CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2026
Cassazione n. 16349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 21.10.2025, il Tribunale di Firenze ha provvedutosull’appello presentato avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Pratoaveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcereapplicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di tentato omicidio aggravato commesso il9.7.2024, con quella degli arresti domiciliari presso un'associazione con sede a Roma.1.1 Il Tribunale premette che il G.i.p. ha ritenuto neutri gli elementi dedotti dalla difesa asostegno dell'intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, e cioè il tempo trascorsodalla applicazione della misura, la sussistenza di un domicilio, lo stato di incensuratezza e lavolontà dell'imputato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.1.2 Con l'appello, il difensore di fiducia ha sostanzialmente insistito nella originariarichiesta, che il Tribunale ritiene infondata e respinge.Le argomentazioni difensive, secondo i giudici del riesame, non inficiano l'ordinanzaimpugnata, in relazione alla quale viene evidenziato: 1) che il mero decorso del tempo è unelemento di portata neutra in assenza di altri elementi e, in ogni caso, dovendosi rilevare chel'imputato, condannato a seguito del giudizio abbreviato in primo grado a sette anni e seimesi di reclusione, ha trascorso in carcere un periodo di tempo di un anno e tre mesi direclusione che non si può definire rilevante; 2) che l'incensuratezza dell'imputato costituisceun dato di carattere formale, destinato a soccombere di fronte alla caratura criminaledimostrata in concreto; 3) che l'idoneità del domicilio non vale a superare la prognosi diinaffidabilità dell'imputato desumibile dalla personalità negativa che si ricava dagli atti; 4) chela condanna a una pena assai elevata, piuttosto che un indice di deterrenza, costituisce alcontrario un elemento tale da attualizzare il pericolo di fuga già riconosciuto dal primogiudice.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXianluan Lin, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, 275, comma 3, 274, lett. b) e c), 299, comma 2, cod. proc. pen., riguardo allainadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.Il ricorso lamenta che il Tribunale non abbia valutato la peculiarità del luogo indicato perl'esecuzione degli arresti domiciliari, cioè una struttura residenziale che fornisce un serviziodi accoglienza, sostegno e reinserimento socio lavorativo di detenuti.Anche il riferimento al tempo trascorso in carcere rispetto alla pena inflitta èinconferente rispetto alla questione dedotta, che atteneva alla necessità o meno di ricorrereall'extrema ratio del carcere alla luce del luogo indicato per gli arresti domiciliari.Del tutto generico, poi, è il richiamo alla negativa personalità dell'imputato ricavabiledagli atti, che rappresenta una mera formula di stile, così come illogica è l'argomentazionesecondo cui la pena elevata contribuirebbe all’attualizzazione del pericolo di fuga.3. Con requisitoria scritta del 10.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso, osservando che la difesa lamenta l’assenza di motivazione in meritoall’idoneità della struttura “Verso il sole” ad accogliere Lin e l’illogicità della motivazione inriferimento ai termini di fase e alla ritenuta negativa personalità dell’imputato, laddove, perun verso, il rigetto dell’istanza non attiene alla struttura bensì al reato come contestato(tentato omicidio, con eviscerazione della parte offesa, commesso in concorso con altrecinque persone), e, per l’altro, il Tribunale si è pronunciato sulla gravità dei fatti e sullemodalità dell’azione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1 La motivazione del Tribunale del riesame è da considerarsi congrua in relazione atutti gli aspetti che la difesa del ricorrente, a sostegno della richiesta di sostituzione dellamisura, aveva evidenziato come sintomatici di una attenuazione delle esigenze cautelari.Quanto al decorso del tempo, è stato adeguatamente richiamato il costanteorientamento di legittimità secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodiacautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, il mero decorso del tempo non è diper sé elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina deitermini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere consideratounitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 2497 del 10/5/2013, Sisti, Rv. 255832 – 01; Sez. 1, n. 19818 del23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139 – 01; Sez. 4, n. 17470 del 22/3/2024, Nisi, Rv. 286207 –01).Quanto alla incensuratezza, si tratta di elemento che, ai fini della valutazione in ordinealla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misuracoercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, ha valenza di mera presunzione relativa diminima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità delpericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta(Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956 – 01; Sez. 2, n. 4820 del23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679 – 01).Quanto alla circostanza che sia nel frattempo intervenuta la sentenza di primo grado, èstata operata una valutazione del tutto appropriata, a fronte di una condanna a penadetentiva non marginale, circa la persistenza del pericolo di fuga già ipotizzato nell’ordinanzagenetica, trattandosi di cittadino straniero.Del resto, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che «contestualmente aduna sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anchedell’esito del procedimento», regola, questa, che trova applicazione anche con riguardo alladecisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'interosegmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, rettodal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra ilmomento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale(Sez. 3, n. 25921 del 27/5/2025, S., Rv. 288400 - 01).2 L’ordinanza impugnata, dunque, ha dato atto, in modo immune da vizi rilevabili insede di legittimità, che non fossero ravvisabili elementi idonei a influire sull’attualità esull’intensità delle originarie esigenze cautelari.Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesame con censureche essenzialmente si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dalgiudice di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio.A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000,Alberti, Rv. 215331 – 01).Invece, le doglianze articolate nel ricorso si soffermano su un diverso apprezzamentodello spessore delle esigenze cautelari e, dunque, non sono idonee a incidere sui requisiti dilogicità della congrua motivazione del Tribunale del riesame quando espone le ragioni dipersistenza delle originarie esigenze cautelari.A fronte dell’assenza di evenienze che consentissero di ritenere attenuate le ragioni diprevenzione, i giudici del riesame hanno adeguatamente indicato i motivi per i quali lamisura degli arresti domiciliari fosse da considerarsi inidonea, sicché è del tuttoconseguenziale – per venire alla ulteriore doglianza dedotta del motivo di ricorso – che nonabbiano preso in considerazione l’eventuale idoneità del domicilio indicato nell’istanza disostituzione.Si trattava di questione che sarebbe venuta in rilievo solo a ritenere che le tuttorasussistenti esigenze cautelari potessero essere eventualmente fronteggiate con la misuradegli arresti domiciliari.In quanto profilo che si trovava in rapporto di subordinazione rispetto alla valutazionedella eventuale attenuazione delle esigenze stesse, il Tribunale, pertanto, non era tenuto auna motivazione specifica sul punto, una volta che la questione principale era stata giudicatainfondata.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato edeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali.Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia delprovvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziarioove è attualmente ristretto [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]