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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 32545/2025

Testo disponibile della fonte

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orso iscritto al n. 00414/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione , in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. responsabilità amministratori e soci *principio di diritto* AC –04/12/2025 r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eRomanini Simone -intimati - avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 1905 /20 2 1 , notificata in data 20ottobre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter , “ G EC ”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato amministratori, sindaci e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire il danno arrecato all’intervenuto Fallimento della stessa ( in prosieguo, breviter , “ il fallimento”) in conseguenza di comportamenti illeciti riferibili : a) a un’erronea rivalutazione del valore di immobili aziendali, effettuata nel corso degli anni 2007-2008; b) all’errata quantificazione della perdita evidenziata nel bilancio approvato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 20 luglio 2010 (che sarebbe stata maggiore di euro 226.548,87 rispetto a quanto attestat o ), con conseguen t e invalidità del ripianamento perdite ivi deliberato e prosecuzione di attività in condizione di scioglimento; c ) all’ illiceità delle operazioni realizzate successivamente alla delibera del 20 luglio 2010 e dopo l’ingresso di GEC nella compagine sociale , in esecuzione del patto parasociale del 13 luglio 2010 sottoscritto con gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] , siccome fonte di danno per E ssedi e i suoi creditori , segnatamente riconducibile all’incongruità del canone di affitto di azienda stipulato r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], all ’ irrisorietà del corrispettivo della cessione del valore di magazzino iscritto a bilancio, rispetto a quanto in effetti incassato, alla carenza di base giuridica della cessione di crediti effettuata dalla fallita alla società odierna ricorrente ; d ) alle conseguenze dannose della scissione parziale posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] in bonis in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , poi abbandonata in esito all’opposizione dei creditori sociali, con ulter io ri danni in esito al ritrasferimento dei beni alla [OSCURATO:SOCIETA].

Di tale complesso di danni doveva rispondere, in solido con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], anche la socia G EC , ai sensi dell’art. 2476, settimo comma(oggi ottavo comma) , c od. c iv . , quale socio di [OSCURATO:SOCIETA], per avere intenzionalmente autorizzato il compimento da parte della società degli atti dannosi, in conseguenza degli effetti del patto parasociale stipulato in data 13 luglio 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che : a) il suddetto patto del 13 luglio 2010, sancito allorquando GEC entrava a far parte della compagine sociale acquisendo la maggioranza assoluta delle quote (66%) di Essed i , era stato stipulato in un momento in cui era del tutto evidente che la società versava in una condizione di scioglimento, per avere perso integralmenteil capitale come conseguenza delle perdite appostate a bilancio e relative agli esercizi 2008 e 2009; una circostanza che, come attestatoin atti ed evidenziato anche dalla c.t.u. espletata, era ben conosciuta da GEC che, a fronte di un valore nominale della quota acquisita pari a € 660.000,00, aveva corrisposto come prezzo di acquisto solo la simbolica somma di € 5,00, il ché dimostrava, altresì, che,ben lungi dall’essere un socio meramente di investimento in relazione al programmato rilancio societario, GEC aveva in effetti r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ben presente la grave situazione in cui versava la Essed i ; b) che sussisteva la responsabilità di GEC anche in relazione al consenso all’effettuazionedi nuove operazioni in situazione di perdita totale del capitale, segnatamente riferibili alla compensazione disposta in relazione ai rapporti di credit o /debito esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) che, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., andava confermata la valutazione come atti di mala gestio anche delle operazioni di affitto di azienda in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (Prato) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (Pistoia), entrambe controllate da GEC, siccome effettuate per importi del tutto antieconomici e a condizioni di assoluto sfavore perEssedi.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premessa all’analisi dei singoli motivi di ricorso una ricostruzione ermeneutica del disposto dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ.

Esso prevede un’ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di s.r.l. della responsabilità per i danni derivanti come conseguenza della gestione della società a opera dei suoi amministratori.

La ragione di una siffatta previsione è da ritenersi eccentrica rispetto al paradigma generale delle società di capitali - e segnatamentedi quella per azioni - laddove ben netta si staglia la distinzioneorganica tra i “proprietari” della società (i soci) e i suoi gestori (gli amministratori), che hanno in linea astratta compiti e responsabilità del tutto distinte tra loro , non confondibili e non cumulabili.

Sennonché, è noto che la Riforma delle società di capitalidel 2003 ha arrecato una profonda trasformazione alla struttura della s.r.l., r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] allontanandone il modello da una “mini - s.p.a.”, come essa poteva definirsi in applicazione della p rece den te normativa (assai ricca di rinviialla disciplina della s .p. a . e correlativamente povera di norm e caratterizzanti il tipo sociale) , per farne un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato peraltro da un deciso avvicinamento al tipo dellesocietà di persone.

Anche la norma in esame, al pari di altre (si pensi all’eliminazione dei quorum per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori a opera dei soci), si pone quale concret o esempi o di tale mutamento tipologico.

Il fondamento della possibilità di concepire che il socio della s.r.l. possa essere chiamato a rispondere in sol i do con gli amministratori risiede nella constatazione che nella nuova s.r.l. egli ha un peso assai maggiore che nella precedente, specie in termini di diritti amministrativi riconosciuti dal nuovo impianto normativo (espressi negli ampi poteri di ispezione e di controllo dell’attività gestoria ).

Una maggiore caratterizzazione del ruolo e dell’importanza della soggettività del socio di s.r.l. che, a determinate condizioni, può comportare anche una sua responsabilità per fatti di gestione ; ciò che resta escluso nel modello della s.p.a., ove persiste - ed anzi la citata Riforma ha addirittura enfatizzato - una rigida distinzione dei ruoli tra gli organi sociali e nella qu al e il socio è sostanzialmente un finanziatore della società , assai più interessato alla redditività del suo investimento che all’ ese rcizio d e i poteri amministrativi all’interno della compaginesociale.

La [OSCURATO:SOCIETA]. riformata si caratterizza, dunque , per forme di impresa nelle quali il ruolo del soci o è centrale: all’ ampliamento dei suoi poteri corrisponde, peraltro, anche l’eventualità, contemplata dalla r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma in esame, che a determinate condizioni il so cio non amministratore possa concorrere con l’ amministratore nella responsabilità derivante dall’aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o ai terzi.

La formulazione le t terale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione” o alla “ autorizzazione ” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di equiparareil fondamento della sua responsabilità a quella degliamministratori : i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia , comunque , consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratoria prendere.

Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della [OSCURATO:SOCIETA] vincolodi solidarietà si individua , quindi , non solo nell’ eadem res debita (l’importo del danno quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli amministratori successivamente all’ intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa obligandi, che si identificanell’accertato concorso del socio non amministratorein un’attività tipicamente gestoria.

Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia, inteso colorare l’ elemento soggettivodel comportamento del socio in maniera assai marcata, introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di tale requisito – pur r invenendosi in do tt rina orientamenti diversi – è nel senso che con tale precisazione il legislatore h a inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento, qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amminis tra tore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza.

A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di “personalizzazione” della s.r.l., il presuppostodel concorso nella causazione del danno da parte del socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente, di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società , in concorso con gli amministratoriformali.

Estendere il presuppostoanche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con l’ inter p retazione cla ss ica dell’avverbio “intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per indicare ildolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’ esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi assicuratigli dalla legge ; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle ind u bbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio stesso.

La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente precedente di questa stessa Sezione, ampiamente r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] commentatoda entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n. 22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che ne è stata tratta nei seguenti termini: “ In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell'assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l'ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione.” Tanto signif i ca, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale, che il socio non rispondecon l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti : a) che siano qualificabilicome “ gestori ” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore, finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di s.r.l. ) ; b) che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso stes s o , ossia se lo sia rappresentatonei termini di volontà di porlo in essere.

In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio “ intenzionalmente ”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore , escludendo non solo i comportamentinon voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non intenzionale ”, per tale intendendosicon uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.

Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendereal socio non amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato nell’accertamento dell’intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta responsabilità le condotte poste inessere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze ( id est : comportamenti i nvol ontari, perché posti in essere “inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua articolazioni giuridiche).

Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla complessiva ricostruzione sistematica della natura della s.r.l. riformata, per come sopra sunteggiata, di pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare.

Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione dell’estensione della r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità, è l’intenzionalità del comportamento ; laddove di che tipo di dolo si tratti,la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di meritoaffronta nella più varie fattispecie.

Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce : che il socio risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto “avvicinata” al sistema delle società di persone, la s.r.l. è pursempre una società di capitali, come tale fondata , in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi , che hanno diritti e doveri del tutto diversi e distinti tra loro , per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo (nella specie , del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie, dell’amministratore).

Il che spiega , quindi , perché l’amministratorerisponda del danno arrecato anche per situazioni imputabilia titolo di colpa e il socio non amministratore , invece, a titolodi solo dolo.

Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anziargomentato una compiuta e condivisibile spiegazione , senza che , tuttavia , debba limitarsila responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione, priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione sistematica del modello s.r.l., finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di applicazionedella norma stessa.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.”.

2. Con tali premesse di carattere generale può affrontarsi l’analisi delle censure contenutenel ricorso.

3. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « violazione e falsa applicazione dell’art. 2476, settimo comma c.c. (oggi comma otto, a seguito delle modifiche nel testo vigente riformato dall’art. 377.5 d.lgs. 14/2019) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere, da un canto, ambiguamente oscillato tra l’imputare alla ricorrente il fatto che gli amministratori non avessero, dalla fine del 2009, cessato l’attività di impresa e, dall’altro lato, qualificato come operazioni dannose quelle che, invece , erano atti di liquidazione, programmati proprio per consentire il salvataggio dell’impresa e, dall’altro, per aver valutato i fatti con giudizio ex post , e non ex ante, confondendo la responsabilità per atti di ingerenza nell’amministrazione posti in essere dal socio con l a responsabilità per aver individuato in un patto parasociale le possibili linee guida per la riorganizzazione dell’attività aziendale, finendo, tra l’altro , per interpretare erroneamente l’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., che presuppone per la sua applicabilità l’accertamento del dolo del socio e non della semplice eventuale r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] colpa nell’aver consentito all’ organo amministrativo di operare in danno. b) Secondo m otivo del ricorso: « E rronea sussunzione della fattispecie concreta (cessione dei crediti, affitto di azienda, vendita di magazzino a prezzo non congruo) nella qualificazione giuridica di “atto dannoso deciso o autorizzato intenzionalmente dal socio”, previsto dall’art. 2476, settimo (oggi ottavo) comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la predetta norma, attribuendo rilevanza causale a tre fattispecie qualificate come operazioni dannose , imputa te a GEC: le cessioni di credito in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., l’affitto di azienda dapprima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con [OSCURATO:PERSONA], e la vendita del magazzino a [OSCURATO:PERSONA], atteso che nessuna delle tre fattispecie concrete è suscettibile di rientrare nella fattispecie astratta prevista dalla norma in esame, siccome la sentenza impugnata si è limitata a valutare l’astratta dannosità delle operazioni, senza tuttavia dimostrare il contributo causale dato dal so c io GEC alla realizzazionedei relativi affari.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto non possano trovare accoglimentoper la medesima ragione: essi sono, infatti, inammissibili perché, pur formalmente deducenti una falsa applicazione dell’art. 2476, ottavo comma c od . c iv., in effetti sono versati completamente in fatto pretendendo , in assenza di una specificacontestazione dell’applicazione dei criteri di selezione e di interpretazione delle prove da parte del giudice di appello, di prospettare una diversa ricostruzione delle stesse, finendo per proporre a questa Corte, che non è giudice del r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito, l’adesione a una diversa qualificazione probatoria che condurrebbe a un diversoesito processuale.

Inoltre, il primo motivo mostra di non confrontarsi c on la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale (alle pagine 18 e 19) riconnette l’estensione a GEC della responsabilità degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] alla circostanza che essa GEC fosse pienamenteconsapevole del reale stato economico - finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell’acquisto della quota di controllo, pari al 66% del capitale, tanto da averversato un prezzo reale del tutto simbolico ( 5 euro) a fronte di un prezzo n o m i na l e delle quote pari a 660.000,00 euro e attribuisce al contenuto del patto del 13 luglio 2010 , sottoscritto tra essa GEC e l’organo gestorio di [OSCURATO:SOCIETA], un contenuto operativo, ben lontano da quello meramente programmatico apparentemente ivi invocato, citando anche le fonti di prova (c.t.u.) nell e quali il predetto accertamentosi radica.

E a pagina 19 della sentenza impugnata vi è poi l’ espressa qualificazione dolosa del comportamento addebitato a GEC, circostanzasu cui la censura in esame minimamente si confronta e che,invece, anche alla luce delle premesse astratte anteposte, è da ritenersiassolutamente decisiv a ai fini del decidere.

Parimenti, il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni, giacché prospetta una diversa ricostruzione dei fatti di gestione concretamente accertati e addebitati alla responsabilità della ricorrente, senza mettere in dubbio la correttezza astratta dei criteri ermeneutici valutativi delle prove, ma tentando ancora una volta di indurre questa Corte a una non consentita rivalutazione del ragionamento stesso, che appartiene alla esclusiva competenzadella fase di merito. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c) Terzo m otivo del ricorso: « O messa pronuncia su un motivo di appello nella quantificazione del danno conseguente alle operazioni di affitto di azienda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe dato solo apparentemente risposta al terzo motivo di gravame che GEC aveva formulato per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., aveva determinato il danno causato dalle due consecutive operazioni di affitto aziendale, non confrontandosi con la critica alla sentenza di prime cure per non aver svolto un’analisi volta a verificare quale sarebbe stato lo scenario alternativo ipotetico in cui si sarebbe trovata Essedise l’operazione contestata non fosse stata posta in essere.

Il motivo è inammissibile giacché, come la stessa censura ammette sin dal suo incipit , ciò che viene dedotto come omesso non è stato omesso dalla sentenza impugnata , la quale in effetti ha risp os to sul punto, con ciò escludendo in radic e la prospettabilità dell’error in procedendo .

Ciò che , in realtà , la censura pretende di far sindacare a questa Corte è il risultato della valutazione probatoria inerente alla quantificazione del danno, ciò che si palesa inammissibile per le medesime ragioni espostea commento dei primi due motivi di ricorso.

4. Il ricorso va, quindi, complessivamente dichiarato inammissibile.

5. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 00414/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione , in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. responsabilità amministratori e soci *principio di diritto* AC –04/12/2025 r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eRomanini Simone -intimati - avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze n. 1905 /20 2 1 , notificata in data 20ottobre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter , “ G EC ”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato amministratori, sindaci e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire il danno arrecato all’intervenuto Fallimento della stessa ( in prosieguo, breviter , “ il fallimento”) in conseguenza di comportamenti illeciti riferibili : a) a un’erronea rivalutazione del valore di immobili aziendali, effettuata nel corso degli anni 2007-2008; b) all’errata quantificazione della perdita evidenziata nel bilancio approvato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 20 luglio 2010 (che sarebbe stata maggiore di euro 226.548,87 rispetto a quanto attestat o ), con conseguen t e invalidità del ripianamento perdite ivi deliberato e prosecuzione di attività in condizione di scioglimento; c ) all’ illiceità delle operazioni realizzate successivamente alla delibera del 20 luglio 2010 e dopo l’ingresso di GEC nella compagine sociale , in esecuzione del patto parasociale del 13 luglio 2010 sottoscritto con gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] , siccome fonte di danno per E ssedi e i suoi creditori , segnatamente riconducibile all’incongruità del canone di affitto di azienda stipulato r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], all ’ irrisorietà del corrispettivo della cessione del valore di magazzino iscritto a bilancio, rispetto a quanto in effetti incassato, alla carenza di base giuridica della cessione di crediti effettuata dalla fallita alla società odierna ricorrente ; d ) alle conseguenze dannose della scissione parziale posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] in bonis in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , poi abbandonata in esito all’opposizione dei creditori sociali, con ulter io ri danni in esito al ritrasferimento dei beni alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di tale complesso di danni doveva rispondere, in solido con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], anche la socia G EC , ai sensi dell’art. 2476, settimo comma(oggi ottavo comma) , c od. c iv . , quale socio di [OSCURATO:SOCIETA], per avere intenzionalmente autorizzato il compimento da parte della società degli atti dannosi, in conseguenza degli effetti del patto parasociale stipulato in data 13 luglio 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che : a) il suddetto patto del 13 luglio 2010, sancito allorquando GEC entrava a far parte della compagine sociale acquisendo la maggioranza assoluta delle quote (66%) di Essed i , era stato stipulato in un momento in cui era del tutto evidente che la società versava in una condizione di scioglimento, per avere perso integralmenteil capitale come conseguenza delle perdite appostate a bilancio e relative agli esercizi 2008 e 2009; una circostanza che, come attestatoin atti ed evidenziato anche dalla c.t.u. espletata, era ben conosciuta da GEC che, a fronte di un valore nominale della quota acquisita pari a € 660.000,00, aveva corrisposto come prezzo di acquisto solo la simbolica somma di € 5,00, il ché dimostrava, altresì, che,ben lungi dall’essere un socio meramente di investimento in relazione al programmato rilancio societario, GEC aveva in effetti r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ben presente la grave situazione in cui versava la Essed i ; b) che sussisteva la responsabilità di GEC anche in relazione al consenso all’effettuazionedi nuove operazioni in situazione di perdita totale del capitale, segnatamente riferibili alla compensazione disposta in relazione ai rapporti di credit o /debito esistenti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) che, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., andava confermata la valutazione come atti di mala gestio anche delle operazioni di affitto di azienda in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (Prato) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (Pistoia), entrambe controllate da GEC, siccome effettuate per importi del tutto antieconomici e a condizioni di assoluto sfavore perEssedi. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premessa all’analisi dei singoli motivi di ricorso una ricostruzione ermeneutica del disposto dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ. Esso prevede un’ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di s.r.l. della responsabilità per i danni derivanti come conseguenza della gestione della società a opera dei suoi amministratori. La ragione di una siffatta previsione è da ritenersi eccentrica rispetto al paradigma generale delle società di capitali - e segnatamentedi quella per azioni - laddove ben netta si staglia la distinzioneorganica tra i “proprietari” della società (i soci) e i suoi gestori (gli amministratori), che hanno in linea astratta compiti e responsabilità del tutto distinte tra loro , non confondibili e non cumulabili. Sennonché, è noto che la Riforma delle società di capitalidel 2003 ha arrecato una profonda trasformazione alla struttura della s.r.l., r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] allontanandone il modello da una “mini - s.p.a.”, come essa poteva definirsi in applicazione della p rece den te normativa (assai ricca di rinviialla disciplina della s .p. a . e correlativamente povera di norm e caratterizzanti il tipo sociale) , per farne un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato peraltro da un deciso avvicinamento al tipo dellesocietà di persone. Anche la norma in esame, al pari di altre (si pensi all’eliminazione dei quorum per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori a opera dei soci), si pone quale concret o esempi o di tale mutamento tipologico. Il fondamento della possibilità di concepire che il socio della s.r.l. possa essere chiamato a rispondere in sol i do con gli amministratori risiede nella constatazione che nella nuova s.r.l. egli ha un peso assai maggiore che nella precedente, specie in termini di diritti amministrativi riconosciuti dal nuovo impianto normativo (espressi negli ampi poteri di ispezione e di controllo dell’attività gestoria ). Una maggiore caratterizzazione del ruolo e dell’importanza della soggettività del socio di s.r.l. che, a determinate condizioni, può comportare anche una sua responsabilità per fatti di gestione ; ciò che resta escluso nel modello della s.p.a., ove persiste - ed anzi la citata Riforma ha addirittura enfatizzato - una rigida distinzione dei ruoli tra gli organi sociali e nella qu al e il socio è sostanzialmente un finanziatore della società , assai più interessato alla redditività del suo investimento che all’ ese rcizio d e i poteri amministrativi all’interno della compaginesociale. La [OSCURATO:SOCIETA]. riformata si caratterizza, dunque , per forme di impresa nelle quali il ruolo del soci o è centrale: all’ ampliamento dei suoi poteri corrisponde, peraltro, anche l’eventualità, contemplata dalla r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma in esame, che a determinate condizioni il so cio non amministratore possa concorrere con l’ amministratore nella responsabilità derivante dall’aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o ai terzi. La formulazione le t terale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione” o alla “ autorizzazione ” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di equiparareil fondamento della sua responsabilità a quella degliamministratori : i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia , comunque , consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratoria prendere. Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della [OSCURATO:SOCIETA] vincolodi solidarietà si individua , quindi , non solo nell’ eadem res debita (l’importo del danno quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli amministratori successivamente all’ intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa obligandi, che si identificanell’accertato concorso del socio non amministratorein un’attività tipicamente gestoria. Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia, inteso colorare l’ elemento soggettivodel comportamento del socio in maniera assai marcata, introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di tale requisito – pur r invenendosi in do tt rina orientamenti diversi – è nel senso che con tale precisazione il legislatore h a inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento, qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amminis tra tore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza. A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di “personalizzazione” della s.r.l., il presuppostodel concorso nella causazione del danno da parte del socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente, di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società , in concorso con gli amministratoriformali. Estendere il presuppostoanche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con l’ inter p retazione cla ss ica dell’avverbio “intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per indicare ildolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’ esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi assicuratigli dalla legge ; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle ind u bbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio stesso. La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente precedente di questa stessa Sezione, ampiamente r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] commentatoda entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n. 22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che ne è stata tratta nei seguenti termini: “ In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell'assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l'ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione.” Tanto signif i ca, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale, che il socio non rispondecon l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti : a) che siano qualificabilicome “ gestori ” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore, finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di s.r.l. ) ; b) che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso stes s o , ossia se lo sia rappresentatonei termini di volontà di porlo in essere. In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio “ intenzionalmente ”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore , escludendo non solo i comportamentinon voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non intenzionale ”, per tale intendendosicon uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa. Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendereal socio non amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato nell’accertamento dell’intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta responsabilità le condotte poste inessere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze ( id est : comportamenti i nvol ontari, perché posti in essere “inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua articolazioni giuridiche). Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla complessiva ricostruzione sistematica della natura della s.r.l. riformata, per come sopra sunteggiata, di pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare. Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione dell’estensione della r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità, è l’intenzionalità del comportamento ; laddove di che tipo di dolo si tratti,la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di meritoaffronta nella più varie fattispecie. Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce : che il socio risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto “avvicinata” al sistema delle società di persone, la s.r.l. è pursempre una società di capitali, come tale fondata , in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi , che hanno diritti e doveri del tutto diversi e distinti tra loro , per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo (nella specie , del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie, dell’amministratore). Il che spiega , quindi , perché l’amministratorerisponda del danno arrecato anche per situazioni imputabilia titolo di colpa e il socio non amministratore , invece, a titolodi solo dolo. Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anziargomentato una compiuta e condivisibile spiegazione , senza che , tuttavia , debba limitarsila responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione, priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione sistematica del modello s.r.l., finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di applicazionedella norma stessa. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.”. 2. Con tali premesse di carattere generale può affrontarsi l’analisi delle censure contenutenel ricorso. 3. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « violazione e falsa applicazione dell’art. 2476, settimo comma c.c. (oggi comma otto, a seguito delle modifiche nel testo vigente riformato dall’art. 377.5 d.lgs. 14/2019) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere, da un canto, ambiguamente oscillato tra l’imputare alla ricorrente il fatto che gli amministratori non avessero, dalla fine del 2009, cessato l’attività di impresa e, dall’altro lato, qualificato come operazioni dannose quelle che, invece , erano atti di liquidazione, programmati proprio per consentire il salvataggio dell’impresa e, dall’altro, per aver valutato i fatti con giudizio ex post , e non ex ante, confondendo la responsabilità per atti di ingerenza nell’amministrazione posti in essere dal socio con l a responsabilità per aver individuato in un patto parasociale le possibili linee guida per la riorganizzazione dell’attività aziendale, finendo, tra l’altro , per interpretare erroneamente l’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., che presuppone per la sua applicabilità l’accertamento del dolo del socio e non della semplice eventuale r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] colpa nell’aver consentito all’ organo amministrativo di operare in danno. b) Secondo m otivo del ricorso: « E rronea sussunzione della fattispecie concreta (cessione dei crediti, affitto di azienda, vendita di magazzino a prezzo non congruo) nella qualificazione giuridica di “atto dannoso deciso o autorizzato intenzionalmente dal socio”, previsto dall’art. 2476, settimo (oggi ottavo) comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la predetta norma, attribuendo rilevanza causale a tre fattispecie qualificate come operazioni dannose , imputa te a GEC: le cessioni di credito in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., l’affitto di azienda dapprima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con [OSCURATO:PERSONA], e la vendita del magazzino a [OSCURATO:PERSONA], atteso che nessuna delle tre fattispecie concrete è suscettibile di rientrare nella fattispecie astratta prevista dalla norma in esame, siccome la sentenza impugnata si è limitata a valutare l’astratta dannosità delle operazioni, senza tuttavia dimostrare il contributo causale dato dal so c io GEC alla realizzazionedei relativi affari. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto non possano trovare accoglimentoper la medesima ragione: essi sono, infatti, inammissibili perché, pur formalmente deducenti una falsa applicazione dell’art. 2476, ottavo comma c od . c iv., in effetti sono versati completamente in fatto pretendendo , in assenza di una specificacontestazione dell’applicazione dei criteri di selezione e di interpretazione delle prove da parte del giudice di appello, di prospettare una diversa ricostruzione delle stesse, finendo per proporre a questa Corte, che non è giudice del r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito, l’adesione a una diversa qualificazione probatoria che condurrebbe a un diversoesito processuale. Inoltre, il primo motivo mostra di non confrontarsi c on la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale (alle pagine 18 e 19) riconnette l’estensione a GEC della responsabilità degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] alla circostanza che essa GEC fosse pienamenteconsapevole del reale stato economico - finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell’acquisto della quota di controllo, pari al 66% del capitale, tanto da averversato un prezzo reale del tutto simbolico ( 5 euro) a fronte di un prezzo n o m i na l e delle quote pari a 660.000,00 euro e attribuisce al contenuto del patto del 13 luglio 2010 , sottoscritto tra essa GEC e l’organo gestorio di [OSCURATO:SOCIETA], un contenuto operativo, ben lontano da quello meramente programmatico apparentemente ivi invocato, citando anche le fonti di prova (c.t.u.) nell e quali il predetto accertamentosi radica. E a pagina 19 della sentenza impugnata vi è poi l’ espressa qualificazione dolosa del comportamento addebitato a GEC, circostanzasu cui la censura in esame minimamente si confronta e che,invece, anche alla luce delle premesse astratte anteposte, è da ritenersiassolutamente decisiv a ai fini del decidere. Parimenti, il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni, giacché prospetta una diversa ricostruzione dei fatti di gestione concretamente accertati e addebitati alla responsabilità della ricorrente, senza mettere in dubbio la correttezza astratta dei criteri ermeneutici valutativi delle prove, ma tentando ancora una volta di indurre questa Corte a una non consentita rivalutazione del ragionamento stesso, che appartiene alla esclusiva competenzadella fase di merito. r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c) Terzo m otivo del ricorso: « O messa pronuncia su un motivo di appello nella quantificazione del danno conseguente alle operazioni di affitto di azienda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe dato solo apparentemente risposta al terzo motivo di gravame che GEC aveva formulato per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., aveva determinato il danno causato dalle due consecutive operazioni di affitto aziendale, non confrontandosi con la critica alla sentenza di prime cure per non aver svolto un’analisi volta a verificare quale sarebbe stato lo scenario alternativo ipotetico in cui si sarebbe trovata Essedise l’operazione contestata non fosse stata posta in essere. Il motivo è inammissibile giacché, come la stessa censura ammette sin dal suo incipit , ciò che viene dedotto come omesso non è stato omesso dalla sentenza impugnata , la quale in effetti ha risp os to sul punto, con ciò escludendo in radic e la prospettabilità dell’error in procedendo . Ciò che , in realtà , la censura pretende di far sindacare a questa Corte è il risultato della valutazione probatoria inerente alla quantificazione del danno, ciò che si palesa inammissibile per le medesime ragioni espostea commento dei primi due motivi di ricorso. 4. Il ricorso va, quindi, complessivamente dichiarato inammissibile. 5. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il r.g. n. 00414/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un
Sentenza Cassazione n. 32545/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris