CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 06579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3180/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – Unipersonale – in liquidazione , (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore, sig. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 68R02 L840F), con sede legale in Vicenza (VI), alla via Prandina n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20, (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60S21 F839W, pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO]), ed elettivamente domiciliata in Milano (MI), cap 20122, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate-Riscossionein persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.809/2021 depositata il 18/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Rom