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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16112/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dita la relaziou svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •u, Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PASSAFIUME ì che ha concluso per 1<annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio. v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima farmacia corrente in Avetrana, responsabile di bancarotta fraudolenta documentale - ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 e rideterminal:o le pene, principale e accessorie.

2. Il ricorso per cassazione è affidato al ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena principale, contraddittoriamente assestata in misura superiore al medio edittale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, e mancanza di motivazione, sia con riguardo al criterio di determinazione della durata delle pene accessorie, commisurata a quella principale, sia per avere immotivatamente negata il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Con riguardo al primo motivo, il giudice d'appello, nel riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 217

I. fall., ha, conseguentemente, rideterminato la pena, che il primo giudice aveva irrogato con riferimento alla più grave fattispecie di cui all'art. 216

I. fall.

1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'irrogazione di una pena base pari o superiore a quella media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 2013, Rv. 25515301).

1.2. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata; anzi, la Corte di appello, dopo avere valorizzato elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (segnatamente, l'età dell'imputato e i tentativi di rimediare al dissesto), del tutto contraddittoriamente, ha quantificato la pena base in misura superiore alla media edittale (pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, laddove per il reato di cui all'art. 217

I. fall. è prevista una pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione), diminuita nella misura di un terzo per le già concesse attenuanti generiche, conformemente al primo giudice.

2. Anche il secondo motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle ora evidenziate.

Invero, anche in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale (come nella specie) è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5 n. 11329 del 09/12/2019 -(dep. 2020 Rv. 278788; conf.

Sez. 5 , n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668).

2.1. Nel caso di specie, invece, la durata delle pene accessorie è stata semplicemente commisurata a quella della pena principale, senza che siffatta quantificazione sia sorretta da motivazione adeguata rispetto ai canoni ermeneutici che governano la materia. 3.Anche la doglianza afferente al mancato scrutinio della istanza con la quale si era invocato il beneficio della non menzione della condanna, risulta fondata, giacchè il giudice d'appello, pur avendo dato atto della richiesta, ha del tutto omesso lo scrutinio della questione, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata - limitatamente al trattamento sanzionatorio - con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, 1T 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 5.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata quanto alla affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dita la relaziou svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •u, Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PASSAFIUME ì che ha concluso per 1<annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio. v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima farmacia corrente in Avetrana, responsabile di bancarotta fraudolenta documentale - ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 e rideterminal:o le pene, principale e accessorie. 2. Il ricorso per cassazione è affidato al ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena principale, contraddittoriamente assestata in misura superiore al medio edittale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, e mancanza di motivazione, sia con riguardo al criterio di determinazione della durata delle pene accessorie, commisurata a quella principale, sia per avere immotivatamente negata il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Con riguardo al primo motivo, il giudice d'appello, nel riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 217 I. fall., ha, conseguentemente, rideterminato la pena, che il primo giudice aveva irrogato con riferimento alla più grave fattispecie di cui all'art. 216 I. fall. 1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'irrogazione di una pena base pari o superiore a quella media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 2013, Rv. 25515301). 1.2. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata; anzi, la Corte di appello, dopo avere valorizzato elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (segnatamente, l'età dell'imputato e i tentativi di rimediare al dissesto), del tutto contraddittoriamente, ha quantificato la pena base in misura superiore alla media edittale (pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, laddove per il reato di cui all'art. 217 I. fall. è prevista una pena da 6 mesi a 2 anni di reclusione), diminuita nella misura di un terzo per le già concesse attenuanti generiche, conformemente al primo giudice. 2. Anche il secondo motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle ora evidenziate. Invero, anche in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale (come nella specie) è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5 n. 11329 del 09/12/2019 -(dep. 2020 Rv. 278788; conf. Sez. 5 , n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668). 2.1. Nel caso di specie, invece, la durata delle pene accessorie è stata semplicemente commisurata a quella della pena principale, senza che siffatta quantificazione sia sorretta da motivazione adeguata rispetto ai canoni ermeneutici che governano la materia. 3.Anche la doglianza afferente al mancato scrutinio della istanza con la quale si era invocato il beneficio della non menzione della condanna, risulta fondata, giacchè il giudice d'appello, pur avendo dato atto della richiesta, ha del tutto omesso lo scrutinio della questione, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata - limitatamente al trattamento sanzionatorio - con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, 1T 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 5.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata quanto alla affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce. Così deciso
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