Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 06579/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore, sig. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W, pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-Riscossionein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.809/2021 depositata il 18/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore, sig. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W, pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-Riscossionein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.809/2021 depositata il 18/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 06579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris