecipi (capo 2).Dei cinque indicati come soggetti apicali sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ricorrenti), [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado e non appellante, [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dalla Corte di appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato come partecipe).

Gli altri originari coimputati — [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro) e [OSCURATO:PERSONA] — sono stati assolti da questa imputazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto separatamente.

La sentenza impugnata (p. 133-136) evidenzia diversi convergenti elementi indicativi della esistenza dell'associazione per delinquere, concretamente operativa per almeno sei mesi, perché pertinenti alla programmazione di un numero indefinito di illeciti.

Il gruppo disponeva di una base logistica (la casa di [OSCURATO:PERSONA] a Telti) — in cui i corrieri custodivano le cospicue quantità di cocaina e eroina trafficate e il libro contabile — e di soggetti abili nel trattamento delle sostanze stupefacenti, di numerosi telefoni cellulari (sostituiti all'occorrenza e con utenze intestate a extracomunitari, per fuorviare le investigazioni) e di SIM nuove fornite (dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] agli abituali acquirenti per stornare i controlli,) di un apparato elettronico per rilevare microspie; le autovetture dei partecipi erano messe al servizio del gruppo per il trasporto di danaro e droga (una di queste, la Passat, fu modificata creandovi un vano inaccessibile in cui occultare droga o danaro).

Vi era una reiterazione della organizzazione dei trasporti di droga sulle navi: la droga (proveniente dall'Albania e dall'Olanda) era nascosta in appositi vani dentro i veicoli (il camion di [OSCURATO:PERSONA], l'auto dei Bejko, la Passat) e consegnata a dei corrieri; era usato un frasario convenzionale soprattutto tramite sms; l'attività proseguì anche dopo i primi arresti.

Sussisteva una suddivisione di ruoli — alcuni (in particolare Kleton e [OSCURATO:PERSONA]) gestivano i rapporti con i fornitori, altri che gestivano i rapporti con i corrieri — e fu deciso il trasferimento operativo a Olbia per conseguire l'esclusiva nel commercio locale dello stupefacente.

In particolare: i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i promotori del sodalizio, gestivano i rapporti con i fornitori albanesi, ricevevano i carichi di droga che venivano portati nella loro casa di campagna; [OSCURATO:PERSONA] teneva i contatti con i corrieri, recuperava la droga, forniva la sua automobile per consentire i viaggi compiuti da altri partecipi per consegnare il denaro ai trafficanti, cedeva la droga ai vari acquirenti; [OSCURATO:PERSONA] partecipò ai trasporti di sostanza stupefacente del 22 ottobre 2013 e del 17 febbraio 2014 svolgendo l'attività di intermediario per la consegna, conosceva gli affari del gruppo; [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si procede separatamente) come i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo fondamentale perché acquistava stabilmente sostanza stupefacente da loro, li poneva in contatto con altri soggetti e si occupava dell'arrivo dei corrieri, partecipò a spedizioni punitive di concorrenti scomodi (come [OSCURATO:PERSONA]).

Altri imputati sono stati ritenuti non partecipi della associazione e, tuttavia, operativi nel suo circuito di azione reiterata.

In ogni caso, nonostante che, con la sentenza /anche [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Kleton) e [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti dal reato di partecipazione alla associazione per delinquere oggetto del processo, sussiste/ comunque, il numero minimo di correi necessario per configurare una associazione per delinquere.

Infatti, se, all'esito del giudizio di rinvio, si dovesse, in ipotesi, escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, questa sarebbe comunque determinata nel suo nucleo essenziale — composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] — a prescindere dall'esito dei separati processi.

2. Il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come pure il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardano la prova della partecipazione alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, mentre nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., nell'aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo 24 e quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo nel primo.

2.1. Per i reati oggetto dei capi da 2 a 22, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non contestano la responsabilità, ma rilevano duplicazioni con alcuni dei reati oggetto dei capi da 7 a

31. La Corte di appello ha fondato le responsabilità per i reati oggetto dei capi da 23 a 57 sui contenuti del taccuino (non propriamente un «libro contabile» come, invece, denominato nella sentenza) rinvenuto nella casa di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, secondo quanto da lui precisato, conteneva le informazioni relative ai nomi (soprannomi o diminutivi), alla quantità di stupefacente (che poteva essere ordinato o già consegnato) e al prezzo, precisando che egli non consegnava mai sostanze stupefacenti senza avere prima ricevuto il corrispettivo in denaro. [OSCURATO:PERSONA] ha, ancora, spiegato che tutte le annotazioni riportate sul quaderno erano riferibili ai contatti con gli acquirenti intrattenuti da lui stesso, dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal cugino [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente da chi ne annotava materialmente il resoconto: pur precisando che l'attività illecita era riferibile indistintamente a tutti e tre (lui, il fratello e [OSCURATO:PERSONA]), ha chiarito che non tutto quello che era riportato nel libro era stato scritto di suo pugno, anche perché ognuno di loro aveva i propri contatti (p. 132 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha osservato che i contenuti delle annotazioni hanno ricevuto conferma dalle attività di osservazione e dai contenuti di intercettazioni e di sms e che anche le dichiarazioni auto-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con tutti gli altri elementi emersi dalle indagini, hanno consentito di ricostruire l'attività svolta dai tre soggetti di comune accordo (p. 132).

In un contesto di reiterato, continuativo concorso nelle cessioni illecite di sostanze stupefacenti connotato da una fungibilità dei ruoli — tanto più se nel quadro di una compartecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 — non è manifestamente illogico ravvisare il concorso dei concorrenti in ciascuno dei reati-fine accertati.

In casi siffatti, non si richiede che nel capo di imputazione/sia espressamente indicato il ruolo assunto da ciascuno dei concorrenti nel reato, ma basta l'indicazione che si è concorso nella commissione dello stesso (Sez. 6, n. 3090 del 27/11/1981, dep. 1982, Rv. 152876).

Né il giudice di merito è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 6, n. 9818 del 29/01/1991, Rv. 188393; Sez. 2, n. 4228 del 17/01/1984; Rv. 164086).

2.2. Altro ordine di valutazione involge la questione relativa alla razionalizzazione dei contenuti dei capi di imputazione elaborati sulla base di criteri di portata generale (nella fattispecie tratti dai contenuti del taccuino prima menzionato e dalle dichiarazioni confessorie degli imputati).

Tale questione è stata posta nei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recepita dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in udienza, con la formulazione delle sue richieste di parziale annullamento della sentenza, e si ritiene fondata nei termini che seguono.

La Corte di appello ha escluso che vi siano state delle duplicazioni, evidenziando la diversità nel numero di cessioni indicate nei capi di imputazione per i quali, secondo l'appello, vi sarebbero state delle duplicazioni, e osservato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA], autori del libro-contabile e, quindi, a conoscenza dei fatti alla base della loro contabilità, non hanno fornito indicazioni precise sulle cessioni di stupefacenti documentate nell'agenda.

Invece, si ritiene che, poiché rimane indimostrato che tutte le cessioni desunte dal taccuino costituiscano condotte ulteriori rispetto a quelle indicate nei capi di imputazione da 7 a 18, non fondate sui contenuti del taccuino, allora quelle fra queste cessioni ricollegabili alle annotazioni contenute nel taccuino vanno espunte dal novero dei reati ascrivibili per evitare inammissibili duplicazioni nell'imputarne la responsabilità agli imputati.

In particolare: la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oggetto del capo 7) è riconducibile a una delle 3 cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 28; la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a Soddu il 24/12/2013 oggetto del capo 8 è riconducibile a una delle 5 cessioni di cocaina a Soddu (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 29; le cessioni di una quantità imprecisata di eroina a Pinna, in date diverse, oggetto dei capo 9 e 12 sono riconducibili alle cessioni di eroina a Pinna (in date diverse con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 31; le cessioni di una quantità imprecisata di cocaina a Mureddu, in date diverse, oggetto dei capi 10 e 13, sono riconducibili alle cessioni di cocaina a Mureddu (in date diverse con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 30; la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo 111è riconducibile a una delle 4 cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 32; la cessione di eroina a Almeta (di quantità imprecisata, avvenuta il 29/01/2014 (oggetto del capo 15) è riconducibile a una delle cessioni di cocaina a Almeta (tutte abbondantemente superiori ai 10 grammi) oggetto del capo 25 (mentre non lo è l'altra cessione, di 10 grammi, considerata nel capo di imputazione); le cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per destinarle alla vendita oggetto del capo 16 concernono alcune delle cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per destinarle alla vendita oggetto del capo ìcmetto-derearol 24.

2.3. Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11), 12,) 13), 15), quest'ultimo relativamente all'episodio del 29 gennaio 2014, e 16), nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste, con rinvio per la rideterminazione della pena.

3. Il terzo motivo del ricorso e il terzo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

Al ricorrente il Tribunale ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit., perché, oltre a ammettere le sue responsabilità per i reati attribuitigli, ha consentito di ricostruire il contenuto del libro contabile e di identificare alcuni degli acquirenti delle sostanze stupefacenti.

La Corte di appello ha precisato che, invece, per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7 d.P.R. cit. è necessario l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni, sostanzialmente confessorie, che non sono servite a assicurare le prove del reato o a sottrarre risorse decisive all'associazione, perché, al momento delle sue dichiarazioni, le responsabilità dei correi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano già emerse — in modo evidente, e del tutto autonomo rispetto alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] — dalle intercettazioni, dai servizi di osservazione della Polizia giudiziaria, dai sequestri delle sostanze stupefacente e dal libro-contabile, mentre su altre fondamentali circostanze — in particolare, circa i nomi dei principali acquirenti della droga (nel libro contabile dissimulati da pseudonimi) — le dichiarazioni del ricorrente sono state generiche e reticenti.

Per altro verso, la Corte di appello ha evidenziato (p. 148) che la pena per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. è stata determinata nel minimo e ha osservato che essa, stante la gravità dei fatti, risulta proporzionata, così implicitamente motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La Corte di appello ha desunto la prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato oggetto del capo 19 dal fatto che la donna accompagnò il marito nell'occasione, che era a conoscenza del funzionamento del vano per occultare denaro e droga nell'automobile e che, in altro episodio (per il quale non è imputata) oggetto del capo 13, si prestò a fare uno squillo telefonico all'acquirente della droga con il quale il marito [OSCURATO:PERSONA] doveva combinare un appuntamento mediante sms (secondo un modus operandi ripetuto).

Tuttavia, tali comportamenti non superano la soglia della connivenza non punibile, perché non emerge una condotta della ricorrente che possa ritenersi significativamente agevolatrice del proposito criminoso del marito o espressione di una disponibilità a collaborare attivamente, se eventualmente necessario: anche lo squillo telefonico realizzato su richiesta del coniuge (peraltro nell'ambito dell'episodio per il quale non è stata imputata) ebbe un contenuto del tutto minimale, facilmente sostituibile da un attivarsi del richiedente e non rivelativo della disponibilità a un apporto strettamente funzionale alla commissione del reato (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto (sicché diventano irrilevanti gli altri motivi di ricorso).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che, come desunto dalle conversazioni intercettate, l'operazione di narcotraffico che il 17/02/2014 portò all'arresto nel porto di Olbia dei corrieri albanesi con circa 15 chili tra cocaina e eroina, era costata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] 378.000 euro, dei quali una prima parte (120.000 euro) era stata consegnata ai corrieri (i coniugi Beijko, a Morlupo) nella loro abitazione da [OSCURATO:PERSONA], una seconda parte (108.000 euro) era stata portata direttamente in Albania sempre ai Bejko; mentre la terza parte (150.000 euro), su richiesta di Kleton e con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], fu portata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza si evidenzia che: i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati osservati dalla Polizia giudiziaria e connessi al contenuto della conversazione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], desumendone che [OSCURATO:PERSONA] si recò a Olbia, per ritirare il denaro della fornitura che sarebbe arrivata il 17/02/2014 con i Beijko e partì con [OSCURATO:PERSONA] per Livorno; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulta che [OSCURATO:PERSONA] conosceva i corrieri della droga e comunicò a [OSCURATO:PERSONA] il momento del loro arrivo.

La sentenza sviluppa congrue argomentazioni per dimostrare che anche [OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA] e richiama la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] — che aveva partecipato al trasporto di 5 kg oggetto del capo 5 delle imputazioni — come avrebbe piazzato la droga appena ricevuta e [OSCURATO:PERSONA] gli disse che era di buona qualità.

Su queste basi, la Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per il reato descritto nel capo 19), individuandone il ruolo di intermediatore nell'affare sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La Corte ha ravvisato la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere (capo 2) per la quale si procede, attribuendogli il ruolo di intermediario nell'acquisto della sostanza stupefacente, di reclutatore dei corrieri e di supervisore dei trasporti (come descritto da [OSCURATO:PERSONA]), individuandone una conferma nel concorso nel trasporto di quasi 18 kg di stupefacente tra cocaina e eroina nel febbraio 2014 (capo 19).

Tuttavia, deve osservarsi che la stessa Corte di appello nella sentenza impugnata ha ritenuto (come già il Tribunale del riesame nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che «non si rinvengono elementi probatori tali da identificare con certezza» in [OSCURATO:PERSONA] l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella lunga sequenza di messaggi intercettati tra il 18 ed il 21 ottobre 2013 e connessi al traffico di sostanza stupefacenti oggetto del capo 3, imputazione dalla quale, infatti, lo ha prosciolto.

Pertanto, l'unico reato-fine per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole è quello oggetto del capo

19. Nondimeno la Corte di appello ha confermato la sua partecipazione all'organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nell'acquisto della sostanza stupefacente, con il ruolo di reclutare i corrieri e gestirne i viaggi, ritenendo che «la sua collaborazione con il gruppo degli albanesi» sia stata «costante e di rilievo».

Ha fondato questa conclusione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] era un albanese — che conosceva i corrieri della droga e comunicava a [OSCURATO:PERSONA], del quale era amico, il momento del loro arrivo — e che egli pure lo conosceva ma non aveva a che fare con lui, mentre, per altro verso, secondo quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto da intermediario per la consegna della droga e/o del denaro, ma era amico del fratello Kleton, per conto del quale gli consegnò 10/11.000 euro quando venne in Sardegna nel gennaio o febbraio 2014, ma senza sapere quale fosse il titolo del debito di Kleton nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha vagliato le dichiarazioni dei due fratelli coimputati e ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], perché complessivamente riscontrate dagli altri dati acquisiti, rilevando che: i [OSCURATO:PERSONA] conoscevano entrambi [OSCURATO:PERSONA], come dimostra il fatto che erano stati controllati in auto assieme a lui nel settembre del 2013 e che il viaggio del 4/02/2024 per il trasporto del denaro, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] seguì [OSCURATO:PERSONA] sulla stessa nave per Livorno, era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il giorno del suo / arrivo a Olbia (13/02/2014), fu fermato proprio mentre stava raggiungendo la casa utilizzata come base logistica dai [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al trasporto di 5 kg di cocaina materialmente effettuato da [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima (capo 5), aveva detto che, secondo [OSCURATO:PERSONA], la cocaina era di buona qualità.

La commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non integra di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, perché occorre che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838), sebbene, per converso, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890).

In altri termini, quel che occorre per ravvisare in una condotta la partecipazione a una associazione per delinquere è che essa sia stata espressione di un non occasionale inserimento funzionale negli ordinari meccanismi operativi del gruppo criminale: gli elementi di valutazione esplicitati nella sentenza impugnata non delineano in termini univoci e compiuti una tale conclusione.

Su questa base, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo da svolgersi secondo il principio di diritto richiamato.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

6.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va ribadito che non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto della richiesta di concordato con rinuncia ai motivi in appello, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, se l'appellante, all'udienza di discussione, ha concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di rifiuto della proposta sulla pena, perché ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo. (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Leopizzi, Rv. 285347).

Nella fattispecie, deve rilevarsi che dal verbale dell'udienza del 24 maggio 2023 risulta che, pur essendo l'udienza dedicata alla discussione della proposta di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., comunque il Procuratore Generale concluse, per il caso di rigetto della richiesta di concordato, anche nel merito, chiedendo la riduzione delle pene, e che anche i difensori degli imputati, pur ribadendo la proposta di concordato, conclusero nel merito.

In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che sostituiva per delega orale gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ribadito la proposta di concordato, concluse nel merito e concluse nel merito anche per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] concluse nel merito per [OSCURATO:PERSONA] e per Salis, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] concluse nel merito per Dooseru.

6.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Relativamente al trasporto di cocaina del 20/12/2013 (capo 5) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è connessa a quella di [OSCURATO:PERSONA] (che doveva riscuotere il denaro e dare il via libera alla consegna dello stupefacente, denaro poi consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei pressi di Bergamo): alle ore 17.36 del 18/12/2013, egli contattò l'albanese che aveva condotto le trattative nelle settimane precedenti, inviò un messaggio a [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che il corriere sarebbe arrivato il prossimo venerdì.

Le intercettazioni dei messaggi con l'albanese evidenziano che, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], alle 10.30 era giunto a Olbia, con l'aereo proveniente da Milano, [OSCURATO:PERSONA] (il viaggio era monitorato dai fornitori).

Nella sentenza si precisa che [OSCURATO:PERSONA] non fu costantemente sotto l'osservazione della Polizia giudiziaria, che lo individuò solo alle ore 13,33, quando si incontrò con [OSCURATO:PERSONA]; il camion fu controllato alle ore 16,15, dopo che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri avevano lasciato la zona poiché la consegna era già stata effettuata, e l'episodio fu commentato dai coimputati.

Su queste basi, il riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato oggetto del capo 5 risulta fondato su pertinenti massime di comune esperienza applicate al caso concreto senza incorrere in manifeste illogicità.

6.3. Invece, il terzo motivo di ricorso è fondato.

Con riferimento al reato oggetto del capo 4 (fatti commessi fra il 14 e il 17 novembre 2013), la Corte di appello ha evidenziato che: le intercettazioni delle conversazioni hanno accertato intensi contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche nel novembre del 2013 e consentito di seguire i loro spostamenti sino al convergere di [OSCURATO:PERSONA], via aereo, e [OSCURATO:PERSONA], dall'estero, con l'autoarticolato targato DS138GC, la mattina del 15/11/2013 a bordo del traghetto della società "Moby", partito da Livorno; il 15/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] stazionò prevalentemente nella zona del centro commerciale "Terranova", percorrendo movimenti analoghi a quelli accertati il 20/12/2013 anche da [OSCURATO:PERSONA], e si recò, come emerge dalle celle telefoniche, presso le abitazioni dei [OSCURATO:PERSONA]; dopo il trasporto di droga del 15/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cambiarono le utenze cellulari presumibilmente per rendere più difficoltosa la loro identificazione.

La Corte ha osservato che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] non si evince solamente dalle modalità operative, completamente sovrapponibili al trasporto del 20/12/2013 (capo 5), ma anche dai messaggi tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni captate in ambientale tra i soggetti coinvolti nel traffico.

Nella sentenza è sviluppata una argomentazione circa l'interpretazione dei messaggi in occasione del trasporto oggetto del capo 5, nei quali, commentando il controllo della Polizia giudiziaria sul camion di [OSCURATO:PERSONA], è menzionata una precedente operazione con protagonista [OSCURATO:PERSONA], operazione che la Corte identifica con quella oggetto del capo

4. Questa argomentazione è fondata sulla considerazione dei contenuti di allusioni a una precedente operazione che sono generiche e che, soprattutto, non individuano indefettibilnnente tale precedente operazione con quella oggetto del capo 4).

Essa è manifestamente illogica, perché incorre nella fallacia della praesumptio de praesumpto con un ragionamento che, nella argomentazione in esame, è partito da un primo fatto certo (il contenuto della allusione) per risalire a un secondo fatto ignoto (un precedente analogo reato, peraltro dal contorno indeterminato) utilizzando poi questo dato come fonte per una ulteriore abduzione verso un terzo fatto (quello che sarebbe costituito dal reato oggetto del capo 5).

Per questa via, infatti, la valenza dei dati indiziari viene diluita con una doppia presunzione che rende il ragionamento vago (ex aliis: Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013, dep. 2014, Cinfarino, Rv. 259138).

Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere commesso / 1 il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena — detraendo dalla pena irrogata la misura dell'aumento per la continuazione relativo al capo 4) — nella misura di anni cinque di reclusione e euro 17.300 di multa.

6.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati.

La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal Tribunale non irragionevolmente argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua considerando «la personalità delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, ha subito altre due condanne per detenzione, trasporto e acquisto di sostanze stupefacenti per fatti successivi a quello per cui si procede, dimostrando una significativa e specifica pericolosità sociale» e, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi favorevoli e la mancanza di resipiscenza.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La Corte di appello ha osservato che è incontestato che l'agendina sequestrata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] contenesse gli appunti sulla contabilità delle cessioni di stupefacente (cocaina) che venivano fatte ai clienti abituali dei due albanesi.

Ha considerato che i due [OSCURATO:PERSONA] hanno negato la cessione di cocaina al Salis, per ulteriormente rivenderla, ma senza spiegare perché nell'agendina (in cui era registrato il numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA]) erano presenti le annotazioni a nome di "Alesio " (evidente sgrammaticatura del compilatore), inequivocabilmente riferibili all'imputato, essendo l'unico Alessio emerso dalle indagini in frequente contatto (soprattutto) con [OSCURATO:PERSONA], come dimostrano le conversazioni richiamate nella precedente parte espositiva della sentenza nel paragrafo dedicato al capo 27) dell'imputazione.

Peraltro, a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva negato di avere venduto cocaina a Salis) è stato chiesto perché era presente il nome di [OSCURATO:PERSONA] nelle annotazioni nell'agendina e questi, non negando il riferimento, ha riposto: "Salis voleva erba.

Erba io non ne avevo" (p. 56 del verbale).

La Corte di appello ha valutato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di ridimensionare il loro rapporto con [OSCURATO:PERSONA], mentendo nell'affermare di non avergli ceduto cocaina, senza però spiegare a chi fosse riferita l'annotazione, mentre il rapporto di Salis con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto coinvolto nei traffici dei [OSCURATO:PERSONA]) è confermato anche nella conversazione tra i due (captata con intercettazione ambientale sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attendevano il carico di droga che il 17/02/2014 portò all'arresto dei corrieri (i coniugi Bejko) e degli stessi [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] dice del Salis che poteva essere un ottimo corriere, perché agevolato dal suo stato di invalidità che lo costringeva a usare una sedia a rotelle.

La Corte ha evidenziato che da una precedente conversazione del 4/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e Salis emerge che questi aveva dovuto acquistare la droga da altri perché ne aveva urgente necessità, ma che [OSCURATO:PERSONA] era disponibile a fornirgliela a buon prezzo, riferendosi a una quantità di cocaina pari a mille euro, evidentemente, quindi, non destinata a uso personale.

Su queste basi, deve concludersi che la Corte di anello ha confermato la condanna del Alti-- ricorrente per il reato descritto nel capo 27) jE~ di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità.

Con adeguata motivazione, per altro verso, ha escluso la lieve entità del fatto considerando la quantità (200 grammi) della sostanza stupefacente acquistata e detenuta in un breve arco temporale, e la complessiva condotta del Salis che, nonostante la sua invalidità, appoggiandosi all'organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ha dimostrato una spiccata capacità di iniziativa nel commercio di stupefacenti.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

8.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio e l'interesse a impugnarlo sussiste, perché tale meccanismo di definizione del processo produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto alla determinazione della pena e non viene, così violato il / principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, perché, assieme alla sentenza è impugnato un provvedimento interlocutorio, ma avente parziale valenza decisoria (Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Azza, Rv. 286181; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 284806).

Ne deriva che — per le stesse ragioni prima espresse sub

6.3. relativamente a [OSCURATO:PERSONA] — la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere commesso il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena — detraendo dalla pena irrogata la misura dell'aumento per la continuazione relativo al capo 4 — nella misura di anni quattro di reclusione e euro 16000 di multa.

8.2. La Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal Tribunale, non irragionevolmente argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua, considerando la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrata in materia di traffico di stupefacenti con il suo l'inserimento negli ambienti del mercato della droga anche internazionale (come dimostra l'utilizzo di utenze mobili olandesi) e negando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per la incensuratezza dell'imputato, anche alla luce del fatto che la pena è stata irrogata in misura non distante dal minimo.

P. Q. M. A) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11,) 12), 13), 15), quest'ultimo relativamente all'episodio del 18 gennaio 2014, e 16) perché il fatto non sussiste.

Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati e dispone la trasmissione degli gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione delle pene.

B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.

C) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non avere commesso il fatto.

D) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias Memalgirtan) limitatamente al reato di cui al capo 2) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

Rigetta nel resto il ricorso del predetto imputato.

E) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente al capo 15 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente ali capi, 8, 31, 10, 13, 11, 15, e 16 15 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena limitatamente al capo 16 e rigetto del ricorso nel resto; per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per nuovo giudizio; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari, di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Prato, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, insistendo affinché i motivi relativa al concordato siano estesi al suo assistito. sentito, l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Brescia, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che, pin difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bari, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa a conclusione di un giudizio abbreviato, ha confermato le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] — per i reati a lui ascritti ex artt. 73 (molteplici capi) e 74 d.P.R. commi 1 e 3, (capo 1) 9 ottobre 1990 n. 309 — a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — per i reati ex art. 73 d.P.R. cit. loro ascritti nei capi 4) e 5), riuniti per la continuazione — e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73, d.P.R. cit. a lui ascritto al capo 27. Invece: assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) per non avere commesso il fatto, e confermando la sua condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19), ha rideterminato la pena; assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 3, e confermando la condanna per il reato ex art.74, commi 2, e 3 d.P.R. cit. (capo 2) e per il residuo reato ex art. 73 d.P.R. cit. (capo 19)/ ha rideterminato la pena; dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati oggetto dei capi 17, 20 e 21 perché estinti per prescrizione, e, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza, divenuta definitiva, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari dell'8 aprile 2015, confermando la condanna per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e per gli altri reati ex art. 73 d.P.R. cit., ha rideterminato la pena; riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex art. 73 d.P.R. cit., riuniti per la continuazione, per i quali è stato condannato in primo grado.2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in due motivi ai quali si sono aggiunti i motivi nuovi, redatti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, si assume erronea la qualificazione come promozione e direzione di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 di quella che è una condotta di concorso in plurimi reati di cessione di sostanze stupefacenti. Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di merito (l'impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi veicoli per il trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitazione del ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazione per delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giudici hanno trascurato il fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano una officina meccanica in Albania e svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia. Si evidenzia che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazione di una indefinita attività delittuosa, tanto più se si considera che l'imputazione concerne una associazione per delinquere operativa per pochi mesi, e che i corrieri della droga utilizzati furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorrente. Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le minacce oggetto dei capi 20 e 21 come espressione della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di affermarsi nella piazza di spaccio di Olbia contrasta con il riconoscere che in realtà l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta al fatto che ella era una confidente della Polizia. Si argomenta che al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per la natura collaborativa delle sue ammissioni di responsabilità ma, incongruamente, non si è valutato che esse concernono una attività delittuosa che non ha struttura associativa. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitando le duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti. 2.1.3. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello Kleton) si adducono violazione della legge per omessa motivazione o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazioni di concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che vanno dal capo 23 al capo 57 della imputazione. Si rileva che le sentenze di merito non indicano le condotte di ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], né il luogo della cessione e il tempo delle cessioni (sicché non può neanche escludersi l'avvenuta prescrizione dei reati), e per i reati che vanno dal capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti. Si osserva che l'unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non è individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente). Per quanto specificamente riguarda i capi dal 23) al 33) si rileva che la Corte di appello ha escluso (p. 9, 146, 159, 172) che vi siano duplicazioni tra i capi di imputazione (segnatamente fra: il 7) e il 28, 1'8 e il 29, il 10 e 13 e il 30, il 16 e il 24, il 15 e il 25, 1'11 e il 32) perché il numero delle cessioni non coinciderebbe, ma incorre in illogicità manifesta perché le plurime cessioni potrebbero essere state effettuate nell'arco di tempo di cui al capo 7 e trascura che per i capi 8, 10, 12, 13, 14 e 16 le indagini hanno escluso la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, rimane indimostrato che tutte le cessioni desunte dal taccuino costituiscano fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nei capi di imputazione da 7 a 18 non fondati sui contenuti del taccuino e costituisce un inaccettabile automatismo considerare cedenti tutti e tre gli imputati (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2.1.4. Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che la presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014 e che tutti i meri partecipi, tranne uno ([OSCURATO:PERSONA]), sono stati assolti. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in tre motivi ai quali si aggiungono tre motivi nuovi (nello stesso atto relativo al fratello [OSCURATO:PERSONA]) dedotti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto del ricorso e dei motivi nuovi coincide con quello degli atti presentati nell'interesse del fratello [OSCURATO:PERSONA] tranne che per alcuni argomenti pertinenti soltanto a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, si adduce erronea qualificazione come promozione e direzione di una associazione per delineare ex art. 74 d.P.R. cit. di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73. D.P.R. cit. Si osserva che gli elementi di valutazione valorizzati da entrambe le sentenze di merito (l'impiego di telefoni cellulari e di utenze coperte, la disponibilità di diversi veicoli per il trasporto della droga, la disponibilità di somme di denaro, gli incontri nella abitazione del ricorrente e di suo fratello) sono compatibili sia con la sussistenza di una associazione per delinquere che con un concorso continuato in plurime attività dì cessione e che i Giudici hanno trascurato il fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano una officina meccanica in Albania e svolgevano una attività di vendita di veicoli in Italia. Si evidenzia che i corrieri della droga utilizzati furono persone di volta in volta diverse e ignote sino alla consegna al ricorrente e che manca la prova di una suddivisione dei ruoli e della programmazione di una indefinita attività delittuosa, tanto più se si considera che l'imputazione concerne una associazione per delinquere operativa per pochi mesi. Si argomenta che al fratello [OSCURATO:PERSONA] sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per le sue ammissioni di responsabilità ma, incongruamente, non si è valutato che esse confutano una attività delittuosa che non ha struttura associativa. Si rimarca che configurare nella sentenza le aggressioni e le minacce oggetto dei capi 20 e 21 come espressione della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di affermarsi nella piazza di spaccio di Olbia contrasta con il riconoscere che in realtà l'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta al fatto che ella era una confidente della Polizia. 2.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere provata la partecipazione del ricorrente alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, ascrivendo indistintamente le cessioni ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre andrebbero vagliate di caso in caso le condotte di ciascuno degli imputati, anche evitando le duplicazioni nella ricostruzione, peraltro non sempre chiara, dei fatti (p. 5-7 del ricorso). 2.2.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il terzo dei motivi nuovi si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7. d.P.R. cit. (gli è stata, invece, riconosciuta l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit.) perché le dichiarazioni confessorie rese sarebbero state generiche e non avrebbero fornito spunti utili per le indagini, senza aggiungere ulteriori argomenti e, peraltro, con irragionevole disparità di trattamento rispetto al fratello coimputato, al quale le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute proprie valutando le sue dichiarazioni confessorie. 2.2.4. Con il primo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si adducono violazione della legge per omessa o mancanza grafica della motivazione, o sua mera apparenza, e vizio della motivazione relativamente alle imputazioni di concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, rispetto ai reati che vanno dal capo 23 al capo 57 della imputazione. Si rileva che le sentenze di merito non indicano le condotte di ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], né il luogo della cessione e il tempo delle cessioni, mentre per i reati che vanno dal capo 34 al capo 57 della imputazione restano ignoti anche gli acquirenti. Si osserva che l'unico indizio, costituito da mere annotazioni su una agenda, non è individualizzante perché non se ne evince quali delle annotazioni sarebbero state apposte da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA], quali da [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente). Con il secondo dei motivi nuovi (presentati congiuntamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]) si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1, che è stata riconosciuta trascurando che la presunta associazione avrebbe operato soltanto dal settembre 2013 al febbraio 2014) e che tutti i meri partecipi, tranne uno ([OSCURATO:PERSONA]), sono stati assolti. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.2.3.1. Con il primo motivo del ricorso e con il primo dei motivi nuovi, si adducono erronea qualificazione come concorso nel reato e non come mera connivenza della condotta contestata nel capo 19 e vizio della motivazione circa la tipologia del contributo causale della ricorrente, consistito soltanto nell'accompagnare suo marito [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio da lui compiuto per consegnare il corrispettivo della droga. Si osserva, in particolare, che la sentenza non indica alcuna circostanza che mostri la consapevolezza della ricorrente sia del contenuto sia della provenienza del borsone che il marito aveva con sé. 2.3.2. Con il secondo motivo del ricorso e con il quarto dei motivi nuovi, si adducono violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere, comunque, la circostanza attenuante della minima importanza del contributo alla commissione del reato, poiché la ricorrente si limitò a accompagnare il marito. 2.3.3. Con il terzo motivo del ricorso e con il secondo dei motivi nuovi si adduce violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. nell'applicare una pena non coincidente con il minimo edittale e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per la quantità di sostanza stupefacente oggetto del reato, applicando la circostanza aggravante che ne è derivata, ma trascurando gli altri elementi di valutazione indicati dalla legge. 2.3.4. Con il terzo dei motivi nuovi si deduce violazione della legge nel riconoscere la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. senza indicare la capacità di saturare il mercato di riferimento con la sostanza stupefacente oggetto del capo 19. 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si articola in due motivi. 2.4.1. Con il primo motivo di ricorso si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. oggetto del capo 19. In particolare, si argomenta che al ricorrente è stato attributo il ruolo di intermediario nel traffico di droga nonostante che egli non compaia nella vicenda, se non quando (il 15/02/2014) accompagnò [OSCURATO:PERSONA] da Olbia a Livorno per consegnare del denaro, e nonostante che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano affermato la sua estraneità ai fatti. 2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. oggetto del capo 2, nonostante che egli, assolto dal reato oggetto del capo 3, sarebbe intervenuto nella vita della associazione solo verso la sua fine (con la condotta contestata nel capo 19) e che non sia provato che egli fosse realmente uno degli interlocutori nelle conversazioni che lo incriminerebbero. Si osserva che manca la prova di un rapporto con i coimputati che vada oltre la singola occasionale cooperazione illecita e denoti un contributo causale alla vita della associazione per delinquere.2.5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si adduce violazione del principio del ne bis in idem perché nella stessa sentenza si afferma che le annotazioni delle cessioni di sostanze stupefacenti contenute nel libro contabile sequestrato e riassunte nel capo 24 delle imputazioni riportano cessioni già contestate nel capo 16 e conseguenziale violazione dell'art.81 cod. pen., nell'aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo 24 e quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo nel primo. 2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 2.6.1. Con il primo motivo si adduce violazione della legge perché la Corte d'appello, dopo avere rigettato la proposta di concordato, avanzata con il consenso della Procura generale, ha pronunciato direttamente la sentenza senza consentire alle parti di discutere l'appello, così violando gli art. 602, comma 4, e 523 cod. proc pen. e ledendo il diritto al contraddittorio. 2.6.2. Con il secondo motivo si adduce vizio della motivazione per avere confermato la condanna per il reato oggetto del capo 5 senza rispondere alle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello, concernenti il fatto che, al momento della perquisizione sull'automezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] non fu trovata sostanza stupefacente, né sue tracce, nel doppio fondo, nonostante l'utilizzo di unità cinofile addestrate allo scopo, ma ingiustificatamente presupponendo che la sostanza stupefacente fosse già stata consegnata a i cessionari. 2.6.3. Con il terzo motivo si adduce vizio della motivazione nel confermare la responsabilità per il reato oggetto del capo 4 (in relazione al quale la misura cautelare era stata annullata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] arbitrariamente collegando i contenuti delle conversazioni intercettate (genericamente allusive a un precedente trasporto di droga) al reato oggetto del capo 4). 2.6.4. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si adduce vizio della motivazione del rigetto di richiesta della riduzione della pena — trascurando che a [OSCURATO:PERSONA] è attribuito un mero ruolo di corriere — e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché non emergerebbero elementi di valutazione favorevoli all'imputato e perché questi non ha mostrato resipiscenza. 2.7. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel confermare la condanna del ricorrente per il reato oggetto del capo 27 fondandosi su elementi indiziari insufficienti o incongrui: il richiamo a tale «Alesio» nella agendina utilizzata dai [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente in realtà si chiama «Alessio»; apodittici assunti circa il tempus commissi delicti e la effettiva natura stupefacente delle sostanze trattate; il fatto, in sé penalmente irrilevante, che Salis sia andato in Albania con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'esistenza di rapporti di debito/credito con [OSCURATO:PERSONA] che potrebbero ben riferirsi alla lecita attività edile. Inoltre, si evidenzia che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il quale è stato ritenuto credibile relativamente a altre circostanze) ha escluso di aver mai venduto sostanze stupefacenti (destinate alla cessione) a Salis, mentre, per altro verso, la documentazione prodotta dimostra che il ricorrente (incensurato) non ha la necessità economica di vendere sostanze stupefacenti. Si osserva che, in ogni caso, non è dimostrato che Salis abbia acquistato droga in grandi quantità e per fini diversi dall'uso personale o, comunque, in un contesto non riconducibile al caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso, si adduce violazione degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, assumendo che la decisione di non validare il concordato in appello sia ricorribile per cassazione, si evidenzia che la Corte di appello ha confermato la pena determinata in primo grado ponendo un aumento in continuazione per il reato oggetto del capo 4, per il quale la responsabilità del ricorrente era stata esclusa in sede cautelare dalla Corte di cassazione (Sez. 6. n. 51638 del 26/10/2016), che aveva annullato senza rinvio per mancanza di gravi indizi l'ordinanza del Tribunale della libertà di Cagliari. Si osserva che la motivazione della sentenza impugnata relativamente al capo 4 risulta del tutto carente perché si risolve in una mera ripetizione degli argomenti della sentenza di primo grado senza vagliare i pur specifici motivi di appello e sovrapponendo la condotta oggetto del capo 5 alle circostanze, indimostrate, oggetto del capo 4. 2.8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e manifesta illogicità della motivazione nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, anche riducendo al minimo la pena-base e gli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, allo stesso modo, nel primo motivo e nel secondo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si contesta, relativamente al capo 1, la configurabilità di una associazione per delinquere ex art 74 d.P.R. cit., invece di una condotta di concorso continuato in plurimi reati ex art. 73. d.P.R. cit., con gli argomenti prima richiamati. Va precisato che l'imputazione concernente la partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit. è articolata nei capi 1 e 2 delle imputazioni, che riguardano la stessa associazione, ma distinguono gli imputati con ruoli apicali (capo 1) da quelli con il ruolo di partecipi (capo 2).Dei cinque indicati come soggetti apicali sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ricorrenti), [OSCURATO:PERSONA] (condannato in primo grado e non appellante, [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta dalla Corte di appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato come partecipe). Gli altri originari coimputati — [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente per altro) e [OSCURATO:PERSONA] — sono stati assolti da questa imputazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto separatamente. La sentenza impugnata (p. 133-136) evidenzia diversi convergenti elementi indicativi della esistenza dell'associazione per delinquere, concretamente operativa per almeno sei mesi, perché pertinenti alla programmazione di un numero indefinito di illeciti. Il gruppo disponeva di una base logistica (la casa di [OSCURATO:PERSONA] a Telti) — in cui i corrieri custodivano le cospicue quantità di cocaina e eroina trafficate e il libro contabile — e di soggetti abili nel trattamento delle sostanze stupefacenti, di numerosi telefoni cellulari (sostituiti all'occorrenza e con utenze intestate a extracomunitari, per fuorviare le investigazioni) e di SIM nuove fornite (dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] agli abituali acquirenti per stornare i controlli,) di un apparato elettronico per rilevare microspie; le autovetture dei partecipi erano messe al servizio del gruppo per il trasporto di danaro e droga (una di queste, la Passat, fu modificata creandovi un vano inaccessibile in cui occultare droga o danaro). Vi era una reiterazione della organizzazione dei trasporti di droga sulle navi: la droga (proveniente dall'Albania e dall'Olanda) era nascosta in appositi vani dentro i veicoli (il camion di [OSCURATO:PERSONA], l'auto dei Bejko, la Passat) e consegnata a dei corrieri; era usato un frasario convenzionale soprattutto tramite sms; l'attività proseguì anche dopo i primi arresti. Sussisteva una suddivisione di ruoli — alcuni (in particolare Kleton e [OSCURATO:PERSONA]) gestivano i rapporti con i fornitori, altri che gestivano i rapporti con i corrieri — e fu deciso il trasferimento operativo a Olbia per conseguire l'esclusiva nel commercio locale dello stupefacente. In particolare: i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i promotori del sodalizio, gestivano i rapporti con i fornitori albanesi, ricevevano i carichi di droga che venivano portati nella loro casa di campagna; [OSCURATO:PERSONA] teneva i contatti con i corrieri, recuperava la droga, forniva la sua automobile per consentire i viaggi compiuti da altri partecipi per consegnare il denaro ai trafficanti, cedeva la droga ai vari acquirenti; [OSCURATO:PERSONA] partecipò ai trasporti di sostanza stupefacente del 22 ottobre 2013 e del 17 febbraio 2014 svolgendo l'attività di intermediario per la consegna, conosceva gli affari del gruppo; [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si procede separatamente) come i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo fondamentale perché acquistava stabilmente sostanza stupefacente da loro, li poneva in contatto con altri soggetti e si occupava dell'arrivo dei corrieri, partecipò a spedizioni punitive di concorrenti scomodi (come [OSCURATO:PERSONA]). Altri imputati sono stati ritenuti non partecipi della associazione e, tuttavia, operativi nel suo circuito di azione reiterata. In ogni caso, nonostante che, con la sentenza /anche [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Kleton) e [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti dal reato di partecipazione alla associazione per delinquere oggetto del processo, sussiste/ comunque, il numero minimo di correi necessario per configurare una associazione per delinquere. Infatti, se, all'esito del giudizio di rinvio, si dovesse, in ipotesi, escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, questa sarebbe comunque determinata nel suo nucleo essenziale — composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] — a prescindere dall'esito dei separati processi. 2. Il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come pure il secondo motivo e il primo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardano la prova della partecipazione alle cessioni di droga oggetto dei capi da 23 a 57, mentre nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., nell'aumentare la pena per la continuazione fra il reato oggetto del capo 24 e quello oggetto del capo 16, pur rientrando il secondo nel primo. 2.1. Per i reati oggetto dei capi da 2 a 22, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non contestano la responsabilità, ma rilevano duplicazioni con alcuni dei reati oggetto dei capi da 7 a 31. La Corte di appello ha fondato le responsabilità per i reati oggetto dei capi da 23 a 57 sui contenuti del taccuino (non propriamente un «libro contabile» come, invece, denominato nella sentenza) rinvenuto nella casa di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, secondo quanto da lui precisato, conteneva le informazioni relative ai nomi (soprannomi o diminutivi), alla quantità di stupefacente (che poteva essere ordinato o già consegnato) e al prezzo, precisando che egli non consegnava mai sostanze stupefacenti senza avere prima ricevuto il corrispettivo in denaro. [OSCURATO:PERSONA] ha, ancora, spiegato che tutte le annotazioni riportate sul quaderno erano riferibili ai contatti con gli acquirenti intrattenuti da lui stesso, dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e dal cugino [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente da chi ne annotava materialmente il resoconto: pur precisando che l'attività illecita era riferibile indistintamente a tutti e tre (lui, il fratello e [OSCURATO:PERSONA]), ha chiarito che non tutto quello che era riportato nel libro era stato scritto di suo pugno, anche perché ognuno di loro aveva i propri contatti (p. 132 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha osservato che i contenuti delle annotazioni hanno ricevuto conferma dalle attività di osservazione e dai contenuti di intercettazioni e di sms e che anche le dichiarazioni auto-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con tutti gli altri elementi emersi dalle indagini, hanno consentito di ricostruire l'attività svolta dai tre soggetti di comune accordo (p. 132). In un contesto di reiterato, continuativo concorso nelle cessioni illecite di sostanze stupefacenti connotato da una fungibilità dei ruoli — tanto più se nel quadro di una compartecipazione a una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 — non è manifestamente illogico ravvisare il concorso dei concorrenti in ciascuno dei reati-fine accertati. In casi siffatti, non si richiede che nel capo di imputazione/sia espressamente indicato il ruolo assunto da ciascuno dei concorrenti nel reato, ma basta l'indicazione che si è concorso nella commissione dello stesso (Sez. 6, n. 3090 del 27/11/1981, dep. 1982, Rv. 152876). Né il giudice di merito è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Sez. 6, n. 9818 del 29/01/1991, Rv. 188393; Sez. 2, n. 4228 del 17/01/1984; Rv. 164086). 2.2. Altro ordine di valutazione involge la questione relativa alla razionalizzazione dei contenuti dei capi di imputazione elaborati sulla base di criteri di portata generale (nella fattispecie tratti dai contenuti del taccuino prima menzionato e dalle dichiarazioni confessorie degli imputati). Tale questione è stata posta nei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recepita dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in udienza, con la formulazione delle sue richieste di parziale annullamento della sentenza, e si ritiene fondata nei termini che seguono. La Corte di appello ha escluso che vi siano state delle duplicazioni, evidenziando la diversità nel numero di cessioni indicate nei capi di imputazione per i quali, secondo l'appello, vi sarebbero state delle duplicazioni, e osservato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA], autori del libro-contabile e, quindi, a conoscenza dei fatti alla base della loro contabilità, non hanno fornito indicazioni precise sulle cessioni di stupefacenti documentate nell'agenda. Invece, si ritiene che, poiché rimane indimostrato che tutte le cessioni desunte dal taccuino costituiscano condotte ulteriori rispetto a quelle indicate nei capi di imputazione da 7 a 18, non fondate sui contenuti del taccuino, allora quelle fra queste cessioni ricollegabili alle annotazioni contenute nel taccuino vanno espunte dal novero dei reati ascrivibili per evitare inammissibili duplicazioni nell'imputarne la responsabilità agli imputati. In particolare: la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oggetto del capo 7) è riconducibile a una delle 3 cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 28; la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a Soddu il 24/12/2013 oggetto del capo 8 è riconducibile a una delle 5 cessioni di cocaina a Soddu (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 29; le cessioni di una quantità imprecisata di eroina a Pinna, in date diverse, oggetto dei capo 9 e 12 sono riconducibili alle cessioni di eroina a Pinna (in date diverse con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 31; le cessioni di una quantità imprecisata di cocaina a Mureddu, in date diverse, oggetto dei capi 10 e 13, sono riconducibili alle cessioni di cocaina a Mureddu (in date diverse con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 30; la cessione di una quantità imprecisata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo 111è riconducibile a una delle 4 cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] (con specificazione di quantità e corrispettivo) oggetto del capo 32; la cessione di eroina a Almeta (di quantità imprecisata, avvenuta il 29/01/2014 (oggetto del capo 15) è riconducibile a una delle cessioni di cocaina a Almeta (tutte abbondantemente superiori ai 10 grammi) oggetto del capo 25 (mentre non lo è l'altra cessione, di 10 grammi, considerata nel capo di imputazione); le cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per destinarle alla vendita oggetto del capo 16 concernono alcune delle cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] per destinarle alla vendita oggetto del capo ìcmetto-derearol 24. 2.3. Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11), 12,) 13), 15), quest'ultimo relativamente all'episodio del 29 gennaio 2014, e 16), nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste, con rinvio per la rideterminazione della pena. 3. Il terzo motivo del ricorso e il terzo dei motivi nuovi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Al ricorrente il Tribunale ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. cit., perché, oltre a ammettere le sue responsabilità per i reati attribuitigli, ha consentito di ricostruire il contenuto del libro contabile e di identificare alcuni degli acquirenti delle sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha precisato che, invece, per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7 d.P.R. cit. è necessario l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni, sostanzialmente confessorie, che non sono servite a assicurare le prove del reato o a sottrarre risorse decisive all'associazione, perché, al momento delle sue dichiarazioni, le responsabilità dei correi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano già emerse — in modo evidente, e del tutto autonomo rispetto alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] — dalle intercettazioni, dai servizi di osservazione della Polizia giudiziaria, dai sequestri delle sostanze stupefacente e dal libro-contabile, mentre su altre fondamentali circostanze — in particolare, circa i nomi dei principali acquirenti della droga (nel libro contabile dissimulati da pseudonimi) — le dichiarazioni del ricorrente sono state generiche e reticenti. Per altro verso, la Corte di appello ha evidenziato (p. 148) che la pena per il reato ex art. 74 d.P.R. cit. è stata determinata nel minimo e ha osservato che essa, stante la gravità dei fatti, risulta proporzionata, così implicitamente motivando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte di appello ha desunto la prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato oggetto del capo 19 dal fatto che la donna accompagnò il marito nell'occasione, che era a conoscenza del funzionamento del vano per occultare denaro e droga nell'automobile e che, in altro episodio (per il quale non è imputata) oggetto del capo 13, si prestò a fare uno squillo telefonico all'acquirente della droga con il quale il marito [OSCURATO:PERSONA] doveva combinare un appuntamento mediante sms (secondo un modus operandi ripetuto). Tuttavia, tali comportamenti non superano la soglia della connivenza non punibile, perché non emerge una condotta della ricorrente che possa ritenersi significativamente agevolatrice del proposito criminoso del marito o espressione di una disponibilità a collaborare attivamente, se eventualmente necessario: anche lo squillo telefonico realizzato su richiesta del coniuge (peraltro nell'ambito dell'episodio per il quale non è stata imputata) ebbe un contenuto del tutto minimale, facilmente sostituibile da un attivarsi del richiedente e non rivelativo della disponibilità a un apporto strettamente funzionale alla commissione del reato (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto (sicché diventano irrilevanti gli altri motivi di ricorso). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha evidenziato che, come desunto dalle conversazioni intercettate, l'operazione di narcotraffico che il 17/02/2014 portò all'arresto nel porto di Olbia dei corrieri albanesi con circa 15 chili tra cocaina e eroina, era costata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] 378.000 euro, dei quali una prima parte (120.000 euro) era stata consegnata ai corrieri (i coniugi Beijko, a Morlupo) nella loro abitazione da [OSCURATO:PERSONA], una seconda parte (108.000 euro) era stata portata direttamente in Albania sempre ai Bejko; mentre la terza parte (150.000 euro), su richiesta di Kleton e con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], fu portata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza si evidenzia che: i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati osservati dalla Polizia giudiziaria e connessi al contenuto della conversazione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], desumendone che [OSCURATO:PERSONA] si recò a Olbia, per ritirare il denaro della fornitura che sarebbe arrivata il 17/02/2014 con i Beijko e partì con [OSCURATO:PERSONA] per Livorno; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulta che [OSCURATO:PERSONA] conosceva i corrieri della droga e comunicò a [OSCURATO:PERSONA] il momento del loro arrivo. La sentenza sviluppa congrue argomentazioni per dimostrare che anche [OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA] e richiama la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA] — che aveva partecipato al trasporto di 5 kg oggetto del capo 5 delle imputazioni — come avrebbe piazzato la droga appena ricevuta e [OSCURATO:PERSONA] gli disse che era di buona qualità. Su queste basi, la Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per il reato descritto nel capo 19), individuandone il ruolo di intermediatore nell'affare sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte ha ravvisato la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere (capo 2) per la quale si procede, attribuendogli il ruolo di intermediario nell'acquisto della sostanza stupefacente, di reclutatore dei corrieri e di supervisore dei trasporti (come descritto da [OSCURATO:PERSONA]), individuandone una conferma nel concorso nel trasporto di quasi 18 kg di stupefacente tra cocaina e eroina nel febbraio 2014 (capo 19). Tuttavia, deve osservarsi che la stessa Corte di appello nella sentenza impugnata ha ritenuto (come già il Tribunale del riesame nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che «non si rinvengono elementi probatori tali da identificare con certezza» in [OSCURATO:PERSONA] l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella lunga sequenza di messaggi intercettati tra il 18 ed il 21 ottobre 2013 e connessi al traffico di sostanza stupefacenti oggetto del capo 3, imputazione dalla quale, infatti, lo ha prosciolto. Pertanto, l'unico reato-fine per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole è quello oggetto del capo 19. Nondimeno la Corte di appello ha confermato la sua partecipazione all'organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nell'acquisto della sostanza stupefacente, con il ruolo di reclutare i corrieri e gestirne i viaggi, ritenendo che «la sua collaborazione con il gruppo degli albanesi» sia stata «costante e di rilievo». Ha fondato questa conclusione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] era un albanese — che conosceva i corrieri della droga e comunicava a [OSCURATO:PERSONA], del quale era amico, il momento del loro arrivo — e che egli pure lo conosceva ma non aveva a che fare con lui, mentre, per altro verso, secondo quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto da intermediario per la consegna della droga e/o del denaro, ma era amico del fratello Kleton, per conto del quale gli consegnò 10/11.000 euro quando venne in Sardegna nel gennaio o febbraio 2014, ma senza sapere quale fosse il titolo del debito di Kleton nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha vagliato le dichiarazioni dei due fratelli coimputati e ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], perché complessivamente riscontrate dagli altri dati acquisiti, rilevando che: i [OSCURATO:PERSONA] conoscevano entrambi [OSCURATO:PERSONA], come dimostra il fatto che erano stati controllati in auto assieme a lui nel settembre del 2013 e che il viaggio del 4/02/2024 per il trasporto del denaro, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] seguì [OSCURATO:PERSONA] sulla stessa nave per Livorno, era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il giorno del suo / arrivo a Olbia (13/02/2014), fu fermato proprio mentre stava raggiungendo la casa utilizzata come base logistica dai [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al trasporto di 5 kg di cocaina materialmente effettuato da [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima (capo 5), aveva detto che, secondo [OSCURATO:PERSONA], la cocaina era di buona qualità. La commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non integra di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, perché occorre che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838), sebbene, per converso, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). In altri termini, quel che occorre per ravvisare in una condotta la partecipazione a una associazione per delinquere è che essa sia stata espressione di un non occasionale inserimento funzionale negli ordinari meccanismi operativi del gruppo criminale: gli elementi di valutazione esplicitati nella sentenza impugnata non delineano in termini univoci e compiuti una tale conclusione. Su questa base, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo da svolgersi secondo il principio di diritto richiamato. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 6.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto della richiesta di concordato con rinuncia ai motivi in appello, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, se l'appellante, all'udienza di discussione, ha concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di rifiuto della proposta sulla pena, perché ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo. (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Leopizzi, Rv. 285347). Nella fattispecie, deve rilevarsi che dal verbale dell'udienza del 24 maggio 2023 risulta che, pur essendo l'udienza dedicata alla discussione della proposta di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., comunque il Procuratore Generale concluse, per il caso di rigetto della richiesta di concordato, anche nel merito, chiedendo la riduzione delle pene, e che anche i difensori degli imputati, pur ribadendo la proposta di concordato, conclusero nel merito. In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che sostituiva per delega orale gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ribadito la proposta di concordato, concluse nel merito e concluse nel merito anche per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] concluse nel merito per [OSCURATO:PERSONA] e per Salis, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] concluse nel merito per Dooseru. 6.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Relativamente al trasporto di cocaina del 20/12/2013 (capo 5) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è connessa a quella di [OSCURATO:PERSONA] (che doveva riscuotere il denaro e dare il via libera alla consegna dello stupefacente, denaro poi consegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei pressi di Bergamo): alle ore 17.36 del 18/12/2013, egli contattò l'albanese che aveva condotto le trattative nelle settimane precedenti, inviò un messaggio a [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che il corriere sarebbe arrivato il prossimo venerdì. Le intercettazioni dei messaggi con l'albanese evidenziano che, congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA], alle 10.30 era giunto a Olbia, con l'aereo proveniente da Milano, [OSCURATO:PERSONA] (il viaggio era monitorato dai fornitori). Nella sentenza si precisa che [OSCURATO:PERSONA] non fu costantemente sotto l'osservazione della Polizia giudiziaria, che lo individuò solo alle ore 13,33, quando si incontrò con [OSCURATO:PERSONA]; il camion fu controllato alle ore 16,15, dopo che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri avevano lasciato la zona poiché la consegna era già stata effettuata, e l'episodio fu commentato dai coimputati. Su queste basi, il riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato oggetto del capo 5 risulta fondato su pertinenti massime di comune esperienza applicate al caso concreto senza incorrere in manifeste illogicità. 6.3. Invece, il terzo motivo di ricorso è fondato. Con riferimento al reato oggetto del capo 4 (fatti commessi fra il 14 e il 17 novembre 2013), la Corte di appello ha evidenziato che: le intercettazioni delle conversazioni hanno accertato intensi contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche nel novembre del 2013 e consentito di seguire i loro spostamenti sino al convergere di [OSCURATO:PERSONA], via aereo, e [OSCURATO:PERSONA], dall'estero, con l'autoarticolato targato DS138GC, la mattina del 15/11/2013 a bordo del traghetto della società "Moby", partito da Livorno; il 15/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] stazionò prevalentemente nella zona del centro commerciale "Terranova", percorrendo movimenti analoghi a quelli accertati il 20/12/2013 anche da [OSCURATO:PERSONA], e si recò, come emerge dalle celle telefoniche, presso le abitazioni dei [OSCURATO:PERSONA]; dopo il trasporto di droga del 15/11/2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cambiarono le utenze cellulari presumibilmente per rendere più difficoltosa la loro identificazione. La Corte ha osservato che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] non si evince solamente dalle modalità operative, completamente sovrapponibili al trasporto del 20/12/2013 (capo 5), ma anche dai messaggi tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni captate in ambientale tra i soggetti coinvolti nel traffico. Nella sentenza è sviluppata una argomentazione circa l'interpretazione dei messaggi in occasione del trasporto oggetto del capo 5, nei quali, commentando il controllo della Polizia giudiziaria sul camion di [OSCURATO:PERSONA], è menzionata una precedente operazione con protagonista [OSCURATO:PERSONA], operazione che la Corte identifica con quella oggetto del capo 4. Questa argomentazione è fondata sulla considerazione dei contenuti di allusioni a una precedente operazione che sono generiche e che, soprattutto, non individuano indefettibilnnente tale precedente operazione con quella oggetto del capo 4). Essa è manifestamente illogica, perché incorre nella fallacia della praesumptio de praesumpto con un ragionamento che, nella argomentazione in esame, è partito da un primo fatto certo (il contenuto della allusione) per risalire a un secondo fatto ignoto (un precedente analogo reato, peraltro dal contorno indeterminato) utilizzando poi questo dato come fonte per una ulteriore abduzione verso un terzo fatto (quello che sarebbe costituito dal reato oggetto del capo 5). Per questa via, infatti, la valenza dei dati indiziari viene diluita con una doppia presunzione che rende il ragionamento vago (ex aliis: Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013, dep. 2014, Cinfarino, Rv. 259138). Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere commesso / 1 il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena — detraendo dalla pena irrogata la misura dell'aumento per la continuazione relativo al capo 4) — nella misura di anni cinque di reclusione e euro 17.300 di multa. 6.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati. La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal Tribunale non irragionevolmente argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua considerando «la personalità delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, ha subito altre due condanne per detenzione, trasporto e acquisto di sostanze stupefacenti per fatti successivi a quello per cui si procede, dimostrando una significativa e specifica pericolosità sociale» e, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi favorevoli e la mancanza di resipiscenza. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte di appello ha osservato che è incontestato che l'agendina sequestrata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] contenesse gli appunti sulla contabilità delle cessioni di stupefacente (cocaina) che venivano fatte ai clienti abituali dei due albanesi. Ha considerato che i due [OSCURATO:PERSONA] hanno negato la cessione di cocaina al Salis, per ulteriormente rivenderla, ma senza spiegare perché nell'agendina (in cui era registrato il numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA]) erano presenti le annotazioni a nome di "Alesio " (evidente sgrammaticatura del compilatore), inequivocabilmente riferibili all'imputato, essendo l'unico Alessio emerso dalle indagini in frequente contatto (soprattutto) con [OSCURATO:PERSONA], come dimostrano le conversazioni richiamate nella precedente parte espositiva della sentenza nel paragrafo dedicato al capo 27) dell'imputazione. Peraltro, a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva negato di avere venduto cocaina a Salis) è stato chiesto perché era presente il nome di [OSCURATO:PERSONA] nelle annotazioni nell'agendina e questi, non negando il riferimento, ha riposto: "Salis voleva erba. Erba io non ne avevo" (p. 56 del verbale). La Corte di appello ha valutato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di ridimensionare il loro rapporto con [OSCURATO:PERSONA], mentendo nell'affermare di non avergli ceduto cocaina, senza però spiegare a chi fosse riferita l'annotazione, mentre il rapporto di Salis con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto coinvolto nei traffici dei [OSCURATO:PERSONA]) è confermato anche nella conversazione tra i due (captata con intercettazione ambientale sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attendevano il carico di droga che il 17/02/2014 portò all'arresto dei corrieri (i coniugi Bejko) e degli stessi [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] dice del Salis che poteva essere un ottimo corriere, perché agevolato dal suo stato di invalidità che lo costringeva a usare una sedia a rotelle. La Corte ha evidenziato che da una precedente conversazione del 4/02/2014 tra [OSCURATO:PERSONA] e Salis emerge che questi aveva dovuto acquistare la droga da altri perché ne aveva urgente necessità, ma che [OSCURATO:PERSONA] era disponibile a fornirgliela a buon prezzo, riferendosi a una quantità di cocaina pari a mille euro, evidentemente, quindi, non destinata a uso personale. Su queste basi, deve concludersi che la Corte di anello ha confermato la condanna del Alti-- ricorrente per il reato descritto nel capo 27) jE~ di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. Con adeguata motivazione, per altro verso, ha escluso la lieve entità del fatto considerando la quantità (200 grammi) della sostanza stupefacente acquistata e detenuta in un breve arco temporale, e la complessiva condotta del Salis che, nonostante la sua invalidità, appoggiandosi all'organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ha dimostrato una spiccata capacità di iniziativa nel commercio di stupefacenti. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 8.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio e l'interesse a impugnarlo sussiste, perché tale meccanismo di definizione del processo produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto alla determinazione della pena e non viene, così violato il / principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, perché, assieme alla sentenza è impugnato un provvedimento interlocutorio, ma avente parziale valenza decisoria (Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Azza, Rv. 286181; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 284806). Ne deriva che — per le stesse ragioni prima espresse sub 6.3. relativamente a [OSCURATO:PERSONA] — la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4), per non avere commesso il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena — detraendo dalla pena irrogata la misura dell'aumento per la continuazione relativo al capo 4 — nella misura di anni quattro di reclusione e euro 16000 di multa. 8.2. La Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal Tribunale, non irragionevolmente argomentando che la pena-base (la sola che, per quel precede, rileva) è congrua, considerando la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrata in materia di traffico di stupefacenti con il suo l'inserimento negli ambienti del mercato della droga anche internazionale (come dimostra l'utilizzo di utenze mobili olandesi) e negando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per la incensuratezza dell'imputato, anche alla luce del fatto che la pena è stata irrogata in misura non distante dal minimo. P. Q. M. A) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 7), 8), 9), 10), 11,) 12), 13), 15), quest'ultimo relativamente all'episodio del 18 gennaio 2014, e 16) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati e dispone la trasmissione degli gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione delle pene. B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 16), perché il fatto non sussiste e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. C) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non avere commesso il fatto. D) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias Memalgirtan) limitatamente al reato di cui al capo 2) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso del predetto imputato. E) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui capo 4)
Sentenza Cassazione n. 10057/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris