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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28178/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 56 -624 cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 56 -624 cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente