CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 giugno 2021, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 23 agosto 2018 aveva portato fuori dalla propria abitazione in Perugia un coltello multiuso con impugnatura in metallo lunga 15 cm e con lama di 6 cm. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito ha omesso di accertare la lieve entità, nonostante l'oggetto sequestrato fosse di modesta attitudine offensiva e non vi fosse prova del fatto che l'imputato avesse intenzione di adoperarlo. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. perché è stato proposto per saltum e contiene censure ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 2. Si rammenta infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 - dep. 2019 - PM in proc. Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860) il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito. P.Q.M. Dispone la conversione del ricorso in appello ex art. 569 comma 3 cod. proc. pen. e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA] presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore omenico Fiordali I