CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 16842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d. .n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione disponga d'ufficio la correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza n. 27366, pubblicata il 30 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che l'ordinanza n. 27366/2020 del 30 novembre 2020, emessa da questa Corte nel procedimento iscritto al n. 17036/2018 R.G., venisse sottoposta «nuovamente al Collegio, onde valutare la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 391 bis cp.c. alla correzione dell'errore materiale in essa presente, relativo all'omessa attribuzione (nonostante l'esplicita richiesta formulata in tal senso a pag. 24 del controricorso) alla scrivente delle spese di lite»; nell'istanza si è precisato che «tale richiesta viene formulata al sol fine di evitare un ulteriore aggravio di costi a carico della sottoscritta per la proposizione di un ricorso teso alla correzione dell'indicato errore materiale». La causa, con ordinanza interlocutoria n. 41001/2021 della Sottosezione Sesta, è stata rimessa alla pubblica udienza in Prima sezione Civile, rilevandosi che «nella giurisprudenza di questa Corte si è venuto a delineare un tertium genus — rispetto ai due previsti dalla legge: ricorso della parte e rilievo d'ufficio — declinato ibridamente come "istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale", nel quale, nonostante l'impulso sia di parte, quest'ultima non viene generalmente onerata né della notifica del ricorso alle altre parti, né dell'assolvimento degli ulteriori oneri di deposito connessi all'adozione del ricorso disciplinato dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c.» e che « in tali casi, gli oneri gravanti sulla parte istante — in particolare, l'instaurazione del contraddittorio con le altre parti e il deposito di copia autentica del provvedimento di cui si chiede la correzione, nonché del fascicolo d'ufficio e degli ulteriori atti in tesi necessari al riscontro del lamentato errore materiale — vengono riversati sulla cancelleria della Corte, anche attraverso l'adozione di ordinanze interlocutorie teste alla "regolarizzazione" del procedimento, che finiscono per dilatare i tempi della sua definizione». Il PG ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve rilevarsi che, a seguito della modifica dell'art. 391-bis c.p.c. ad opera del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non fosse stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio), la correzione di errori materiali o di calcolo, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere «in qualsiasi tempo» chiesta dalla parte interessata, «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d'ufficio dalla Corte», (comma 1); i successivi commi dell'art. 391-bis c.p.c. precisano che «sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis primo e secondo comma» (comma 2) e che «sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza»(comma 3). 2.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a depositare una «istanza» di correzione di errore materiale «d'ufficio» — per mancata pronuncia sulla distrazione delle spese asseritamente richiesta con il proprio controricorso nel giudizio iscritto al n. 17036/2018 R.G. — al dichiarato fine di evitare i costi di notifica e deposito dello strumento all'uopo previsto dalla legge (ricorso) . [OSCURATO:PERSONA] dell'ordinanza interlocutoria n. 41000/2021 ha ritenuto che vi fossero dubbi sulla legittimità, o quantomeno l'opportunità, di emettere (essendo stata la proposta del relatore ex art.380 bis c.p.c. notificato solo alla parte istante) un'ordinanza interlocutora di rinvio a nuovo ruolo, ponendo a carico della cancelleria le notifiche necessarie all'instaurazione del contraddittorio tra le parti dell'originario giudizio, «in ragione dei suoi inevitabili riflessi sull'organizzazione e il funzionamento del "servizio giustizia" (stante il numero dei procedimenti di correzione di errore materiale che potrebbero essere proposti non più con ricorso ma con tali semplici istanze), sulla dilatazione dei tempi (altrimenti più immediati) di definizione di simili procedimenti nonché su eventuali ricadute fiscali (allo stato diverse dal versamento del contributo unificato e dell'importo forfetario ex art. 30, d.P.R. 115/02, giusta circolare Ministero Giustizia 18 marzo 2003 n. prot. 1/3578/44/U/03 e risposta a quesito del Direttore generale DAG - Giustizia civile del 9 aprile 2018), in forza di una prassi sostanzialmente disapplicativa del chiaro dettato di una norma di legge, che, fatta salva la rilevabilità d'ufficio, impone alla parte interessata alla correzione di un errore materiale di avvalersi del ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. 3.11 P.G. ha rilevato che, a seguito dell'istanza dell'avv [OSCURATO:PERSONA], il Presidente della Sesta sezione aveva disposto, in calce alla stessa istanza, l'iscrizione a ruolo di un nuovo procedimento, con autonomo numero di ruolo generale; in effetti, quale che sia la fonte dell'impulso (le parti ovvero il procuratore Generale, secondo Cass.4216/2020), è sempre il Presidente della Sezione che decide se attivare o meno il procedimento di correzione dell'errore materiale d'ufficio, cosicché solo in caso di mancata iscrizione della causa a ruolo, l'interessato sarà onerato del deposito di un ricorso, secondo lo schema tradizionale, notificato alle altre parti, previa iscrizione della causa a ruolo. Nella specie, nel merito, l'ordinanza di cui si discute deve essere emendata, stante l'omessa pronuncia sull'istanza del difensore, nel controricorso, di distrazione delle spese. 4.0ra, in caso procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio e di convertibilità dell'istanza delle parti nella procedura ufficiosa di correzione di errore materiale, si è chiarito che è sempre necessario un atto formale di impulso da parte del Presidente della Sezione che ha emesso il provvedimento in cui è ravvisato l'errore materiale, che al provvedimento del Presidente deve fare seguito una nuova iscrizione a ruolo generale e che è indefettibile l'instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento di cui alla presente procedura per correzione dell'errore materiale, con conseguente comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avvio della stessa procedura officiosa per correzione di errore materiale (cfr. Cass. 4498/2017).L'art.391 bis c.p.c. prevede che venga disposta l'iscrizione a ruolo del relativo procedimento d'ufficio ai sensi del comma 1, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 380-bis c.p.c., commi 1 (fissazione con decreto dell'adunanza in camera di consiglio, su proposta del relatore con decreto del presidente) e 2 (notifica agli avvocati delle parti, con possibilità per le stesse di presentare memorie). Nella specie, come rilevato dal PG, il Presidente della Sesta sezione aveva disposto, in calce alla stessa istanza, l'iscrizione a ruolo di un nuovo procedimento, con autonomo numero di ruolo generale; sarebbe stato quindi necessario notificare la proposi:a del relatore con il decreto del Presidente, di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c., alle parti del procedimento originario, ai fini della piena istaurazione del contraddittorio. Risulta quindi che, ancorché preceduto da un'istanza della parte interessata, il procedimento sia divenuto, per effetto del provvedimento del Presidente della Sezione che ne ha ordinato l'iscrizione a ruolo, del tutto riconducibile a quello disposto d'ufficio, ai sensi dell'art.391 bis c.p.c., in difetto di deviazioni dallo schema tipico fissato dalla norma. Inoltre, una questione del contraddittorio, allo stato, non sussiste, essendosi tenuta, per effetto della rimessione dalla Sottosezione Sesta, l'udienza pubblica, previa comunicazione alle parti del procedimento nel quale è stata adottata l'ordinanza di cui si discute. 5. L'ordinanza n. 27366/2020 va pertanto corretta, nel suo dispositivo, limitatamente alla parte relativa alla mancata distrazione delle spese processuali, atteso che le spese liquidate in favore della controricorrente devono essere distratte in favore dell'Avv.to Cristallino dichiaratosi antistatario, nel controricorso. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016); del resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009). 6. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). 7. Per tutto quanto sopra esposto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/2020 di questa Corte di Cassazione, là dove le spese, liquidate mn favore della controricorrente, devono leggersi e intendersi distratte in favore dell'Avv.to Cristallino dichiaratosi antistatario, nel controricorso. PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/2020 di questa Corte di Cassazione, là dove le spese, liquidate in favore della controricorrente, devono leggersi e intendersi distratte in favore dell'Avv.to Cristallino dichiaratosi antistatario, nel controricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 022 [OSCURATO:PERSONA]