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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33272/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2024 per aver ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato [Violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato accertamento delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen.] è inammissibile in quanto, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa sede, appare del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2024 per aver ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato [Violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in ordine al mancato accertamento delle cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen.] è inammissibile in quanto, oltre ad essere stato dedotto per la prima volta in questa sede, appare del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 33272/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris