CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1964
Cassazione n. 33065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice per i reati di cui agli artt. 349, comma secondo, cod. pen. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge, posto che la Corte di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado limitandosi ad un richiamo meramente adesivo e per relationem alla stessa, in ordine alla mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 350 cod. pen, al difetto dell'elemento soggettivo del reato e in ordine alla illegittima applicazione della recidiva. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva. In ordine alla prima doglianza, si precisa che le Sezioni Unite hanno condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti, come nel caso di specie, congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile , quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U. 21/06/2000, Primavera). Nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha riportato le risultanze degli accertamenti esperiti in primo grado considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che il ricorrente, nominato quale custode giudiziario in ragione della qualità di responsabile della struttura ricettiva, era presente al momento del sequestro nonché al momento dell'accertamento della violazione, in cui la struttura risultava in attività, sebbene sotto sequestro. In tal senso, la Corte ha osservato che una delle aree sequestrate era destinata al ricevimento del pubblico e al successivo prosieguo di attività, non essendo neppure invocabile l'asserita ignoranza dell'imputato di quali aree fossero state sottoposte a sequestro. Quanto all'elemento soggettivo, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente ha coscientemente violato il vincolo apposto alle aree in sequestro, non rendendo neppure dichiarazioni alternative alla ricostruzione dei fatti operata. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura concernente la recidiva non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato 1la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Be?yice a r ndrea Gentili t:1 1 M C sem:me 08 SET 2026 L'ASSISTENTE N:7'API° 2