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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07518/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Bulgaria il 17/7/74, parte civile costituita nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, n. a Roma il 24/9/1966 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/2/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle considerazioni svolte nella memoria difensiva e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2018, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito sub 1) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal delitto di estorsione contestato al capo 2) perché il fatto non sussiste. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione alla pronunzia assolutoria per il delitto sub 2).

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, al pari del Tribunale, è incorsa in errore nella valutazione delle prove, in quanto, pur sostenendo che nella deposizione della persona offesa non fossero ravvisabili elementi di contraddittorietà o illogicità, ha ritenuto l'esistenza in atti di emergenze atte a smentire la ricostruzione del ricorrente.

In particolare, ha escluso che le dichiarazioni della coniuge del Tchobanov potessero costituire riscontro estrinseco alle stesse, al pari di quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambi si sarebbero limitati a riferire circostanze apprese dalla p.o.

Osserva il difensore che, contrariamente a quanto asserito dai giudici d'appello, la pretesa antinomia fra la ricostruzione accreditata dalla parte civile e le dichiarazioni della coniuge ([OSCURATO:PERSONA]) circa la presenza o meno della stessa all'incontro incriminato era stata espressamente confutata in sede di gravame, avendo la difesa segnalato che la teste era incorsa in errore per difficoltà linguistiche e, dopo aver ben compreso la domanda formulata, aveva chiarito di non essere stata presente all'incontro e di aver atteso all'esterno.

Pertanto, la pretesa contraddizione valorizzata dai giudici di merito deve ritenersi solo apparente e dovuta alla difficoltà di comprensione della lingua italiana, sicché, in assenza di elementi di contraddittorietà intrinseca della deposizione della p.o., la stessa avrebbe potuto essere da sola posta a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato.

Infatti, deve ritenersi non credibile la versione dell'accaduto riferita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede d'esame e non condivisibile la valutazione operatane dai giudici di secondo grado, che hanno considerato alla stessa stregua le dichiarazioni del teste/persona offesa e quelle dell'imputato.

Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA], che ha smentito di essere stata presente al momento della richiesta estorsiva, ritiene la difesa che i giudici d'appello avrebbero dovuto rilevarne l'inaffidabilità in ragione del ruolo e della scarsa congruenza logica delle dichiarazioni rese.

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non ha adeguatamente vagliato le dichiarazioni della stessa e ha omesso di rilevare le inverosimiglianze che ne inficiano la credibilità Analogamente illogica è, secondo l'impugnante, la confutazione dell'argomento difensivo secondo cui l'imputato non ha prodotto la dichiarazione estorta nella causa lavoristica in quanto a conoscenza della denunzia presentata dalla p.o., sebbene la scansione degli atti dalla causa civile dimostri l'esattezza dell'assunto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste. 1.1 Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, dopo un analitico scrutinio delle fonti dichiarative ha ritenuto l'impossibilità di pervenire all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la prospettata esistenza di una possibile, alternativa ricostruzione logica della vicenda.

Infatti, il Tribunale ha precisato che "sulla scorta delle emergenze istruttorie, prime tra tutte la mancanza del documento, assume concretezza, pur se non con grado di certezza, la diversa e alternativa ipotesi che nessuna richiesta estorsiva sia stata rivolta alla p.o. e che quest'ultima abbia agito allo scopo di coadiuvare l'amico Aconito nell'ambito della controversia civile instaurata nei confronti del datore di lavoro "(pag. 6).

La Corte d'Appello ha evaso il gravame difensivo fornendo persuasiva risposta ai rilievi in questa sede riproposti, che impingono l'apprezzamento della prova dichiarativa. 1.2 La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere le dichiarazioni della parte civile da sole sufficienti a sostenere l'affermazione di responsabilità dell'imputato in quanto riconosciute intrinsecamente coerenti e lineari, ascrivendo a errori di giudizio la valorizzazione, ai fini della pronunzia assolutoria, degli elementi antagonisti tratti dalle dichiarazioni di testi e imputato.

La tesi non può trovare concordi.

La Corte territoriale ha dato conto del corretto percorso valutativo del primo giudice, alla luce della penetrante e rigorosa disamina delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha in dettaglio confutato le critiche all'attendibilità della teste Tornariello e le argomentazioni addotte circa la mancata produzione nel giudizio civile della scrittura che si assume estorta.

Quanto alle dichiarazioni della coniuge del ricorrente la sentenza impugnata ne ha richiamato la natura de relato, dimostrando di aderire prudenzialmente alle sollecitazioni difensive che ascrivono a mero fraintendimento la versione originariamente accreditata dalla teste circa la sua presenza nell'ufficio ove si svolse l'incontro tra le parti, sebbene il primo giudice abbia evidenziato che le difformità dichiarative della stessa involgono anche la diretta visione del documento estorto, del quale la p.o. ha plausibilmente negato di avere ricevuto copia, 2.Quanto alla asserita parificazione delle dichiarazioni della p.o. e dell'imputato la censura è destituita di pregio, essendosi il primo giudice limitato alla doverosa verifica dell'alternativa versione dell'episodio fornita dal [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle emergenze processuali acquisite.

La difesa trascura di considerare che la p.o. costituita parte civile è nella dinamica processuale una parte, le cui modalità d'assunzione sono omologate a quelle che governano l'esame dell'imputato, a norma dell'art. 503 cod.proc.pen., né è revocabile in dubbio che l'esame dell'imputato costituisca un mezzo di prova, seppur di natura ancipite in quanto, ove da lui richiesto, non potrà essere considerato mezzo di prova a carico dello stesso mentre, invece, potrà essere così qualificato se richiesto dal P.M. allo scopo di farne discendere elementi sfavorevoli all'esaminando (Sez. 1, n. 5177 del 30/03/1994,Rv. 198636).

Pertanto, contrariamente a quanto assume apoditticamente la difesa, l'esame dell'imputato, seppur non equiparabile giuridicamente ad una testimonianza, può costituire una fonte di prova in ragione del tenore delle dichiarazioni, come nel caso della confessione o della prova d'alibi, sicché le stesse possono essere assunte dal giudice a base del suo convincimento dopo che ne abbia doverosamente verificata l'attendibilità, anche alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in atti.

3. La difesa, dunque, attraverso censure d'impronta squisitamente fattuale tende ad una rilettura delle fonti dichiarative, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e distorsioni logiche.

A tanto consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Bulgaria il 17/7/74, parte civile costituita nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, n. a Roma il 24/9/1966 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/2/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle considerazioni svolte nella memoria difensiva e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2018, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'addebito sub 1) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal delitto di estorsione contestato al capo 2) perché il fatto non sussiste. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione alla pronunzia assolutoria per il delitto sub 2). Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, al pari del Tribunale, è incorsa in errore nella valutazione delle prove, in quanto, pur sostenendo che nella deposizione della persona offesa non fossero ravvisabili elementi di contraddittorietà o illogicità, ha ritenuto l'esistenza in atti di emergenze atte a smentire la ricostruzione del ricorrente. In particolare, ha escluso che le dichiarazioni della coniuge del Tchobanov potessero costituire riscontro estrinseco alle stesse, al pari di quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto entrambi si sarebbero limitati a riferire circostanze apprese dalla p.o. Osserva il difensore che, contrariamente a quanto asserito dai giudici d'appello, la pretesa antinomia fra la ricostruzione accreditata dalla parte civile e le dichiarazioni della coniuge ([OSCURATO:PERSONA]) circa la presenza o meno della stessa all'incontro incriminato era stata espressamente confutata in sede di gravame, avendo la difesa segnalato che la teste era incorsa in errore per difficoltà linguistiche e, dopo aver ben compreso la domanda formulata, aveva chiarito di non essere stata presente all'incontro e di aver atteso all'esterno. Pertanto, la pretesa contraddizione valorizzata dai giudici di merito deve ritenersi solo apparente e dovuta alla difficoltà di comprensione della lingua italiana, sicché, in assenza di elementi di contraddittorietà intrinseca della deposizione della p.o., la stessa avrebbe potuto essere da sola posta a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato. Infatti, deve ritenersi non credibile la versione dell'accaduto riferita dal [OSCURATO:PERSONA] in sede d'esame e non condivisibile la valutazione operatane dai giudici di secondo grado, che hanno considerato alla stessa stregua le dichiarazioni del teste/persona offesa e quelle dell'imputato. Quanto alla teste [OSCURATO:PERSONA], che ha smentito di essere stata presente al momento della richiesta estorsiva, ritiene la difesa che i giudici d'appello avrebbero dovuto rilevarne l'inaffidabilità in ragione del ruolo e della scarsa congruenza logica delle dichiarazioni rese. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non ha adeguatamente vagliato le dichiarazioni della stessa e ha omesso di rilevare le inverosimiglianze che ne inficiano la credibilità Analogamente illogica è, secondo l'impugnante, la confutazione dell'argomento difensivo secondo cui l'imputato non ha prodotto la dichiarazione estorta nella causa lavoristica in quanto a conoscenza della denunzia presentata dalla p.o., sebbene la scansione degli atti dalla causa civile dimostri l'esattezza dell'assunto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste. 1.1 Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, dopo un analitico scrutinio delle fonti dichiarative ha ritenuto l'impossibilità di pervenire all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la prospettata esistenza di una possibile, alternativa ricostruzione logica della vicenda. Infatti, il Tribunale ha precisato che "sulla scorta delle emergenze istruttorie, prime tra tutte la mancanza del documento, assume concretezza, pur se non con grado di certezza, la diversa e alternativa ipotesi che nessuna richiesta estorsiva sia stata rivolta alla p.o. e che quest'ultima abbia agito allo scopo di coadiuvare l'amico Aconito nell'ambito della controversia civile instaurata nei confronti del datore di lavoro "(pag. 6). La Corte d'Appello ha evaso il gravame difensivo fornendo persuasiva risposta ai rilievi in questa sede riproposti, che impingono l'apprezzamento della prova dichiarativa. 1.2 La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere le dichiarazioni della parte civile da sole sufficienti a sostenere l'affermazione di responsabilità dell'imputato in quanto riconosciute intrinsecamente coerenti e lineari, ascrivendo a errori di giudizio la valorizzazione, ai fini della pronunzia assolutoria, degli elementi antagonisti tratti dalle dichiarazioni di testi e imputato. La tesi non può trovare concordi. La Corte territoriale ha dato conto del corretto percorso valutativo del primo giudice, alla luce della penetrante e rigorosa disamina delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha in dettaglio confutato le critiche all'attendibilità della teste Tornariello e le argomentazioni addotte circa la mancata produzione nel giudizio civile della scrittura che si assume estorta. Quanto alle dichiarazioni della coniuge del ricorrente la sentenza impugnata ne ha richiamato la natura de relato, dimostrando di aderire prudenzialmente alle sollecitazioni difensive che ascrivono a mero fraintendimento la versione originariamente accreditata dalla teste circa la sua presenza nell'ufficio ove si svolse l'incontro tra le parti, sebbene il primo giudice abbia evidenziato che le difformità dichiarative della stessa involgono anche la diretta visione del documento estorto, del quale la p.o. ha plausibilmente negato di avere ricevuto copia, 2.Quanto alla asserita parificazione delle dichiarazioni della p.o. e dell'imputato la censura è destituita di pregio, essendosi il primo giudice limitato alla doverosa verifica dell'alternativa versione dell'episodio fornita dal [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle emergenze processuali acquisite. La difesa trascura di considerare che la p.o. costituita parte civile è nella dinamica processuale una parte, le cui modalità d'assunzione sono omologate a quelle che governano l'esame dell'imputato, a norma dell'art. 503 cod.proc.pen., né è revocabile in dubbio che l'esame dell'imputato costituisca un mezzo di prova, seppur di natura ancipite in quanto, ove da lui richiesto, non potrà essere considerato mezzo di prova a carico dello stesso mentre, invece, potrà essere così qualificato se richiesto dal P.M. allo scopo di farne discendere elementi sfavorevoli all'esaminando (Sez. 1, n. 5177 del 30/03/1994,Rv. 198636). Pertanto, contrariamente a quanto assume apoditticamente la difesa, l'esame dell'imputato, seppur non equiparabile giuridicamente ad una testimonianza, può costituire una fonte di prova in ragione del tenore delle dichiarazioni, come nel caso della confessione o della prova d'alibi, sicché le stesse possono essere assunte dal giudice a base del suo convincimento dopo che ne abbia doverosamente verificata l'attendibilità, anche alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in atti. 3. La difesa, dunque, attraverso censure d'impronta squisitamente fattuale tende ad una rilettura delle fonti dichiarative, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e distorsioni logiche. A tanto consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 Il Consigliere
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