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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13105/2026

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lla Corte d'appello di Catanzaro del 9/4/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito il difensore delle parti civili costituite Centri assistenziali Mons.

Oliveto eCorrenti s.r.l., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma dellasentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese per le proprie assistitee per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili costituite MarcellaTeresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 9.4.2025, la Corte d’appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 4.7.2024 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione per i reati dicui agli artt. 416-bis, commi 2, 3, 5 e 6, 629, 424, 644, 416-bis.1 cod. pen.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per avere, inconcorso con altri soggetti (alcuni giudicati separatamente e altri rimasti ignoti),fatto parte con il ruolo di promotore, dal febbraio 2019, della cosca di ‘ndranghetanota come “Locale di [OSCURATO:PERSONA]”, operante nell’omonimo comune e neicomuni limitrofi, nonché per avere posto in essere una estorsione tentata conincendio e una estorsione consumata, aggravate dal c.d. metodo mafioso, tra il2020 e il 2021, e una usura, pure aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., tra il2019 e il 2020.1.1 La sentenza di secondo grado dà atto che con l’appello si evidenziava chela condanna di [OSCURATO:PERSONA] come promotore della cosca dal febbraio 2019 nonaveva tenuto conto che le sentenze precedenti e successive, le quali avrebberodovuto dimostrare l’esistenza dell’associazione, non avevano mai visto imputatoNicola [OSCURATO:PERSONA] e che non poteva ritenersi sufficiente per affermare la suaresponsabilità la mera evocazione della circostanza che fosse figlio di VincenzoComberiati, condannato nel 2015 come capo della cosca.

Rimarcava, altresì, cheil collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle cui dichiarazioni era stata affermata lacondanna, era detenuto dal 2018 e, dunque, non poteva avere conoscenza deifatti addebitati all’imputato a partire da un’epoca successiva.Quanto agli altri reati, l’appello contestava la partecipazione dell’imputato aifatti delittuosi in questione e chiedeva, in subordine, l’esclusione dell’aggravantedel c.d. metodo mafioso nonché la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello evidenzia che la contestazioneassociativa si fonda, in primo luogo, sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto apicale della cosca correntein Sofome di [OSCURATO:PERSONA], subentrato in questo ruolo a seguito dellacarcerazione del padre [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il collaboratore ha dichiarato di avere avuto più volte contatticon l’imputato tra il 2017 e il 2018, in occasioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] avevaincontrato il capo cosca di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva manifestato la disponibilitàdel suo gruppo criminale per alcuni affari.A questo proposito, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la circostanza percui le dichiarazioni avessero ad oggetto fatti non successivi al 2018, mentre lacontestazione associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decorre dal 2019, in quantoil ruolo dell’imputato «se sussistente già nel 2017/2018, non può che essereproseguito anche nel periodo immediatamente successivo», non essendosiverificati, né essendo stati dedotti, stravolgimenti.Anche le indagini successive hanno fatto emergere condotte del periodo 2019-2021, indicative del ruolo di primazia di [OSCURATO:PERSONA] nel proprio contesto territorialedi riferimento, da cui risulta anche, in relazione ai fatti di usura sub 5)dell’imputazione, che sia superiore a [OSCURATO:PERSONA], pure indicato dal collaboratorecome elemento di spicco delle criminalità in [OSCURATO:PERSONA].

Anche nella vicendasub 3) risulta la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni della personaoffesa, che ha riferito che l’imputato gli era stato presentato come “il boss dellazona”.La sentenza, inoltre, afferma la irrilevanza della circostanza che Comberiatisia l’unico imputato, richiamando le numerose sentenze che hanno affermato lasussistenza della cosca petilina, tra cui quella del 22.7.2015 che ha condannato ilpadre dell’imputato come vertice della cosca.

Di conseguenza, è coerente ladichiarazione del collaboratore, che individua [OSCURATO:PERSONA] quale successoredel padre all’indomani della sua carcerazione.1.3 La sentenza precisa anche che i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) non possonoessere considerati reati-fine, come risulta anche dal fatto che è stata contestatal’aggravante del metodo mafioso ma non quella di avere agevolato l’associazione.Nonostante ciò, i reati costituiscono un valido riscontro alle dichiarazioni delcollaboratore, in quanto significativi dello spessore delinquenziale e della forza diintimidazione dell’imputato sul territorio.1.4 Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello richiama le conversazioni traComberiati e [OSCURATO:PERSONA], individuato come il beneficiario della condottaintimidatoria e come collaboratore dell’imputato quando quest’ultimo lavoravapresso la struttura sanitaria gestita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazionitra quest’ultimo e la moglie, in cui si parla di tale “[OSCURATO:PERSONA]” come del soggetto cheaveva incendiato la vettura della sorella.I giudici di secondo grado hanno ritenuto non dirimente la circostanzaevidenziata nell’atto di appello che le persone offese non avessero mai rilasciatodichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che nelleintercettazioni si fa riferimento a lui e che in altri episodi non oggetto del processoè risultato che egli fosse già intervenuto con condotte minacciose a difesa dellostesso [OSCURATO:PERSONA].1.5 Quanto al reato sub 3), la sentenza d’appello richiama le dichiarazionidella persona offesa, la quale ha riferito di essersi trovato al cospetto di Comberiatiindicatogli come il “boss della zona”, che gli aveva imposto, con la sua caraturacriminale che incuteva timore, di eseguire il passaggio di proprietà diun’autovettura in favore di un suo sodale.Alle doglianze difensive, che evidenziavano che in realtà la presunta vittimaera intenzionata a vendere un’auto di proprietà di una società di leasing in modotruffaldino, i giudici oppongono che il danno subito dalla persona offesa non èstrettamente patrimoniale, ma ha ad oggetto la sua autonomia negoziale.1.6 Quanto al reato sub 5), la Corte territoriale richiama le conversazioniintercettate tra [OSCURATO:PERSONA], intermediario nella vicenda, e [OSCURATO:PERSONA], cheè il destinatario finale delle somme richieste alla persona offesa.

Le conversazioniconsentivano di appurare che ci fosse un accordo avente ad oggetto il versamentoda parte della vittima di una somma mensile a [OSCURATO:PERSONA], il quale poi l’avrebbeconsegnata all’imputato.La persona offesa aveva confermato di avere ricevuto la somma di 1.500 euroin prestito da [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva chiesto il pagamento di 500 euro al meseper ogni mese di ritardo nella restituzione.

Benché si fosse rapportata solo conCurcio, è evidente – secondo la Corte d’appello – che le somme fossero destinatea terzi, avendo la persona offesa riferito che [OSCURATO:PERSONA] le disse che il denaro dato inprestito proveniva da altre persone a cui avrebbe dovuto consegnare capitale einteressi e avendo aggiunto la stessa persona offesa di avere avuto contezza deilegami tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le conversazioni denotano, secondo la sentenza, l’interesse di Comberiaticome creditore non di [OSCURATO:PERSONA], ma della donna vittima di usura.1.7 Con riferimento all’aggravante del c.d. metodo mafioso, la Corte d’appelloritiene che si sia trattato di condotte atte ad affermare la presenza sul territoriodella consorteria criminale, essendo [OSCURATO:PERSONA] intenzionato a palesare il suopotere alla collettività.

Anche le modalità dei fatti, per esempio l’incendio nellavicenda di cui al capo 2), sono indice della imposizione della propria volontà allevittime.1.8 Non v’è, poi, dubbio, secondo i giudici di secondo grado, che si tratti diun’associazione armata, essendo pacifico che l’imputato abbia avuto a disposizioneuna carabina, come emerge dalle intercettazioni relative alla vicenda dellaestorsione [OSCURATO:PERSONA].1.9 La Corte d’appello conferma anche il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, tenuto conto della gravità delle condotte, del ruolo apicale dell’imputatoe della spregiudicatezza dimostrata nel compimento di atti intimidatori.2.

Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazioneentrambi i difensori di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si articolain cinque motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. in relazioneall’art. 192 cod. proc. pen.La motivazione della Corte d'appello – sostiene il ricorso – è stata resa inviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per aver omesso qualsiasi verifica in ordineal dichiarato del collaboratore di giustizia.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] conoscesseComberiati e che lo abbia incontrato è rimasta del tutto priva di accertamenti,sicché il fatto storico da cui muove la sentenza è stato dato per accertatononostante il dichiarante avesse cominciato a collaborare in un periodoantecedente all'epoca del commesso reato oggetto di imputazione.In sostanza, la sentenza utilizza gli altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], benchénon siano reati-fine dell'associazione, come riscontro esterno individualizzante alnarrato di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, secondo la Corte d’appello, dimostrerebbero lacaratura criminale e la primazia dell'imputato.

Ma usare come prova reati che siassumono commessi con l'aggravante del solo metodo mafioso, il quale nonpresuppone l'esistenza di un sodalizio criminale, significa contravvenire al principiosecondo cui è necessario un autonomo riscontro esterno alle dichiarazioni delcollaboratore.Il vizio di motivazione si ripropone per l'ulteriore questione dell'esistenza delnumero minimo di persone previste per la fattispecie associativa.A questo proposito, la sentenza cita la precedente condanna del padredell'imputato del giugno 2015, sia per superare l'eccezione relativa al numero deipartecipi e sia per sostenere l'attendibilità del dichiarante.Tuttavia, tale sentenza riguarda fatti precedenti, ai quali il ricorrente è rimastodel tutto estraneo.

Di contro, la Corte d’appello omette del tutto di citare lesentenze successive riguardanti la medesima cosca, in particolare quelle emessenei procedimenti cc.dd.

“Tabula rasa” ed “Eleo”, nei quali il padre di NicolaComberiati non è stato nemmeno indagato: di conseguenza, questi dueprocedimenti, avendo accertato la responsabilità di soggetti terzi subentrati alvertice dell'associazione, dimostrano, al contrario di quello che sostengono igiudici, che vi è stato uno «stravolgimento della originaria compagineassociativa»: vale a dire che non esiste continuità tra la vecchia associazionegiudicata nel 2015 e quella giudicata successivamente.Tale considerazione mette in crisi l'affermazione della Corte d’appello,secondo cui il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sussistente nel 2017 e nel 2018 «non può cheessere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo» per non essereemersi o dedotti stravolgimenti nei vertici della consorteria.Ora, è pacifico che le posizioni di coloro che sono stati giudicati con la sentenzadel 2015 non possono essere collegate a quella di [OSCURATO:PERSONA], perché ilreato permanente cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Neisuccessivi processi non risultano imputati né il ricorrente, né il padre.In definitiva, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto insufficienti.

Il fatto dadimostrare avrebbe dovuto essere l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e, indifetto di ulteriori elementi tali da poterlo ricollegare alla cosca in questione, lacondanna poggia su valutazioni congetturali, in assenza di singole e specifichedel programma associativo.I giudici di appello, omettendo di confrontarsi con l'impugnazione, non hannorilevato che le dichiarazioni fossero prive di riscontri individualizzanti e che lapresunta successione di [OSCURATO:PERSONA] al padre al vertice dell'associazionefosse smentita dalle sentenze successive passate in giudicato.

È stato fatto malgoverno, dunque, dell’art. 192 cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolodi promotore di [OSCURATO:PERSONA].Il vizio di motivazione della sentenza impugnata – prosegue il ricorso –emerge, a maggior ragione, in ordine alla qualifica di promotore dell’associazioneravvisata in capo al ricorrente.Anche questa affermazione si basa sulle dichiarazioni del collaboratoreIaquinta, che, insufficienti per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] cosca, lo sono vieppiù per dimostrare la sua qualifica di promotore.La sentenza impugnata ritiene che questo ruolo dell’imputato, se già esistentenegli anni 2017 e 2018, deve essere proseguito anche nel periodo seguente,nonostante le sentenze irrevocabili successive dimostrino che ai verticidell'organizzazione criminale vi è stato un cambiamento, per effetto del quale noncompare più né il padre [OSCURATO:PERSONA], né alcuno dei suoi familiari.La motivazione su questo aspetto difetta di elementi specifici dimostrativi,laddove le sentenze rese nei procedimenti cc.dd.

“Tabula rasa” ed “Eleo”individuano quale capo della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] tale RosarioCurcio.

In questi due procedimenti, non si fa mai cenno dell'eventuale rito diaffiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, della sua investitura a reggentedella locale.La condanna si fonda su una mera presunzione e non su elementi di provaconcreta, pur essendo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] detenuto sin dal 2018 e, dunque,non potendo fornire dichiarazioni relative a una data successiva.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.La Corte d'appello ha tratto la prova dell'aggravante in questione dagli attirelativi alla tentata estorsione di cui al capo 2), perché sarebbe emersa dalleintercettazioni la prova della disponibilità di una carabina da parte di [OSCURATO:PERSONA].Ma, se anche così fosse, non vi sarebbe la prova del collegamento dell'armaal reato associativo.

La sentenza non spiega in base a quale ragionamento è statoritenuto che la presunta disponibilità dell'arma ridondasse a vantaggiodell'associazione in quanto tale e non fosse invece un elemento relativo al singoloreato, tanto più che la stessa contestazione presuppone che il fatto non erafunzionale agli scopi associativi.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità per i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) e alla circostanza aggravante delc.d. metodo mafioso.Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello ha erroneamente basato lacondanna su intercettazioni e dichiarazioni generiche.

L'atto di appello avevaeccepito che il riferimento nelle conversazioni a un tale “[OSCURATO:PERSONA]” non fosseunivocamente riferibile all'imputato.

La condotta intimidatoria non era stataadeguatamente collegata a [OSCURATO:PERSONA] in assenza di riscontri oggettivi e lamancata testimonianza delle persone offese non aveva giovato alla fondatezzadell'accusa.Quanto al reato sub 3), la sentenza impugnata non ha considerato laprospettazione difensiva secondo cui il venditore dell'auto intendeva compiere unatruffa, essendo il veicolo di proprietà di una società di leasing.L'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita non integra gli estremi delreato di estorsione, in quanto il danno patrimoniale non è stato provato e lamotivazione lo individua nella violazione dell'autonomia negoziale, che tuttavianon è sufficiente a configurare l'ingiusto profitto del delitto di estorsione.Peraltro, le dichiarazioni del venditore e dell'intermediario, che si basano sullanotoria fama criminale del ricorrente, non sono corroborate da elementidimostrativi di minaccia o di violenza esplicita.Quanto al reato sub 5), è pacifico che il ricorrente non abbia mai avutorapporti con la persona offesa, mentre la spendita del suo nome fatta dal soggettoche aveva consegnato la somma di denaro alla persona offesa non è né unacircostanza accertata, né un elemento che integra il reato a carico del ricorrente.La Corte d’appello si basa su intercettazioni dal contenuto criptico, le qualinon dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] fosse il creditore diretto delle somme, néche [OSCURATO:PERSONA] fosse solo un intermediario tra lui e la persona offesa.

Il ruolo delricorrente come destinatario finale delle somme non è provato e, a seguire quantoscritto in sentenza, il credito riguarda piuttosto un rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa.2.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.La sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche con unamotivazione carente e stereotipata, che si basa unicamente sulla gravità dei fattie sul ruolo dell'imputato senza valutare altri elementi favorevoli.La motivazione della Corte d'appello si è limitata a ribadire la decisione delprimo giudice, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e senza fornireuna valutazione autonoma dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.3.

Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si articola, asua volta, in cinque motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aicriteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento dellapartecipazione all’associazione.La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’associazione è stataritenuta dimostrata in forza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riferitead un periodo antecedente al 2018, data di inizio della sua collaborazione.Nell’atto di appello, era stato dedotto che numerosi altri collaboratori dell'areacrotonese non avevano mai menzionato [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni diIaquinta si esaurivano nell'affermazione, per ragionamento basato sul mero iussanguinis, che il ricorrente era divenuto reggente della cosca a seguito dell'arrestodel padre, nonostante il collaboratore fosse stato arrestato nel luglio 2018 primadei fatti contestati in questo processo.Si segnalava, altresì, che nei processi successivi non era mai emersal'esistenza di due differenti locali di [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA],e che affermare che il ricorrente era diventato reggente a seguito dell'arresto delpadre significava non tenere conto del fatto che quest'ultimo era detenutoininterrottamente da oltre vent'anni; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era statocoinvolto né nei processi precedenti né nei processi successivi, nei quali piuttostoera stato condannato come vertice dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], fratellodi [OSCURATO:PERSONA].Tali deduzioni non hanno avuto risposta nella sentenza impugnata, la cuidebolezza argomentativa sta tutta nella apodittica affermazione secondo cui «ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] se sussistente già nel 2017 nel 2018 non può che essereproseguito anche nel periodo immediatamente successivo».La Corte d’appello non ha ricercato elementi di riscontro esterno, con laconseguenza che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dimostratosoltanto in forza nelle dichiarazioni del collaboratore, e che, per giustificarel'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2019 a fronte degliincontri avuti dal collaboratore con lui negli anni precedenti, la sentenzaimpugnata è incorsa nell'argomentazione autoreferenziale dell'assenza distravolgimento nella compagine associativa, smentita per tabulas dalle sentenzesuccessive, le quali hanno condannato un soggetto diverso come capo della coscae alle quali è rimasto estraneo [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'appello, inoltre, non ha spiegato in base a quali elementi è daritenersi dimostrato il numero minimo di partecipi alla associazione, purtrattandosi di un aspetto espressamente devoluto con l'atto di appello; si è limitataad affermare l'esistenza della locale, senza verificarne la composizione e laeffettiva operatività.In definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto, come richiesto dalleSezioni unite Gattuso, Modaffari e Mannino, del contributo apprezzabile delricorrente alla vita e all'organizzazione dell'associazione.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aicriteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento del ruolo apicalenell’associazione.Secondo la Corte d'appello, il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbedimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanzeinvestigative per gli altri reati contestati, in particolare per essere stato il ricorrentepresentato come il “boss della zona” alla persona offesa del reato sub 2) e peressersi egli dimostrato sovraordinato a [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sub 5).Nell'atto d'appello, lo stesso ragionamento adottato dal giudice di primo gradoera stato stigmatizzato perché congetturale, e tuttavia nella motivazione dellasentenza di secondo grado manca la dimostrazione dell'effettivo esercizio di unruolo apicale da parte di [OSCURATO:PERSONA], così come di un suo riconoscimentoesterno significativo, tenuto conto del limitato significato delle dichiarazioni dellapersona offesa della estorsione, da cui non poteva emergere la concretezza delruolo apicale del ricorrente.

E ugualmente inidoneo era da considerarsi ilriferimento alla sovra ordinazione rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca nonera nemmeno indagato per reati associativi e successivamente è stato processatocome sodale di un'altra cosca.L'argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello – che rinvia sostanzialmentealle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] – è autoreferenziale e non si confronta con le sentenzepassate in giudicato, né con il fatto che quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] stato condannato [OSCURATO:PERSONA].3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimentodell’aggravante del carattere armato dell’associazione.Se è vero che la circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva, èvero anche che non basta la natura mafiosa del sodalizio per affermare ladisponibilità delle armi.Il fatto che in altre occasioni sia stata accertata l'aggravante a carico diappartenenti alla locale di [OSCURATO:PERSONA] non vale a dimostrare che Comberiatinel periodo in contestazione in questo procedimento avesse la disponibilità dellearmi.La sentenza impugnata ha dedicato all'aggravante poche righe, nelle quali haevidenziato lo spessore dimostrativo dell'intercettazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], i quali discorrevano circa il metodo migliore per colpire la telecamera elo individuavano nell’uso di una carabina.Ma la Corte d’appello non ha spiegato in base a quali elementi dovesseritenersi dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] disponeva effettivamente dell'arma, tenutoconto che alla conversazione non ha fatto seguito alcun atto intimidatorio armato.In ogni caso, manca la dimostrazione che l'arma fosse disponibile per ilconseguimento dei fini del sodalizio, atteso che la tentata estorsione in relazionea cui è stata intercettata la conversazione non era un reato-fine dell'associazione.Né può opporsi la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘ndrangheta, perchése ne deve comunque riscontrare l'effettiva disponibilità e l’uso per ilconseguimento di finalità dell'associazione.3.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), violazione di legge e vizio di motivazione nell’affermazione di responsabilità peri reati di cui ai capi 2), 3) e 5).La motivazione sul riconoscimento dell'aggravante del c.d. metodo mafioso ècontraddittoria, perché la Corte d'appello, da un lato, esclude che si tratti di reati-fine dell'associazione e, dall'altro, sostiene che le condotte erano finalizzate adaffermare la presenza sul territorio della consorteria, elemento quest'ultimointegrante piuttosto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ma in nessun mododimostrativo dell'esercizio del metodo mafioso.È inappagante anche il riferimento allo strumento incendiario nella tentataestorsione di cui al capo 2): si tratta di un mezzo non univocamente indicativodella modalità mafiosa, giacché la tipicità dell'atto intimidatorio non è daricollegarsi alle caratteristiche dell'atto in sé considerato, ma al metodo, nel sensoche la violenza deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice delvincolo mafioso.L'aggravante, infatti, è configurabile nel caso di condotte funzionali alla piùpronta e agevole commissione del reato e non coincide con la mera connotazionemafiosa dell'azione o con la mera ostentazione di comportamenti provocatoridell'organizzazione.La Corte d'appello non ha spiegato sulla base di quali elementi concreti dovevaritenersi che le modalità esecutive delle estorsioni e dell'usura, anziché esseremodalità ordinarie di realizzazione dei delitti, fossero funzionali a determinare nellepersone offese la particolare intimidazione di tipo mafioso.Quanto al reato di cui al capo 2), i giudici di secondo grado hanno superatodisinvoltamente quanto dedotto nell'atto di appello circa l'idoneità del soloriferimento al nome di battesimo dell’imputato nella conversazione a fungere daelemento dimostrativo della sua identificazione come autore del gestointimidatorio.

La motivazione è apodittica quando lo individua in ragione del fattoche era stato collaboratore di [OSCURATO:PERSONA].

Anche il collegamento tra l'incendiodell’auto di un terzo e la coartazione della volontà della persona offesa è unaconvinzione priva di concreti riscontri fattuali.

Manca l'accertamento del nessocausale tra la condotta violenta o minatoria e la costrizione psichica del soggettopassivo.Quanto al reato di cui al capo 3), la Corte d’appello ha superato le obiezionidifensive sull'insussistenza dell'ingiusto profitto con l'argomentazione della lesionedell'autonomia contrattuale, senza tenere conto che la persona offesa comunquenon avrebbe venduto al prezzo indicato dall'altra persona interessata all'acquisto.Né è stato vagliato il profilo della idoneità della minaccia ad incutere timore nellapersona offesa, che peraltro era arrivato in Calabria in compagnia di soggettiesponenti della ‘ndrangheta.

Né, ancora, si può rinvenire il metodo mafioso nelfatto che la persona offesa ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato come“il boss della zona”, necessitando ben altri indicatori fattuali rispettosi del principiodella materialità e dell’offensività della condotta per ritenere la sussistenza delmetodo mafioso.Quanto al reato di cui al capo 5), la sentenza impugnata non ha superatol'obiezione circa il difetto di prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse il diretto creditore dellesomme erogate alla persona offesa e, dunque, circa il difetto di prova dellaprovenienza della provvista dall'odierno ricorrente e della qualità in capo aquest'ultimo di destinatario finale delle somme di denaro.

Dal compendiointercettivo, emerge tutt'al più che [OSCURATO:PERSONA] fosse debitore di [OSCURATO:PERSONA], ma nonanche che quest'ultimo avesse indotto la persona offesa alla pattuizione diinteressi usurari e ne avesse conseguito il relativo profitto illecito.3.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazionedel trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche.La Corte d'appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzandola gravità delle condotte, il ruolo apicale dell'imputato e la spregiudicatezza degliLa motivazione, perciò, si risolve in un ragionamento generico e illogico, nellamisura in cui sono stati valorizzati elementi costitutivi della fattispecie giàapprezzati nell'affermazione di responsabilità ed è stata ribadita unaspregiudicatezza che non si confronta con il dato della incensuratezza diComberiati.[OSCURATO:PERSONA] motivi dei due ricorsi presentati dai difensori dell’imputato sono omologhi,sia per numero ed ordine, sia per gli argomenti adoperati, e, quindi, possonoessere trattati unitariamente.1.

I primi due motivi dei ricorsi riguardano la dichiarazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo e si dolgono essenzialmente della violazione,da parte della Corte d’appello, dei criteri di valutazione della prova dichiarativadettati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza di secondo grado dà atto effettivamente che la contestazioneassociativa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], procedendodapprima a vagliarne l’attendibilità e ritenendo poi di ricavare i riscontri al suonarrato dalle vicende relative ai singoli reati ulteriori contestati a [OSCURATO:PERSONA].1.1 È noto che la valutazione della chiamata in correità a mente del dispostodell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., richiede che il giudice di merito,conformandosi a quella che è stata definita una metodologia “a tre tempi”, debbadapprima sciogliere il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, quindiverificare l'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni e infine esaminare iriscontri cosiddetti esterni (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino,Rv. 192465 - 01).Nel corso degli anni, è stato precisato che la detta sequenza non deve essererigorosamente rigida, nel senso, cioè, che il percorso valutativo dei vari passagginon deve muoversi lungo linee separate, in particolare per ciò che riguarda lacredibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto,che, influenzandosi reciprocamente, devono essere valutate unitariamente (Sez.U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).Ciò nondimeno, è stato costantemente affermato anche che gli "altri elementidi prova" – che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermanol'attendibilità della dichiarazione – non devono avere necessariamente i requisitirichiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendosufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei aconfermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propriaautonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, Cauchi,Rv. 2440 – 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01); dunque,non devono valere a provare il fatto-reato ovvero la responsabilità dell'imputato ela loro funzione processuale è semplicemente quella di confermare l'attendibilitàdelle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizionesubordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità(Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 29314 – 02).1.2 In questa prospettiva, la sentenza impugnata – diversamente da quella diprimo grado, che aveva preso le mosse dalla ricostruzione dei fatti di cui ai capi diimputazione ulteriori rispetto a quello del reato associativo – valuta laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo a partire dalle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, occupandosi dell’aspetto della sua attendibilità soggettivae oggettiva, individua, tra gli altri, due dati di sicuro rilievo: 1) [OSCURATO:PERSONA] facevaparte di una articolazione territoriale di ‘ndrangheta ([OSCURATO:PERSONA]) diversa daquella di cui si ipotizza facesse parte con ruolo apicale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Comberiati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] copronoun arco temporale che si arresta al 2018 (quando ha inizio la sua detenzione),laddove la data del commesso reato associativo decorre in questo procedimentodal 2019.Ciò premesso, la sentenza sintetizza i termini del contributo dichiarativo diIaquinta, rilevando che il collaboratore aveva riferito di avere diverse volteincontrato nel 2017 e nel 2018 [OSCURATO:PERSONA], il quale, in rappresentanza della coscacorrente in Sofome di [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato in alcune di questeoccasioni la disponibilità del proprio gruppo alla collaborazione e aveva propostoalcuni affari alla cosca di [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza di primo grado, risulta, altresì, che la posizione di vertice diNicola [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’articolazione di Sofome era stata resa nota aIaquinta da [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca di [OSCURATO:PERSONA], il quale gliaveva detto che il ricorrente era succeduto al padre [OSCURATO:PERSONA], a partire dalmomento in cui costui era stato arrestato.1.3 La verifica di tali dichiarazioni avrebbe imposto, quanto al preliminareaspetto della attendibilità intrinseca ed estrinseca di [OSCURATO:PERSONA], di prendere inconsiderazione, innanzitutto, l’aspetto dei suoi rapporti con il chiamato in reità.Sotto questo profilo, infatti, la sentenza attesta che le informazioni fornite sulconto di [OSCURATO:PERSONA] sono state apprese dal collaboratore qualeappartenente ad un’altra articolazione territoriale di ‘ndrangheta, peraltronemmeno da una posizione apicale all’interno della stessa.E si tratta di circostanze di cui, per quello che riguarda l’intraneità delricorrente alla cosca di Sofome e addirittura la sua posizione di capo, egli avrebbeavuto conoscenza anche de auditu, da soggetto che però non è stato esaminatoin questo processo.Date queste premesse, altro tema che, in secondo luogo, avrebbe dovutoessere affrontato sarebbe stato quello della precisione delle dichiarazioni, anchesotto il profilo cronologico (e ciò al netto di quanto si dirà infra sub 1.6.).

I giudicidi secondo grado non trascurano, infatti, di dare atto, anche perché sollecitatidall’impugnazione, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardano un periodoprecedente a quello in contestazione.Non v’è dubbio che tali due aspetti, attenendo alla complessiva attendibilitàdel dichiarante, si influenzano reciprocamente e hanno innegabili aspetti dicorrelazione.1.4 Secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, l’atto diappello, con riguardo a questo tema, aveva specificamente evidenziato, da un lato,che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto dal 2018 e, dall’altro, che né nelle sentenzeprecedenti, né nelle sentenze successive pronunciate in relazione alla coscapetilina, [OSCURATO:PERSONA] fosse mai stato condannato (in quanto, prima ancora,nemmeno imputato) e, quindi, ricollegato a tale sodalizio criminoso.Ebbene, la Corte d’appello considera testualmente, a questo proposito, che lacircostanza che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si fermino al 2018 non toglie che «ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria petilina, se sussistente già nel 2017/18, nonpuò che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo,momento in cui non emergono stravolgimenti, né sono stati dedotti, ai vertici dellaconsorteria».Con riferimento a tale «periodo immediatamente successivo», poi, nessunriferimento è contenuto, nella pronuncia di secondo grado, alle vicende processualiche la difesa aveva citato come dimostrative della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] cosca petilina, atteso che i giudici d’appello limitano il confronto, rispetto allenumerose sentenze che ne attestano la sussistenza, con quella che nel 2015 avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, quale capodell’organizzazione criminale in questione (onde trarne essenzialmente laconferma della plausibilità dell’ipotesi secondo cui l’odierno ricorrente, per effettodi tale condanna, fosse succeduto al genitore).Di conseguenza, questa parte della motivazione, per un verso, si avvale diasserzioni apodittiche ovvero di proposizioni prive di efficacia dimostrativa,affermando, con un non consentito automatismo del ragionamento probatorio, chel’eventuale ruolo di vertice di un gruppo criminale di natura mafiosa, ove ritenutosussistente per un determinato periodo temporale, sia da considerarsi protratto,pressoché naturalmente, anche in quello successivo.Per altro verso, la sentenza omette di tenere in adeguato conto le specifichededuzioni difensive sul punto e non si confronta con la doglianza, tutt’altro chepotenzialmente irrilevante, secondo cui le condanne finora intervenute in ordine alperiodo di operatività della cosca petilina successivo all’arresto di VincenzoComberiati non abbiano in alcun modo riguardato [OSCURATO:PERSONA] (di guisa che,quand’anche ritenuta provata la partecipazione del ricorrente ad una articolazionedi ‘ndrangheta con ruolo direttivo per un periodo precedente a quello incontestazione, non si potrebbe estenderla oltre).1.5 Tanto considerato, l’ulteriore passaggio della procedura di verifica delledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] – quello, cioè, che, secondo l’ordine logicoindicato dalle Sezioni unite sopra citate, richiede di procedere ad una valutazionedella chiamata unitamente agli "altri elementi di prova che ne confermanol'attendibilità" – avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso, anche perché, almenoper una parte delle informazioni fornite dal collaboratore, si trattava didichiarazioni de relato.Le dichiarazioni rese dal collaboratore possono essere valutate a condizioneche, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontriestrinseci individualizzanti.È stato già affermato che, allorché gli elementi indiziari provengano da unsolo "collaborante", la ricerca dei riscontri esterni che confermino l'attendibilità ditali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e deve essere confortatadalla verifica dell'esistenza di circostanze che in qualche modo consentano dicontestualizzare la chiamata in reità (Sez. 1, n. 3371 del 30/4/1999, Turano, Rv.213731 - 01).A maggior ragione, le dichiarazioni "de relato", se non sono assistite dallaconferma del soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituireelemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto seconfortate, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontriestrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire uncollegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata(Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252631 - 01).È vero che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituitida qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, ma acondizione che l’elemento stesso abbia valenza individualizzante, dovendo cioèriguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stessoall'imputato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di unaprova "autosufficiente" (Sez. 2, n. 35923 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg c/ Campo, Rv.276744 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260607 – 01).1.6 Nel caso di specie, non sono resi disponibili, innanzitutto, elementi diriscontro circa il fatto storico narrato da [OSCURATO:PERSONA] per conoscenza diretta, ovveroche egli abbia incontrato in diverse occasioni [OSCURATO:PERSONA] e che il tenore deicolloqui sia stato tale da rivelare la appartenenza di quest’ultimo alla cosca diSofome e, finanche, la sua qualità di capo in seno ad essa.Quanto, poi, al fatto sostanziale che forma specifico oggetto dell’imputazione– ovvero l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al detto sodalizio criminoso e il suo“ruolo di promotore” – , la sentenza impugnata rinviene gli elementi di riscontroall’ipotesi accusatoria nelle modalità e nelle circostanze degli altri reati contestatial ricorrente.Si tratta, tuttavia, di dati probatori non suscettibili, di per sé, di confermarel’eventuale efficacia dimostrativa del contenuto della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA].utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazionesecondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nelsenso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possonoessere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le prove storichedirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamenteacquisito al processo (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.,in motivazione), ciò nondimeno è necessario – si ribadisce – che il riscontro alladichiarazione accusatoria sia specifico, nel senso che deve essere sufficientementeindividualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilitàsoggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato.In questa prospettiva, è da escludersi che quelli individuati dalla Corted’appello costituiscano elementi idonei, anche solo sul piano della meraconsequenzialità logica e pur nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, acorroborare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] bisognose di conferma.Non lo è, in primo luogo, la considerazione che in occasione del reato di cui alcapo 5) [OSCURATO:PERSONA] si sia dimostrato sovraordinato rispetto al concorrente PietroCurcio, la cui qualità di esponente di spicco della ‘ndrangheta è affermata dallostesso [OSCURATO:PERSONA] ed è contestata specificamente dal ricorso.I giudici di merito, invero, non dimostrano autonomamente la intraneità diCurcio alla criminalità organizzata in posizione di rilievo e non superano altrimentila censura difensiva, sicché la circostanza che il coimputato del reato di usura sia«elemento di spicco su [OSCURATO:PERSONA]» è, in ultima analisi, riconducibile ad unadichiarazione autoreferenziale dello stesso collaboratore.La valutazione di tale elemento come riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA],pertanto, poggia su una non corretta interpretazione della previsione di cui all'art.192, comma 3, cod. proc. pen., la quale postula pur sempre l'esigenza che iriscontri alle dichiarazioni ivi considerate debbano essere caratterizzati dallanecessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo – rispetto alledichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica ed affetta dalvizio della circolarità.Nemmeno la dichiarazione della persona offesa del reato sub 3), relativa alfatto che [OSCURATO:PERSONA] gli fu presentato come “il boss della zona”, appare sufficiente,benché più precisa ed estrinseca, a riscontrare le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, infatti, di una circostanza relativa ad un fatto, che comunque non èstato considerato rientrante nel programma dell’associazione mafiosa edespressione della sua operatività.In questo risiede un tratto di contraddittorietà della sentenza impugnata, laquale, pur dando atto che «i reati di cui ai capi 2, 3 e 5 della rubrica … non possonoin alcun modo considerarsi reati fine del sodalizio», ritiene, ciò nonostante, diricavare da essi gli elementi di riscontro alla ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era il«vertice del sodalizio criminale in questione».La incoerenza del percorso argomentativo della pronuncia risalta a maggiorragione se si considera che, in effetti, la parte della motivazione riguardante lapresunta valenza sintomatica in chiave associativa di reati occasionali (in quantonon funzionali, nella stessa prospettazione accusatoria, alle finalità della cosca) siinserisce nel contesto di un discorso probatorio in cui, pur vertendosi in tema direato associativo ascritto ad un soggetto che ne è ritenuto capo, mancaqualsivoglia riferimento all’identità e al numero degli altri associati, alla strutturadel sodalizio criminoso, al suo programma delittuoso, alle sua finalità, al suoordinamento interno, ai suoi strumenti operativi, ai mezzi e alle risorse disponibili.Non v’è chi non veda che non è possibile il controllo sulla ragionevolezza dellaaffermazione secondo cui le modalità di fatti delittuosi non ricollegabili adun’associazione a delinquere di stampo mafioso siano comunque da considerareun indice della appartenenza dell’autore di tali fatti all’associazione medesima eaddirittura della sua funzione di capo, se difettano le informazioni più basilari circaorigine ed organizzazione del gruppo criminale, la sua precisa collocazione sulterritorio, i suoi metodi di realizzazione degli affari illeciti, la sua capacità diintimidazione.1.7 Alla luce di quanto fin qui osservato, si deve ritenere, pertanto, che lasentenza impugnata non abbia fatto buon governo della regola di valutazioneprobatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e della sua correttainterpretazione.L’operazione di verifica della chiamata in reità, rapportata alla limitata validitàintrinseca sotto il profilo oggettivo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla sostanzialeinsufficienza di riscontri esterni in relazione al fatto oggetto di accusa, è pervenutaad una conclusione che non ha dato adeguatamente conto della idoneità delnarrato del collaboratore a concorrere a fondare la dichiarazione di colpevolezzadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo.In accoglimento dei primi due motivi di ciascun ricorso, quindi, la sentenza vaannullata in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., con rinvio ad altrasezione della Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo esame che, giovandosi diuna ricostruzione almeno tendenziale delle vicende generali dell’articolazione di‘ndrangheta cui l’imputato è stato ricollegato (anche sulla base delle pronunceirrevocabili che l’hanno riguardata) e procedendo alla più precisacontestualizzazione temporale e operativa della figura di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda associativa, operi un rinnovato vaglio della valenza probatoria delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] alla luce di tutti gli elementi di informazionelegittimamente acquisiti.2.

Qui, va aggiunto che la fondatezza dei motivi di ricorso attinenti allaresponsabilità del ricorrente per il reato associativo consente, allo stato, di ritenereassorbita la questione, che era stata specificamente posta con il terzo motivo dientrambi i ricorsi, della sussistenza della circostanza aggravante della naturaarmata dell’associazione mafiosa.Si tratta, infatti, di questione che si trova in rapporto di subordinazionerispetto a quelle riguardanti la responsabilità stessa del ricorrente per il delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen., sicché il suo vaglio presuppone che la questioneprincipale, con la quale essa è in relazione di interdipendenza logica, sia statarespinta.3.

Il quarto motivo dei ricorsi riguarda i reati di cui ai capi 2), 3) e 5)dell’imputazione e articola doglianze sia quanto all’affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], sia quanto al riconoscimento della circostanza aggravante del c.d.metodo mafioso.I due ordini di censura, pur riguardando aspetti non del tutto indipendenti traloro, si mantengono comunque su piani sostanzialmente diversi, sicché appareopportuno che vengano trattati distintamente, a partire da quello che attienecomplessivamente alla sussistenza dei reati contestati e alla loro attribuibilità aNicola [OSCURATO:PERSONA].3.1 Quanto ai reati sub 2) di tentata estorsione e di danneggiamento seguitoda incendio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], le censure difensive riguardano sial’individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore della condotta intimidatoria ecomunque come concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nel perseguimento del fine dicarattere estorsivo, sia il collegamento tra l'incendio dell’autovettura e lacoartazione della volontà della persona offesa del delitto di cui agli artt. 56-629cod. pen.Giacché le sentenze di merito si fondano per una parte rilevante sul contenutodelle intercettazioni disposte nel procedimento a seguito dell’episodio incendiario,i rilievi difensivi, attenendo sostanzialmente alla identificazione dei colloquianti eal significato delle espressioni captate, postulano un non consentito sindacato dilegittimità.Infatti, quando il ricorso per cassazione riguardi una sentenza che hainterpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto ilcolloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significatodi un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato talicriteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 26599 – 01).In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv, 268389– 01, sulla scia di Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).Nel caso di specie, i giudici del merito, in modo nient’affatto manifestamenteillogico o contraddittorio, hanno richiamato appropriatamente, quanto alcollegamento di [OSCURATO:PERSONA] con il fatto contestato, le conversazioni diRobert Oiveti con la moglie e con lo stesso ricorrente, da cui è statoadeguatamente desunto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’azione materialedell’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, i riferimenti a tale “[OSCURATO:PERSONA]”, contenuti nei colloqui cui non partecipapersonalmente il ricorrente, sono ragionevolmente ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] sulla base del fatto che è indicato da [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che gli èstato affidato dal padre, notizia, questa, che si concilia con la circostanza cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto assumere il figlio presso gli [OSCURATO:PERSONA] sin da quandoaveva diciassette anni.In ogni caso, l’esito delle intercettazioni si innesta su un compendio probatoriodi fondo, costituito anche dalle sommarie informazioni testimoniali di MarcellaOliveti e [OSCURATO:PERSONA], i quali attestavano l’esistenza di stretti rapporti dicollaborazione e di consuetudine tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo definito “braccio destro” del primo.Altrettanto ragionevole risulta il collegamento operato nelle sentenze dimerito tra l’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], stretta collaboratrice diMarcella [OSCURATO:PERSONA], e il tentativo di coartare la volontà di quest’ultima.È proprio la [OSCURATO:PERSONA], da subito, a mettere in relazione il fatto con la pretesa diRobert [OSCURATO:PERSONA] di ottenere dalla sorella l’intestazione della titolarità della R.S.A.“[OSCURATO:PERSONA]”, e ciò sia nel corso di una conversazione telefonica intercettata,sia nelle sommarie informazioni testimoniali rese nell’immediatezza alla poliziagiudiziaria.Quindi, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che in un colloquio captato con il nipoteMario Ragusa (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), svoltosi alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA],lascia chiaramente intendere al suo interlocutore che la cessazione dei problemiper la madre sarebbe agevolata dalla eventuale acquiescenza della donna adassecondare il suo progetto sulla gestione della clinica (“digli a tua madresemplicemente se mi libera che io quando me ne sono andato problemi non ce nesono …”).Deve ritenersi, pertanto, che le sentenze di merito siano dotate, in relazioneal punto della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al fatto di cui al capo2) nonché al punto della causale dell’incendio, di un apparato argomentativoadeguato e privo di fratture logiche, che il ricorso avversa essenzialmente per iltramite di una lettura alternativa degli elementi di prova e della proposta diparametri diversi di ricostruzione dei fatti, indicati come maggiormente plausibilirispetto a quelli adottati dai giudici dell’appello.Le doglianze relative all’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo 2) dell’imputazione, pertanto, sono infondate.3.2 Quanto al reato sub 3) di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], i ricorsicontestano, innanzitutto, che la condotta attribuita dai giudici di merito a NicolaComberiati sia idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 629 cod.pen., in ragione della insussistenza, nella vicenda in questione, dell’elementodell’ingiusto profitto e del correlativo danno patrimoniale per la persona offesa.Si tratta, tuttavia, di doglianza che era stata già adeguatamente disattesadalla Corte d’appello con il riferimento alla considerazione che la condotta estorsivarimane integrata ogniqualvolta un individuo interferisce in una transazione altrui,costringendo la vittima a compiere un’azione contraria alla sua autonomianegoziale.La prospettazione dei giudici di secondo grado è del tutto conforme allagiurisprudenza di legittimità, secondo cui nel delitto di estorsione c.d. contrattuale,che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapportonegoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elementodell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale,essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da luiritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/2/2020, Pmt c/[OSCURATO:PERSONA], Rv.278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Pg in proc.

Mancuso,Rv. 269364 – 01; Sez. 6, n. 4461 del 28/11/2013, Pg, Fontana e altri, Rv. 258168– 01).Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno dato adeguatamente atto,sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite e delle immagini di alcunisistemi di videosorveglianza, che [OSCURATO:PERSONA] impose alla persona offesa, con unil tramite di persone da lui incaricate, di vendere l’autovettura ad un terzo cheaveva lui stesso indicato.A questo proposito, anche la ulteriore censura difensiva riguardante la valenzaintimidatoria della condotta del ricorrente e la idoneità della minaccia a coartarela volontà della persona offesa è priva di fondamento.Basata essenzialmente sulla osservazione che [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava a suavolta a un soggetto ritenuto intraneo alla criminalità calabrese, la doglianza nontiene conto, intanto, delle dichiarazioni della stessa persona offesa, da cui risultache la sua volontà venne concretamente coartata giacché fu costretto a venderea soggetto diverso da quello con cui aveva in corso trattative prima cheintervenisse [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la idoneità della minaccia deve essere valutatacomplessivamente, in relazione alle concrete circostanze nelle quali essa vieneposta in essere.Questo vuol dire che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Parma, fossegiunto in Calabria in compagnia di un soggetto presentatosi come contiguo adambienti malavitosi non esclude, di per sé, che la sua volontà sia stataeffettivamente forzata, tenuto conto delle circostanze ambientali in cui subì laminaccia (in un contesto geografico e sociale a lui del tutto estraneo, che lo ponevapregiudizialmente in una condizione di naturale soggezione rispetto a pretesesopraffattrici) e delle caratteristiche oggettive della minaccia stessa (ove valutatain relazione sia alla intensità della pretesa intimidatoria, sia al numero dellepersone che la veicolarono).Anche le censure relative alla configurabilità del delitto di estorsione inrelazione al fatto contestato al capo 3) dell’imputazione, quindi, devono esseredisattese.3.3 Quanto al reato sub 5) di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], laprospettazione difensiva – ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era in realtà estraneo al rapportousurario e aveva solo interesse a recuperare un suo credito con [OSCURATO:PERSONA],l’unico che ebbe rapporti diretti con la persona offesa – si fonda su una diversaricostruzione del fatto, che non trova riscontro nelle risultanze processuali.Le sentenze di merito ricavano il coinvolgimento del ricorrente nella vicendausuraria in questione dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalle qualiemerge che [OSCURATO:PERSONA] metta sistematicamente a parte [OSCURATO:PERSONA] dell’evoluzione deisuoi contatti con la debitrice e riceva dal suo interlocutore precise e stringentiindicazioni sulle mosse da adottare nei momenti in cui la donna ritarda larestituzione del denaro.Dal tenore dei colloqui citati dai giudici, risulta palesemente che Comberiatiabbia un interesse diretto alla riscossione della somma di denaro prestata e deirelativi interessi usurari.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] rappresenti più volte alladebitrice che alle sue spalle ci sono altre persone, per conto delle quali egli agisce,non è un mero espediente, ma è piuttosto una prospettazione del tutto coerentecon le emergenze delle conversazioni intercettate, da cui è chiaro che Comberiatinon funga solo da spettatore estraneo alla vicenda ma ne sia invece uno degliartefici attivi.Del resto, nessuna necessità avrebbe [OSCURATO:PERSONA] di aggiornare costantemente ilricorrente degli sviluppi del rapporto con la persona offesa, onde prendere da luidisposizioni circa i successivi passi da mettere in atto, laddove [OSCURATO:PERSONA] nonfosse personalmente implicato nella dazione di denaro in corrispettivo di unaprestazione di natura usuraria.Anche in questo caso, le doglianze difensive si fondano essenzialmente su unadiversa interpretazione delle intercettazioni, cui invece le conformi sentenze dimerito attribuiscono significati congrui e rispettosi del tenore testuale delle stesse.Pertanto, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha concorso con [OSCURATO:PERSONA] reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], arrecandovi un concreto edecisivo contributo quantomeno di tipo morale, è incensurabile, in quanto basatasu una lettura logicamente strutturata dei dati probatori disponibili, che ilricorrente avversa sollecitando, in modo non consentito nel giudizio di legittimità,una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove.Ne discende che anche le censure articolate in riferimento alla dichiarazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 5) dell’imputazionesono da considerarsi infondate.3.4 Occorre adesso passare a prendere in considerazione le censureriguardanti la sussistenza, in relazione ai reati fin qui considerati, della circostanzaaggravante del c.d. metodo mafioso.È opportuno premettere che la ritenuta fondatezza dei ricorsi con riferimentoal reato associativo non è suscettibile di interferire pregiudizialmente con lapossibilità di riconoscere la detta aggravante nella commissione dei singoli delitticomuni.Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodomafioso, infatti, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza diun'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o laminaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossiadi quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazionedella sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici edefferati delitti (Sez. 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02; Sez. 2,n. 36431 del 2/7/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada, Rv. 273025 – 01).L’aggravante, quindi, non presuppone che il soggetto agente appartenga adun sodalizio criminale mafioso (Sez. 2, n. 20320 del 15/5/2024, Loliva, Rv.286426- 01).È richiesta, piuttosto, la dimostrazione che sia stato chiaramente evocato uncollegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dallemodalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore delcoinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente (Sez. 2, n. 15724del 27/3/2025, Trovato, Rv. 287947 - 02).Alla luce di tali criteri, è da ritenersi che la motivazione delle sentenze dimerito circa la configurabilità del c.d. metodo mafioso in occasione del reato di cuial capo 3) dell’imputazione sia adeguata.La persona offesa ha espressamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli fu presentatocome “il boss della zona”, riferimento in virtù del quale anche il comportamentosuccessivo dell’imputato agli occhi della vittima poteva ben essere consideratocome la conferma dell’esplicazione di un potere di condizionamento supportatodalla sua notoria fama criminale, per il mezzo del concreto avvalimento dellecondizioni di assoggettamento che ne derivavano.Sotto questo profilo, i giudici danno congruamente atto che, dopo l’inizialepresentazione di [OSCURATO:PERSONA] in termini nient’affatto neutri quanto alla percezioneda parte dell’interlocutore della sua preoccupante personalità, i successivi rapporticon [OSCURATO:PERSONA] si svilupparono attraverso le minacce direttamente evocative di undiffuso potere sul territorio che giustificava pretese non resistibili e attraversol’intervento collaterale di altre persone con compiti di supporto materiale che daval’idea di un gruppo organizzato.Di conseguenza, il riconoscimento dell’aggravante del c.d. metodo mafioso inrelazione all’estorsione consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è una correttaapplicazione del principio secondo cui la circostanza prevista dall’art. 416-bis.1cod. pen. ricorre quando l'azione incriminata sia funzionale a creare nella vittimauna condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo ditrovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso,piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Marcianò,Rv. 281027 - 01).Discorso diverso è a farsi per i reati di cui ai capi 2) e 5) dell’imputazione, inrelazione ai quali, se si oblitera – allo stato – il dato presupposto secondo cuiComberiati era il capo della cosca petilina, non v’è, a rigore, né dichiarazione dellepersone offese da cui risulti che abbiano avuto a che fare direttamente con lui ecomunque che lo identificassero come un boss, né evidenza che le modalità dicommissione dei reati – di per sé non esuberanti le modalità “ordinarie” diesecuzione dell’estorsione e dell’usura – fossero state specificamente intese dallestesse persone offese come espressione di un modo di fare evocativo tipicamentemafioso e di una condotta dietro alla quale si percepisse l’intervento della mafia.Sotto questo profilo, deve ricordarsi che l'aggravante dell'utilizzo del metodomafioso è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azionecriminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissionedel reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/7/2023, C., Rv. 285761 – 01, Sez. 1, n, 26399del 28/2/2018, Barba, Rv. 273365 – 01).Le modalità esecutive del reato, cioè, devono essere tali da evocarespecificamente la forza intimidatrice del vincolo associativo e da determinare unaparticolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propridell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata;sicché anche l’eventuale ostentazione dei comportamenti propridell'organizzazione mafiosa non rileva ove non presenti un nesso immediatorispetto all'azione criminosa nel senso di connotarsi come propedeutico alla suapiù agevole commissione.Rapportando tali parametri di valutazione alle vicende oggetto di questoprocesso, è da considerarsi che nel reato sub 2) la vittima ha associato l’azioneintimidatoria al fratello e alla sua pretesa imprenditoriale, che era collegataall’ambito familiare e che non era ictu oculi “mafiosa”.

Nel caso del reato sub 5),poi, la persona offesa ha dichiarato di avere avuto contatti con una sola persona,che peraltro ha pure minacciato di denunciare, non tacendo di avere sì avutonotizia dei possibili collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca di [OSCURATO:PERSONA], ma peraltra via esterna al contesto delittuoso nel quale si era trovata e senza che nessunriferimento, diretto o indiretto, a tale circostanza fosse stato fatto dal suointerlocutore.3.5 Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata anche con riguardoai reati di cui ai capi 2) e 5), ma limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopraindicati.La sentenza impugnata, invece, va integralmente confermata quanto al reatodi cui al capo 3) e all’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], chediviene irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen., dovendo il giudice del rinvioprocedere alla eventuale rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorioin esito al nuovo giudizio.A questo proposito, deve aggiungersi che l’accoglimento dei motivi di ricorsorelativi al più grave reato di cui al capo 1) e alla circostanza aggravante ex art.416-bis. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 5), posti in continuazionecon gli altri, impone di considerare assorbito anche il quinto ed ultimo motivoafferente, in generale, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui è evidentementesuscettibile di influire l’esito del giudizio di rinvio.4.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, lasentenza impugnata deve essere annullata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5), limitatamente allacircostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro secondo i principi già viavia indicati sopra in motivazione.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, la rifusione delle spesedi lite delle parti civili deve essere riservata al giudizio di rinvio, nel quale essehanno interesse a partecipare, potendo dal suo esito derivare loro un eventualepregiudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2 e 5, limitatamente alla circostanzaaggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altrasezione della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà comunque allarideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 3, rispetto alquale l'affermazione di responsabilità diviene irrevocabile; rigetta nel resto ilricorso.

Spese delle parti civili al definitivo.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Catanzaro del 9/4/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito il difensore delle parti civili costituite Centri assistenziali Mons. Oliveto eCorrenti s.r.l., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma dellasentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese per le proprie assistitee per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili costituite MarcellaTeresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 9.4.2025, la Corte d’appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 4.7.2024 dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni di reclusione per i reati dicui agli artt. 416-bis, commi 2, 3, 5 e 6, 629, 424, 644, 416-bis.1 cod. pen.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per avere, inconcorso con altri soggetti (alcuni giudicati separatamente e altri rimasti ignoti),fatto parte con il ruolo di promotore, dal febbraio 2019, della cosca di ‘ndranghetanota come “Locale di [OSCURATO:PERSONA]”, operante nell’omonimo comune e neicomuni limitrofi, nonché per avere posto in essere una estorsione tentata conincendio e una estorsione consumata, aggravate dal c.d. metodo mafioso, tra il2020 e il 2021, e una usura, pure aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., tra il2019 e il 2020.1.1 La sentenza di secondo grado dà atto che con l’appello si evidenziava chela condanna di [OSCURATO:PERSONA] come promotore della cosca dal febbraio 2019 nonaveva tenuto conto che le sentenze precedenti e successive, le quali avrebberodovuto dimostrare l’esistenza dell’associazione, non avevano mai visto imputatoNicola [OSCURATO:PERSONA] e che non poteva ritenersi sufficiente per affermare la suaresponsabilità la mera evocazione della circostanza che fosse figlio di VincenzoComberiati, condannato nel 2015 come capo della cosca. Rimarcava, altresì, cheil collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle cui dichiarazioni era stata affermata lacondanna, era detenuto dal 2018 e, dunque, non poteva avere conoscenza deifatti addebitati all’imputato a partire da un’epoca successiva.Quanto agli altri reati, l’appello contestava la partecipazione dell’imputato aifatti delittuosi in questione e chiedeva, in subordine, l’esclusione dell’aggravantedel c.d. metodo mafioso nonché la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello evidenzia che la contestazioneassociativa si fonda, in primo luogo, sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto apicale della cosca correntein Sofome di [OSCURATO:PERSONA], subentrato in questo ruolo a seguito dellacarcerazione del padre [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il collaboratore ha dichiarato di avere avuto più volte contatticon l’imputato tra il 2017 e il 2018, in occasioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] avevaincontrato il capo cosca di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva manifestato la disponibilitàdel suo gruppo criminale per alcuni affari.A questo proposito, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la circostanza percui le dichiarazioni avessero ad oggetto fatti non successivi al 2018, mentre lacontestazione associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decorre dal 2019, in quantoil ruolo dell’imputato «se sussistente già nel 2017/2018, non può che essereproseguito anche nel periodo immediatamente successivo», non essendosiverificati, né essendo stati dedotti, stravolgimenti.Anche le indagini successive hanno fatto emergere condotte del periodo 2019-2021, indicative del ruolo di primazia di [OSCURATO:PERSONA] nel proprio contesto territorialedi riferimento, da cui risulta anche, in relazione ai fatti di usura sub 5)dell’imputazione, che sia superiore a [OSCURATO:PERSONA], pure indicato dal collaboratorecome elemento di spicco delle criminalità in [OSCURATO:PERSONA]. Anche nella vicendasub 3) risulta la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni della personaoffesa, che ha riferito che l’imputato gli era stato presentato come “il boss dellazona”.La sentenza, inoltre, afferma la irrilevanza della circostanza che Comberiatisia l’unico imputato, richiamando le numerose sentenze che hanno affermato lasussistenza della cosca petilina, tra cui quella del 22.7.2015 che ha condannato ilpadre dell’imputato come vertice della cosca. Di conseguenza, è coerente ladichiarazione del collaboratore, che individua [OSCURATO:PERSONA] quale successoredel padre all’indomani della sua carcerazione.1.3 La sentenza precisa anche che i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) non possonoessere considerati reati-fine, come risulta anche dal fatto che è stata contestatal’aggravante del metodo mafioso ma non quella di avere agevolato l’associazione.Nonostante ciò, i reati costituiscono un valido riscontro alle dichiarazioni delcollaboratore, in quanto significativi dello spessore delinquenziale e della forza diintimidazione dell’imputato sul territorio.1.4 Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello richiama le conversazioni traComberiati e [OSCURATO:PERSONA], individuato come il beneficiario della condottaintimidatoria e come collaboratore dell’imputato quando quest’ultimo lavoravapresso la struttura sanitaria gestita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazionitra quest’ultimo e la moglie, in cui si parla di tale “[OSCURATO:PERSONA]” come del soggetto cheaveva incendiato la vettura della sorella.I giudici di secondo grado hanno ritenuto non dirimente la circostanzaevidenziata nell’atto di appello che le persone offese non avessero mai rilasciatodichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che nelleintercettazioni si fa riferimento a lui e che in altri episodi non oggetto del processoè risultato che egli fosse già intervenuto con condotte minacciose a difesa dellostesso [OSCURATO:PERSONA].1.5 Quanto al reato sub 3), la sentenza d’appello richiama le dichiarazionidella persona offesa, la quale ha riferito di essersi trovato al cospetto di Comberiatiindicatogli come il “boss della zona”, che gli aveva imposto, con la sua caraturacriminale che incuteva timore, di eseguire il passaggio di proprietà diun’autovettura in favore di un suo sodale.Alle doglianze difensive, che evidenziavano che in realtà la presunta vittimaera intenzionata a vendere un’auto di proprietà di una società di leasing in modotruffaldino, i giudici oppongono che il danno subito dalla persona offesa non èstrettamente patrimoniale, ma ha ad oggetto la sua autonomia negoziale.1.6 Quanto al reato sub 5), la Corte territoriale richiama le conversazioniintercettate tra [OSCURATO:PERSONA], intermediario nella vicenda, e [OSCURATO:PERSONA], cheè il destinatario finale delle somme richieste alla persona offesa. Le conversazioniconsentivano di appurare che ci fosse un accordo avente ad oggetto il versamentoda parte della vittima di una somma mensile a [OSCURATO:PERSONA], il quale poi l’avrebbeconsegnata all’imputato.La persona offesa aveva confermato di avere ricevuto la somma di 1.500 euroin prestito da [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva chiesto il pagamento di 500 euro al meseper ogni mese di ritardo nella restituzione. Benché si fosse rapportata solo conCurcio, è evidente – secondo la Corte d’appello – che le somme fossero destinatea terzi, avendo la persona offesa riferito che [OSCURATO:PERSONA] le disse che il denaro dato inprestito proveniva da altre persone a cui avrebbe dovuto consegnare capitale einteressi e avendo aggiunto la stessa persona offesa di avere avuto contezza deilegami tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le conversazioni denotano, secondo la sentenza, l’interesse di Comberiaticome creditore non di [OSCURATO:PERSONA], ma della donna vittima di usura.1.7 Con riferimento all’aggravante del c.d. metodo mafioso, la Corte d’appelloritiene che si sia trattato di condotte atte ad affermare la presenza sul territoriodella consorteria criminale, essendo [OSCURATO:PERSONA] intenzionato a palesare il suopotere alla collettività. Anche le modalità dei fatti, per esempio l’incendio nellavicenda di cui al capo 2), sono indice della imposizione della propria volontà allevittime.1.8 Non v’è, poi, dubbio, secondo i giudici di secondo grado, che si tratti diun’associazione armata, essendo pacifico che l’imputato abbia avuto a disposizioneuna carabina, come emerge dalle intercettazioni relative alla vicenda dellaestorsione [OSCURATO:PERSONA].1.9 La Corte d’appello conferma anche il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, tenuto conto della gravità delle condotte, del ruolo apicale dell’imputatoe della spregiudicatezza dimostrata nel compimento di atti intimidatori.2. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazioneentrambi i difensori di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si articolain cinque motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. in relazioneall’art. 192 cod. proc. pen.La motivazione della Corte d'appello – sostiene il ricorso – è stata resa inviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per aver omesso qualsiasi verifica in ordineal dichiarato del collaboratore di giustizia. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] conoscesseComberiati e che lo abbia incontrato è rimasta del tutto priva di accertamenti,sicché il fatto storico da cui muove la sentenza è stato dato per accertatononostante il dichiarante avesse cominciato a collaborare in un periodoantecedente all'epoca del commesso reato oggetto di imputazione.In sostanza, la sentenza utilizza gli altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], benchénon siano reati-fine dell'associazione, come riscontro esterno individualizzante alnarrato di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, secondo la Corte d’appello, dimostrerebbero lacaratura criminale e la primazia dell'imputato. Ma usare come prova reati che siassumono commessi con l'aggravante del solo metodo mafioso, il quale nonpresuppone l'esistenza di un sodalizio criminale, significa contravvenire al principiosecondo cui è necessario un autonomo riscontro esterno alle dichiarazioni delcollaboratore.Il vizio di motivazione si ripropone per l'ulteriore questione dell'esistenza delnumero minimo di persone previste per la fattispecie associativa.A questo proposito, la sentenza cita la precedente condanna del padredell'imputato del giugno 2015, sia per superare l'eccezione relativa al numero deipartecipi e sia per sostenere l'attendibilità del dichiarante.Tuttavia, tale sentenza riguarda fatti precedenti, ai quali il ricorrente è rimastodel tutto estraneo. Di contro, la Corte d’appello omette del tutto di citare lesentenze successive riguardanti la medesima cosca, in particolare quelle emessenei procedimenti cc.dd. “Tabula rasa” ed “Eleo”, nei quali il padre di NicolaComberiati non è stato nemmeno indagato: di conseguenza, questi dueprocedimenti, avendo accertato la responsabilità di soggetti terzi subentrati alvertice dell'associazione, dimostrano, al contrario di quello che sostengono igiudici, che vi è stato uno «stravolgimento della originaria compagineassociativa»: vale a dire che non esiste continuità tra la vecchia associazionegiudicata nel 2015 e quella giudicata successivamente.Tale considerazione mette in crisi l'affermazione della Corte d’appello,secondo cui il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sussistente nel 2017 e nel 2018 «non può cheessere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo» per non essereemersi o dedotti stravolgimenti nei vertici della consorteria.Ora, è pacifico che le posizioni di coloro che sono stati giudicati con la sentenzadel 2015 non possono essere collegate a quella di [OSCURATO:PERSONA], perché ilreato permanente cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado. Neisuccessivi processi non risultano imputati né il ricorrente, né il padre.In definitiva, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto insufficienti. Il fatto dadimostrare avrebbe dovuto essere l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e, indifetto di ulteriori elementi tali da poterlo ricollegare alla cosca in questione, lacondanna poggia su valutazioni congetturali, in assenza di singole e specifichedel programma associativo.I giudici di appello, omettendo di confrontarsi con l'impugnazione, non hannorilevato che le dichiarazioni fossero prive di riscontri individualizzanti e che lapresunta successione di [OSCURATO:PERSONA] al padre al vertice dell'associazionefosse smentita dalle sentenze successive passate in giudicato. È stato fatto malgoverno, dunque, dell’art. 192 cod. proc. pen.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolodi promotore di [OSCURATO:PERSONA].Il vizio di motivazione della sentenza impugnata – prosegue il ricorso –emerge, a maggior ragione, in ordine alla qualifica di promotore dell’associazioneravvisata in capo al ricorrente.Anche questa affermazione si basa sulle dichiarazioni del collaboratoreIaquinta, che, insufficienti per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] cosca, lo sono vieppiù per dimostrare la sua qualifica di promotore.La sentenza impugnata ritiene che questo ruolo dell’imputato, se già esistentenegli anni 2017 e 2018, deve essere proseguito anche nel periodo seguente,nonostante le sentenze irrevocabili successive dimostrino che ai verticidell'organizzazione criminale vi è stato un cambiamento, per effetto del quale noncompare più né il padre [OSCURATO:PERSONA], né alcuno dei suoi familiari.La motivazione su questo aspetto difetta di elementi specifici dimostrativi,laddove le sentenze rese nei procedimenti cc.dd. “Tabula rasa” ed “Eleo”individuano quale capo della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] tale RosarioCurcio. In questi due procedimenti, non si fa mai cenno dell'eventuale rito diaffiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, della sua investitura a reggentedella locale.La condanna si fonda su una mera presunzione e non su elementi di provaconcreta, pur essendo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] detenuto sin dal 2018 e, dunque,non potendo fornire dichiarazioni relative a una data successiva.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.La Corte d'appello ha tratto la prova dell'aggravante in questione dagli attirelativi alla tentata estorsione di cui al capo 2), perché sarebbe emersa dalleintercettazioni la prova della disponibilità di una carabina da parte di [OSCURATO:PERSONA].Ma, se anche così fosse, non vi sarebbe la prova del collegamento dell'armaal reato associativo. La sentenza non spiega in base a quale ragionamento è statoritenuto che la presunta disponibilità dell'arma ridondasse a vantaggiodell'associazione in quanto tale e non fosse invece un elemento relativo al singoloreato, tanto più che la stessa contestazione presuppone che il fatto non erafunzionale agli scopi associativi.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaresponsabilità per i reati di cui ai capi 2), 3) e 5) e alla circostanza aggravante delc.d. metodo mafioso.Quanto al reato sub 2), la Corte d’appello ha erroneamente basato lacondanna su intercettazioni e dichiarazioni generiche. L'atto di appello avevaeccepito che il riferimento nelle conversazioni a un tale “[OSCURATO:PERSONA]” non fosseunivocamente riferibile all'imputato. La condotta intimidatoria non era stataadeguatamente collegata a [OSCURATO:PERSONA] in assenza di riscontri oggettivi e lamancata testimonianza delle persone offese non aveva giovato alla fondatezzadell'accusa.Quanto al reato sub 3), la sentenza impugnata non ha considerato laprospettazione difensiva secondo cui il venditore dell'auto intendeva compiere unatruffa, essendo il veicolo di proprietà di una società di leasing.L'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita non integra gli estremi delreato di estorsione, in quanto il danno patrimoniale non è stato provato e lamotivazione lo individua nella violazione dell'autonomia negoziale, che tuttavianon è sufficiente a configurare l'ingiusto profitto del delitto di estorsione.Peraltro, le dichiarazioni del venditore e dell'intermediario, che si basano sullanotoria fama criminale del ricorrente, non sono corroborate da elementidimostrativi di minaccia o di violenza esplicita.Quanto al reato sub 5), è pacifico che il ricorrente non abbia mai avutorapporti con la persona offesa, mentre la spendita del suo nome fatta dal soggettoche aveva consegnato la somma di denaro alla persona offesa non è né unacircostanza accertata, né un elemento che integra il reato a carico del ricorrente.La Corte d’appello si basa su intercettazioni dal contenuto criptico, le qualinon dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] fosse il creditore diretto delle somme, néche [OSCURATO:PERSONA] fosse solo un intermediario tra lui e la persona offesa. Il ruolo delricorrente come destinatario finale delle somme non è provato e, a seguire quantoscritto in sentenza, il credito riguarda piuttosto un rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa.2.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.La sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche con unamotivazione carente e stereotipata, che si basa unicamente sulla gravità dei fattie sul ruolo dell'imputato senza valutare altri elementi favorevoli.La motivazione della Corte d'appello si è limitata a ribadire la decisione delprimo giudice, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e senza fornireuna valutazione autonoma dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.3. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si articola, asua volta, in cinque motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aicriteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento dellapartecipazione all’associazione.La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’associazione è stataritenuta dimostrata in forza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riferitead un periodo antecedente al 2018, data di inizio della sua collaborazione.Nell’atto di appello, era stato dedotto che numerosi altri collaboratori dell'areacrotonese non avevano mai menzionato [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni diIaquinta si esaurivano nell'affermazione, per ragionamento basato sul mero iussanguinis, che il ricorrente era divenuto reggente della cosca a seguito dell'arrestodel padre, nonostante il collaboratore fosse stato arrestato nel luglio 2018 primadei fatti contestati in questo processo.Si segnalava, altresì, che nei processi successivi non era mai emersal'esistenza di due differenti locali di [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA],e che affermare che il ricorrente era diventato reggente a seguito dell'arresto delpadre significava non tenere conto del fatto che quest'ultimo era detenutoininterrottamente da oltre vent'anni; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era statocoinvolto né nei processi precedenti né nei processi successivi, nei quali piuttostoera stato condannato come vertice dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], fratellodi [OSCURATO:PERSONA].Tali deduzioni non hanno avuto risposta nella sentenza impugnata, la cuidebolezza argomentativa sta tutta nella apodittica affermazione secondo cui «ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] se sussistente già nel 2017 nel 2018 non può che essereproseguito anche nel periodo immediatamente successivo».La Corte d’appello non ha ricercato elementi di riscontro esterno, con laconseguenza che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dimostratosoltanto in forza nelle dichiarazioni del collaboratore, e che, per giustificarel'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2019 a fronte degliincontri avuti dal collaboratore con lui negli anni precedenti, la sentenzaimpugnata è incorsa nell'argomentazione autoreferenziale dell'assenza distravolgimento nella compagine associativa, smentita per tabulas dalle sentenzesuccessive, le quali hanno condannato un soggetto diverso come capo della coscae alle quali è rimasto estraneo [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'appello, inoltre, non ha spiegato in base a quali elementi è daritenersi dimostrato il numero minimo di partecipi alla associazione, purtrattandosi di un aspetto espressamente devoluto con l'atto di appello; si è limitataad affermare l'esistenza della locale, senza verificarne la composizione e laeffettiva operatività.In definitiva, la sentenza impugnata non ha dato conto, come richiesto dalleSezioni unite Gattuso, Modaffari e Mannino, del contributo apprezzabile delricorrente alla vita e all'organizzazione dell'associazione.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione aicriteri di valutazione della prova dichiarativa nel riconoscimento del ruolo apicalenell’associazione.Secondo la Corte d'appello, il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbedimostrato dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanzeinvestigative per gli altri reati contestati, in particolare per essere stato il ricorrentepresentato come il “boss della zona” alla persona offesa del reato sub 2) e peressersi egli dimostrato sovraordinato a [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sub 5).Nell'atto d'appello, lo stesso ragionamento adottato dal giudice di primo gradoera stato stigmatizzato perché congetturale, e tuttavia nella motivazione dellasentenza di secondo grado manca la dimostrazione dell'effettivo esercizio di unruolo apicale da parte di [OSCURATO:PERSONA], così come di un suo riconoscimentoesterno significativo, tenuto conto del limitato significato delle dichiarazioni dellapersona offesa della estorsione, da cui non poteva emergere la concretezza delruolo apicale del ricorrente. E ugualmente inidoneo era da considerarsi ilriferimento alla sovra ordinazione rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il quale all'epoca nonera nemmeno indagato per reati associativi e successivamente è stato processatocome sodale di un'altra cosca.L'argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello – che rinvia sostanzialmentealle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] – è autoreferenziale e non si confronta con le sentenzepassate in giudicato, né con il fatto che quale capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] stato condannato [OSCURATO:PERSONA].3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimentodell’aggravante del carattere armato dell’associazione.Se è vero che la circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva, èvero anche che non basta la natura mafiosa del sodalizio per affermare ladisponibilità delle armi.Il fatto che in altre occasioni sia stata accertata l'aggravante a carico diappartenenti alla locale di [OSCURATO:PERSONA] non vale a dimostrare che Comberiatinel periodo in contestazione in questo procedimento avesse la disponibilità dellearmi.La sentenza impugnata ha dedicato all'aggravante poche righe, nelle quali haevidenziato lo spessore dimostrativo dell'intercettazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], i quali discorrevano circa il metodo migliore per colpire la telecamera elo individuavano nell’uso di una carabina.Ma la Corte d’appello non ha spiegato in base a quali elementi dovesseritenersi dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] disponeva effettivamente dell'arma, tenutoconto che alla conversazione non ha fatto seguito alcun atto intimidatorio armato.In ogni caso, manca la dimostrazione che l'arma fosse disponibile per ilconseguimento dei fini del sodalizio, atteso che la tentata estorsione in relazionea cui è stata intercettata la conversazione non era un reato-fine dell'associazione.Né può opporsi la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘ndrangheta, perchése ne deve comunque riscontrare l'effettiva disponibilità e l’uso per ilconseguimento di finalità dell'associazione.3.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), violazione di legge e vizio di motivazione nell’affermazione di responsabilità peri reati di cui ai capi 2), 3) e 5).La motivazione sul riconoscimento dell'aggravante del c.d. metodo mafioso ècontraddittoria, perché la Corte d'appello, da un lato, esclude che si tratti di reati-fine dell'associazione e, dall'altro, sostiene che le condotte erano finalizzate adaffermare la presenza sul territorio della consorteria, elemento quest'ultimointegrante piuttosto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ma in nessun mododimostrativo dell'esercizio del metodo mafioso.È inappagante anche il riferimento allo strumento incendiario nella tentataestorsione di cui al capo 2): si tratta di un mezzo non univocamente indicativodella modalità mafiosa, giacché la tipicità dell'atto intimidatorio non è daricollegarsi alle caratteristiche dell'atto in sé considerato, ma al metodo, nel sensoche la violenza deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice delvincolo mafioso.L'aggravante, infatti, è configurabile nel caso di condotte funzionali alla piùpronta e agevole commissione del reato e non coincide con la mera connotazionemafiosa dell'azione o con la mera ostentazione di comportamenti provocatoridell'organizzazione.La Corte d'appello non ha spiegato sulla base di quali elementi concreti dovevaritenersi che le modalità esecutive delle estorsioni e dell'usura, anziché esseremodalità ordinarie di realizzazione dei delitti, fossero funzionali a determinare nellepersone offese la particolare intimidazione di tipo mafioso.Quanto al reato di cui al capo 2), i giudici di secondo grado hanno superatodisinvoltamente quanto dedotto nell'atto di appello circa l'idoneità del soloriferimento al nome di battesimo dell’imputato nella conversazione a fungere daelemento dimostrativo della sua identificazione come autore del gestointimidatorio. La motivazione è apodittica quando lo individua in ragione del fattoche era stato collaboratore di [OSCURATO:PERSONA]. Anche il collegamento tra l'incendiodell’auto di un terzo e la coartazione della volontà della persona offesa è unaconvinzione priva di concreti riscontri fattuali. Manca l'accertamento del nessocausale tra la condotta violenta o minatoria e la costrizione psichica del soggettopassivo.Quanto al reato di cui al capo 3), la Corte d’appello ha superato le obiezionidifensive sull'insussistenza dell'ingiusto profitto con l'argomentazione della lesionedell'autonomia contrattuale, senza tenere conto che la persona offesa comunquenon avrebbe venduto al prezzo indicato dall'altra persona interessata all'acquisto.Né è stato vagliato il profilo della idoneità della minaccia ad incutere timore nellapersona offesa, che peraltro era arrivato in Calabria in compagnia di soggettiesponenti della ‘ndrangheta. Né, ancora, si può rinvenire il metodo mafioso nelfatto che la persona offesa ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato come“il boss della zona”, necessitando ben altri indicatori fattuali rispettosi del principiodella materialità e dell’offensività della condotta per ritenere la sussistenza delmetodo mafioso.Quanto al reato di cui al capo 5), la sentenza impugnata non ha superatol'obiezione circa il difetto di prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse il diretto creditore dellesomme erogate alla persona offesa e, dunque, circa il difetto di prova dellaprovenienza della provvista dall'odierno ricorrente e della qualità in capo aquest'ultimo di destinatario finale delle somme di denaro. Dal compendiointercettivo, emerge tutt'al più che [OSCURATO:PERSONA] fosse debitore di [OSCURATO:PERSONA], ma nonanche che quest'ultimo avesse indotto la persona offesa alla pattuizione diinteressi usurari e ne avesse conseguito il relativo profitto illecito.3.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazionedel trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche.La Corte d'appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzandola gravità delle condotte, il ruolo apicale dell'imputato e la spregiudicatezza degliLa motivazione, perciò, si risolve in un ragionamento generico e illogico, nellamisura in cui sono stati valorizzati elementi costitutivi della fattispecie giàapprezzati nell'affermazione di responsabilità ed è stata ribadita unaspregiudicatezza che non si confronta con il dato della incensuratezza diComberiati.[OSCURATO:PERSONA] motivi dei due ricorsi presentati dai difensori dell’imputato sono omologhi,sia per numero ed ordine, sia per gli argomenti adoperati, e, quindi, possonoessere trattati unitariamente.1. I primi due motivi dei ricorsi riguardano la dichiarazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo e si dolgono essenzialmente della violazione,da parte della Corte d’appello, dei criteri di valutazione della prova dichiarativadettati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.La sentenza di secondo grado dà atto effettivamente che la contestazioneassociativa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], procedendodapprima a vagliarne l’attendibilità e ritenendo poi di ricavare i riscontri al suonarrato dalle vicende relative ai singoli reati ulteriori contestati a [OSCURATO:PERSONA].1.1 È noto che la valutazione della chiamata in correità a mente del dispostodell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., richiede che il giudice di merito,conformandosi a quella che è stata definita una metodologia “a tre tempi”, debbadapprima sciogliere il problema della credibilità soggettiva del dichiarante, quindiverificare l'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni e infine esaminare iriscontri cosiddetti esterni (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino,Rv. 192465 - 01).Nel corso degli anni, è stato precisato che la detta sequenza non deve essererigorosamente rigida, nel senso, cioè, che il percorso valutativo dei vari passagginon deve muoversi lungo linee separate, in particolare per ciò che riguarda lacredibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto,che, influenzandosi reciprocamente, devono essere valutate unitariamente (Sez.U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).Ciò nondimeno, è stato costantemente affermato anche che gli "altri elementidi prova" – che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermanol'attendibilità della dichiarazione – non devono avere necessariamente i requisitirichiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendosufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei aconfermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propriaautonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, Cauchi,Rv. 2440 – 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01); dunque,non devono valere a provare il fatto-reato ovvero la responsabilità dell'imputato ela loro funzione processuale è semplicemente quella di confermare l'attendibilitàdelle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizionesubordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità(Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 29314 – 02).1.2 In questa prospettiva, la sentenza impugnata – diversamente da quella diprimo grado, che aveva preso le mosse dalla ricostruzione dei fatti di cui ai capi diimputazione ulteriori rispetto a quello del reato associativo – valuta laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo a partire dalle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, occupandosi dell’aspetto della sua attendibilità soggettivae oggettiva, individua, tra gli altri, due dati di sicuro rilievo: 1) [OSCURATO:PERSONA] facevaparte di una articolazione territoriale di ‘ndrangheta ([OSCURATO:PERSONA]) diversa daquella di cui si ipotizza facesse parte con ruolo apicale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Comberiati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); 2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] copronoun arco temporale che si arresta al 2018 (quando ha inizio la sua detenzione),laddove la data del commesso reato associativo decorre in questo procedimentodal 2019.Ciò premesso, la sentenza sintetizza i termini del contributo dichiarativo diIaquinta, rilevando che il collaboratore aveva riferito di avere diverse volteincontrato nel 2017 e nel 2018 [OSCURATO:PERSONA], il quale, in rappresentanza della coscacorrente in Sofome di [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato in alcune di questeoccasioni la disponibilità del proprio gruppo alla collaborazione e aveva propostoalcuni affari alla cosca di [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza di primo grado, risulta, altresì, che la posizione di vertice diNicola [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’articolazione di Sofome era stata resa nota aIaquinta da [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca di [OSCURATO:PERSONA], il quale gliaveva detto che il ricorrente era succeduto al padre [OSCURATO:PERSONA], a partire dalmomento in cui costui era stato arrestato.1.3 La verifica di tali dichiarazioni avrebbe imposto, quanto al preliminareaspetto della attendibilità intrinseca ed estrinseca di [OSCURATO:PERSONA], di prendere inconsiderazione, innanzitutto, l’aspetto dei suoi rapporti con il chiamato in reità.Sotto questo profilo, infatti, la sentenza attesta che le informazioni fornite sulconto di [OSCURATO:PERSONA] sono state apprese dal collaboratore qualeappartenente ad un’altra articolazione territoriale di ‘ndrangheta, peraltronemmeno da una posizione apicale all’interno della stessa.E si tratta di circostanze di cui, per quello che riguarda l’intraneità delricorrente alla cosca di Sofome e addirittura la sua posizione di capo, egli avrebbeavuto conoscenza anche de auditu, da soggetto che però non è stato esaminatoin questo processo.Date queste premesse, altro tema che, in secondo luogo, avrebbe dovutoessere affrontato sarebbe stato quello della precisione delle dichiarazioni, anchesotto il profilo cronologico (e ciò al netto di quanto si dirà infra sub 1.6.). I giudicidi secondo grado non trascurano, infatti, di dare atto, anche perché sollecitatidall’impugnazione, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardano un periodoprecedente a quello in contestazione.Non v’è dubbio che tali due aspetti, attenendo alla complessiva attendibilitàdel dichiarante, si influenzano reciprocamente e hanno innegabili aspetti dicorrelazione.1.4 Secondo quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, l’atto diappello, con riguardo a questo tema, aveva specificamente evidenziato, da un lato,che [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto dal 2018 e, dall’altro, che né nelle sentenzeprecedenti, né nelle sentenze successive pronunciate in relazione alla coscapetilina, [OSCURATO:PERSONA] fosse mai stato condannato (in quanto, prima ancora,nemmeno imputato) e, quindi, ricollegato a tale sodalizio criminoso.Ebbene, la Corte d’appello considera testualmente, a questo proposito, che lacircostanza che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si fermino al 2018 non toglie che «ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria petilina, se sussistente già nel 2017/18, nonpuò che essere proseguito anche nel periodo immediatamente successivo,momento in cui non emergono stravolgimenti, né sono stati dedotti, ai vertici dellaconsorteria».Con riferimento a tale «periodo immediatamente successivo», poi, nessunriferimento è contenuto, nella pronuncia di secondo grado, alle vicende processualiche la difesa aveva citato come dimostrative della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] cosca petilina, atteso che i giudici d’appello limitano il confronto, rispetto allenumerose sentenze che ne attestano la sussistenza, con quella che nel 2015 avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, quale capodell’organizzazione criminale in questione (onde trarne essenzialmente laconferma della plausibilità dell’ipotesi secondo cui l’odierno ricorrente, per effettodi tale condanna, fosse succeduto al genitore).Di conseguenza, questa parte della motivazione, per un verso, si avvale diasserzioni apodittiche ovvero di proposizioni prive di efficacia dimostrativa,affermando, con un non consentito automatismo del ragionamento probatorio, chel’eventuale ruolo di vertice di un gruppo criminale di natura mafiosa, ove ritenutosussistente per un determinato periodo temporale, sia da considerarsi protratto,pressoché naturalmente, anche in quello successivo.Per altro verso, la sentenza omette di tenere in adeguato conto le specifichededuzioni difensive sul punto e non si confronta con la doglianza, tutt’altro chepotenzialmente irrilevante, secondo cui le condanne finora intervenute in ordine alperiodo di operatività della cosca petilina successivo all’arresto di VincenzoComberiati non abbiano in alcun modo riguardato [OSCURATO:PERSONA] (di guisa che,quand’anche ritenuta provata la partecipazione del ricorrente ad una articolazionedi ‘ndrangheta con ruolo direttivo per un periodo precedente a quello incontestazione, non si potrebbe estenderla oltre).1.5 Tanto considerato, l’ulteriore passaggio della procedura di verifica delledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] – quello, cioè, che, secondo l’ordine logicoindicato dalle Sezioni unite sopra citate, richiede di procedere ad una valutazionedella chiamata unitamente agli "altri elementi di prova che ne confermanol'attendibilità" – avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso, anche perché, almenoper una parte delle informazioni fornite dal collaboratore, si trattava didichiarazioni de relato.Le dichiarazioni rese dal collaboratore possono essere valutate a condizioneche, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontriestrinseci individualizzanti.È stato già affermato che, allorché gli elementi indiziari provengano da unsolo "collaborante", la ricerca dei riscontri esterni che confermino l'attendibilità ditali dichiarazioni deve essere particolarmente rigorosa e deve essere confortatadalla verifica dell'esistenza di circostanze che in qualche modo consentano dicontestualizzare la chiamata in reità (Sez. 1, n. 3371 del 30/4/1999, Turano, Rv.213731 - 01).A maggior ragione, le dichiarazioni "de relato", se non sono assistite dallaconferma del soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituireelemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto seconfortate, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontriestrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire uncollegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata(Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252631 - 01).È vero che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituitida qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, ma acondizione che l’elemento stesso abbia valenza individualizzante, dovendo cioèriguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stessoall'imputato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di unaprova "autosufficiente" (Sez. 2, n. 35923 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg c/ Campo, Rv.276744 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260607 – 01).1.6 Nel caso di specie, non sono resi disponibili, innanzitutto, elementi diriscontro circa il fatto storico narrato da [OSCURATO:PERSONA] per conoscenza diretta, ovveroche egli abbia incontrato in diverse occasioni [OSCURATO:PERSONA] e che il tenore deicolloqui sia stato tale da rivelare la appartenenza di quest’ultimo alla cosca diSofome e, finanche, la sua qualità di capo in seno ad essa.Quanto, poi, al fatto sostanziale che forma specifico oggetto dell’imputazione– ovvero l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al detto sodalizio criminoso e il suo“ruolo di promotore” – , la sentenza impugnata rinviene gli elementi di riscontroall’ipotesi accusatoria nelle modalità e nelle circostanze degli altri reati contestatial ricorrente.Si tratta, tuttavia, di dati probatori non suscettibili, di per sé, di confermarel’eventuale efficacia dimostrativa del contenuto della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA].utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazionesecondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nelsenso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possonoessere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le prove storichedirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamenteacquisito al processo (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.,in motivazione), ciò nondimeno è necessario – si ribadisce – che il riscontro alladichiarazione accusatoria sia specifico, nel senso che deve essere sufficientementeindividualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilitàsoggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato.In questa prospettiva, è da escludersi che quelli individuati dalla Corted’appello costituiscano elementi idonei, anche solo sul piano della meraconsequenzialità logica e pur nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, acorroborare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] bisognose di conferma.Non lo è, in primo luogo, la considerazione che in occasione del reato di cui alcapo 5) [OSCURATO:PERSONA] si sia dimostrato sovraordinato rispetto al concorrente PietroCurcio, la cui qualità di esponente di spicco della ‘ndrangheta è affermata dallostesso [OSCURATO:PERSONA] ed è contestata specificamente dal ricorso.I giudici di merito, invero, non dimostrano autonomamente la intraneità diCurcio alla criminalità organizzata in posizione di rilievo e non superano altrimentila censura difensiva, sicché la circostanza che il coimputato del reato di usura sia«elemento di spicco su [OSCURATO:PERSONA]» è, in ultima analisi, riconducibile ad unadichiarazione autoreferenziale dello stesso collaboratore.La valutazione di tale elemento come riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA],pertanto, poggia su una non corretta interpretazione della previsione di cui all'art.192, comma 3, cod. proc. pen., la quale postula pur sempre l'esigenza che iriscontri alle dichiarazioni ivi considerate debbano essere caratterizzati dallanecessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo – rispetto alledichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica ed affetta dalvizio della circolarità.Nemmeno la dichiarazione della persona offesa del reato sub 3), relativa alfatto che [OSCURATO:PERSONA] gli fu presentato come “il boss della zona”, appare sufficiente,benché più precisa ed estrinseca, a riscontrare le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, infatti, di una circostanza relativa ad un fatto, che comunque non èstato considerato rientrante nel programma dell’associazione mafiosa edespressione della sua operatività.In questo risiede un tratto di contraddittorietà della sentenza impugnata, laquale, pur dando atto che «i reati di cui ai capi 2, 3 e 5 della rubrica … non possonoin alcun modo considerarsi reati fine del sodalizio», ritiene, ciò nonostante, diricavare da essi gli elementi di riscontro alla ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era il«vertice del sodalizio criminale in questione».La incoerenza del percorso argomentativo della pronuncia risalta a maggiorragione se si considera che, in effetti, la parte della motivazione riguardante lapresunta valenza sintomatica in chiave associativa di reati occasionali (in quantonon funzionali, nella stessa prospettazione accusatoria, alle finalità della cosca) siinserisce nel contesto di un discorso probatorio in cui, pur vertendosi in tema direato associativo ascritto ad un soggetto che ne è ritenuto capo, mancaqualsivoglia riferimento all’identità e al numero degli altri associati, alla strutturadel sodalizio criminoso, al suo programma delittuoso, alle sua finalità, al suoordinamento interno, ai suoi strumenti operativi, ai mezzi e alle risorse disponibili.Non v’è chi non veda che non è possibile il controllo sulla ragionevolezza dellaaffermazione secondo cui le modalità di fatti delittuosi non ricollegabili adun’associazione a delinquere di stampo mafioso siano comunque da considerareun indice della appartenenza dell’autore di tali fatti all’associazione medesima eaddirittura della sua funzione di capo, se difettano le informazioni più basilari circaorigine ed organizzazione del gruppo criminale, la sua precisa collocazione sulterritorio, i suoi metodi di realizzazione degli affari illeciti, la sua capacità diintimidazione.1.7 Alla luce di quanto fin qui osservato, si deve ritenere, pertanto, che lasentenza impugnata non abbia fatto buon governo della regola di valutazioneprobatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e della sua correttainterpretazione.L’operazione di verifica della chiamata in reità, rapportata alla limitata validitàintrinseca sotto il profilo oggettivo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla sostanzialeinsufficienza di riscontri esterni in relazione al fatto oggetto di accusa, è pervenutaad una conclusione che non ha dato adeguatamente conto della idoneità delnarrato del collaboratore a concorrere a fondare la dichiarazione di colpevolezzadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo.In accoglimento dei primi due motivi di ciascun ricorso, quindi, la sentenza vaannullata in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., con rinvio ad altrasezione della Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo esame che, giovandosi diuna ricostruzione almeno tendenziale delle vicende generali dell’articolazione di‘ndrangheta cui l’imputato è stato ricollegato (anche sulla base delle pronunceirrevocabili che l’hanno riguardata) e procedendo alla più precisacontestualizzazione temporale e operativa della figura di [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda associativa, operi un rinnovato vaglio della valenza probatoria delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] alla luce di tutti gli elementi di informazionelegittimamente acquisiti.2. Qui, va aggiunto che la fondatezza dei motivi di ricorso attinenti allaresponsabilità del ricorrente per il reato associativo consente, allo stato, di ritenereassorbita la questione, che era stata specificamente posta con il terzo motivo dientrambi i ricorsi, della sussistenza della circostanza aggravante della naturaarmata dell’associazione mafiosa.Si tratta, infatti, di questione che si trova in rapporto di subordinazionerispetto a quelle riguardanti la responsabilità stessa del ricorrente per il delitto dicui all’art. 416-bis cod. pen., sicché il suo vaglio presuppone che la questioneprincipale, con la quale essa è in relazione di interdipendenza logica, sia statarespinta.3. Il quarto motivo dei ricorsi riguarda i reati di cui ai capi 2), 3) e 5)dell’imputazione e articola doglianze sia quanto all’affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], sia quanto al riconoscimento della circostanza aggravante del c.d.metodo mafioso.I due ordini di censura, pur riguardando aspetti non del tutto indipendenti traloro, si mantengono comunque su piani sostanzialmente diversi, sicché appareopportuno che vengano trattati distintamente, a partire da quello che attienecomplessivamente alla sussistenza dei reati contestati e alla loro attribuibilità aNicola [OSCURATO:PERSONA].3.1 Quanto ai reati sub 2) di tentata estorsione e di danneggiamento seguitoda incendio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], le censure difensive riguardano sial’individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore della condotta intimidatoria ecomunque come concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nel perseguimento del fine dicarattere estorsivo, sia il collegamento tra l'incendio dell’autovettura e lacoartazione della volontà della persona offesa del delitto di cui agli artt. 56-629cod. pen.Giacché le sentenze di merito si fondano per una parte rilevante sul contenutodelle intercettazioni disposte nel procedimento a seguito dell’episodio incendiario,i rilievi difensivi, attenendo sostanzialmente alla identificazione dei colloquianti eal significato delle espressioni captate, postulano un non consentito sindacato dilegittimità.Infatti, quando il ricorso per cassazione riguardi una sentenza che hainterpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto ilcolloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significatodi un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato talicriteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 26599 – 01).In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv, 268389– 01, sulla scia di Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).Nel caso di specie, i giudici del merito, in modo nient’affatto manifestamenteillogico o contraddittorio, hanno richiamato appropriatamente, quanto alcollegamento di [OSCURATO:PERSONA] con il fatto contestato, le conversazioni diRobert Oiveti con la moglie e con lo stesso ricorrente, da cui è statoadeguatamente desunto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’azione materialedell’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, i riferimenti a tale “[OSCURATO:PERSONA]”, contenuti nei colloqui cui non partecipapersonalmente il ricorrente, sono ragionevolmente ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] sulla base del fatto che è indicato da [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che gli èstato affidato dal padre, notizia, questa, che si concilia con la circostanza cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto assumere il figlio presso gli [OSCURATO:PERSONA] sin da quandoaveva diciassette anni.In ogni caso, l’esito delle intercettazioni si innesta su un compendio probatoriodi fondo, costituito anche dalle sommarie informazioni testimoniali di MarcellaOliveti e [OSCURATO:PERSONA], i quali attestavano l’esistenza di stretti rapporti dicollaborazione e di consuetudine tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo definito “braccio destro” del primo.Altrettanto ragionevole risulta il collegamento operato nelle sentenze dimerito tra l’incendio dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], stretta collaboratrice diMarcella [OSCURATO:PERSONA], e il tentativo di coartare la volontà di quest’ultima.È proprio la [OSCURATO:PERSONA], da subito, a mettere in relazione il fatto con la pretesa diRobert [OSCURATO:PERSONA] di ottenere dalla sorella l’intestazione della titolarità della R.S.A.“[OSCURATO:PERSONA]”, e ciò sia nel corso di una conversazione telefonica intercettata,sia nelle sommarie informazioni testimoniali rese nell’immediatezza alla poliziagiudiziaria.Quindi, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che in un colloquio captato con il nipoteMario Ragusa (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), svoltosi alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA],lascia chiaramente intendere al suo interlocutore che la cessazione dei problemiper la madre sarebbe agevolata dalla eventuale acquiescenza della donna adassecondare il suo progetto sulla gestione della clinica (“digli a tua madresemplicemente se mi libera che io quando me ne sono andato problemi non ce nesono …”).Deve ritenersi, pertanto, che le sentenze di merito siano dotate, in relazioneal punto della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al fatto di cui al capo2) nonché al punto della causale dell’incendio, di un apparato argomentativoadeguato e privo di fratture logiche, che il ricorso avversa essenzialmente per iltramite di una lettura alternativa degli elementi di prova e della proposta diparametri diversi di ricostruzione dei fatti, indicati come maggiormente plausibilirispetto a quelli adottati dai giudici dell’appello.Le doglianze relative all’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo 2) dell’imputazione, pertanto, sono infondate.3.2 Quanto al reato sub 3) di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], i ricorsicontestano, innanzitutto, che la condotta attribuita dai giudici di merito a NicolaComberiati sia idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 629 cod.pen., in ragione della insussistenza, nella vicenda in questione, dell’elementodell’ingiusto profitto e del correlativo danno patrimoniale per la persona offesa.Si tratta, tuttavia, di doglianza che era stata già adeguatamente disattesadalla Corte d’appello con il riferimento alla considerazione che la condotta estorsivarimane integrata ogniqualvolta un individuo interferisce in una transazione altrui,costringendo la vittima a compiere un’azione contraria alla sua autonomianegoziale.La prospettazione dei giudici di secondo grado è del tutto conforme allagiurisprudenza di legittimità, secondo cui nel delitto di estorsione c.d. contrattuale,che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapportonegoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elementodell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale,essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da luiritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/2/2020, Pmt c/[OSCURATO:PERSONA], Rv.278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Pg in proc. Mancuso,Rv. 269364 – 01; Sez. 6, n. 4461 del 28/11/2013, Pg, Fontana e altri, Rv. 258168– 01).Nel caso di specie, le sentenze di merito hanno dato adeguatamente atto,sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite e delle immagini di alcunisistemi di videosorveglianza, che [OSCURATO:PERSONA] impose alla persona offesa, con unil tramite di persone da lui incaricate, di vendere l’autovettura ad un terzo cheaveva lui stesso indicato.A questo proposito, anche la ulteriore censura difensiva riguardante la valenzaintimidatoria della condotta del ricorrente e la idoneità della minaccia a coartarela volontà della persona offesa è priva di fondamento.Basata essenzialmente sulla osservazione che [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava a suavolta a un soggetto ritenuto intraneo alla criminalità calabrese, la doglianza nontiene conto, intanto, delle dichiarazioni della stessa persona offesa, da cui risultache la sua volontà venne concretamente coartata giacché fu costretto a venderea soggetto diverso da quello con cui aveva in corso trattative prima cheintervenisse [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la idoneità della minaccia deve essere valutatacomplessivamente, in relazione alle concrete circostanze nelle quali essa vieneposta in essere.Questo vuol dire che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Parma, fossegiunto in Calabria in compagnia di un soggetto presentatosi come contiguo adambienti malavitosi non esclude, di per sé, che la sua volontà sia stataeffettivamente forzata, tenuto conto delle circostanze ambientali in cui subì laminaccia (in un contesto geografico e sociale a lui del tutto estraneo, che lo ponevapregiudizialmente in una condizione di naturale soggezione rispetto a pretesesopraffattrici) e delle caratteristiche oggettive della minaccia stessa (ove valutatain relazione sia alla intensità della pretesa intimidatoria, sia al numero dellepersone che la veicolarono).Anche le censure relative alla configurabilità del delitto di estorsione inrelazione al fatto contestato al capo 3) dell’imputazione, quindi, devono esseredisattese.3.3 Quanto al reato sub 5) di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], laprospettazione difensiva – ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era in realtà estraneo al rapportousurario e aveva solo interesse a recuperare un suo credito con [OSCURATO:PERSONA],l’unico che ebbe rapporti diretti con la persona offesa – si fonda su una diversaricostruzione del fatto, che non trova riscontro nelle risultanze processuali.Le sentenze di merito ricavano il coinvolgimento del ricorrente nella vicendausuraria in questione dalle conversazioni telefoniche intercettate, dalle qualiemerge che [OSCURATO:PERSONA] metta sistematicamente a parte [OSCURATO:PERSONA] dell’evoluzione deisuoi contatti con la debitrice e riceva dal suo interlocutore precise e stringentiindicazioni sulle mosse da adottare nei momenti in cui la donna ritarda larestituzione del denaro.Dal tenore dei colloqui citati dai giudici, risulta palesemente che Comberiatiabbia un interesse diretto alla riscossione della somma di denaro prestata e deirelativi interessi usurari. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] rappresenti più volte alladebitrice che alle sue spalle ci sono altre persone, per conto delle quali egli agisce,non è un mero espediente, ma è piuttosto una prospettazione del tutto coerentecon le emergenze delle conversazioni intercettate, da cui è chiaro che Comberiatinon funga solo da spettatore estraneo alla vicenda ma ne sia invece uno degliartefici attivi.Del resto, nessuna necessità avrebbe [OSCURATO:PERSONA] di aggiornare costantemente ilricorrente degli sviluppi del rapporto con la persona offesa, onde prendere da luidisposizioni circa i successivi passi da mettere in atto, laddove [OSCURATO:PERSONA] nonfosse personalmente implicato nella dazione di denaro in corrispettivo di unaprestazione di natura usuraria.Anche in questo caso, le doglianze difensive si fondano essenzialmente su unadiversa interpretazione delle intercettazioni, cui invece le conformi sentenze dimerito attribuiscono significati congrui e rispettosi del tenore testuale delle stesse.Pertanto, la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha concorso con [OSCURATO:PERSONA] reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], arrecandovi un concreto edecisivo contributo quantomeno di tipo morale, è incensurabile, in quanto basatasu una lettura logicamente strutturata dei dati probatori disponibili, che ilricorrente avversa sollecitando, in modo non consentito nel giudizio di legittimità,una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove.Ne discende che anche le censure articolate in riferimento alla dichiarazionedi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 5) dell’imputazionesono da considerarsi infondate.3.4 Occorre adesso passare a prendere in considerazione le censureriguardanti la sussistenza, in relazione ai reati fin qui considerati, della circostanzaaggravante del c.d. metodo mafioso.È opportuno premettere che la ritenuta fondatezza dei ricorsi con riferimentoal reato associativo non è suscettibile di interferire pregiudizialmente con lapossibilità di riconoscere la detta aggravante nella commissione dei singoli delitticomuni.Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodomafioso, infatti, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza diun'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o laminaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossiadi quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazionedella sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici edefferati delitti (Sez. 2, n. 32564 del 12/4/2023, Bisogni, Rv. 285018 – 02; Sez. 2,n. 36431 del 2/7/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada, Rv. 273025 – 01).L’aggravante, quindi, non presuppone che il soggetto agente appartenga adun sodalizio criminale mafioso (Sez. 2, n. 20320 del 15/5/2024, Loliva, Rv.286426- 01).È richiesta, piuttosto, la dimostrazione che sia stato chiaramente evocato uncollegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dallemodalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore delcoinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente (Sez. 2, n. 15724del 27/3/2025, Trovato, Rv. 287947 - 02).Alla luce di tali criteri, è da ritenersi che la motivazione delle sentenze dimerito circa la configurabilità del c.d. metodo mafioso in occasione del reato di cuial capo 3) dell’imputazione sia adeguata.La persona offesa ha espressamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli fu presentatocome “il boss della zona”, riferimento in virtù del quale anche il comportamentosuccessivo dell’imputato agli occhi della vittima poteva ben essere consideratocome la conferma dell’esplicazione di un potere di condizionamento supportatodalla sua notoria fama criminale, per il mezzo del concreto avvalimento dellecondizioni di assoggettamento che ne derivavano.Sotto questo profilo, i giudici danno congruamente atto che, dopo l’inizialepresentazione di [OSCURATO:PERSONA] in termini nient’affatto neutri quanto alla percezioneda parte dell’interlocutore della sua preoccupante personalità, i successivi rapporticon [OSCURATO:PERSONA] si svilupparono attraverso le minacce direttamente evocative di undiffuso potere sul territorio che giustificava pretese non resistibili e attraversol’intervento collaterale di altre persone con compiti di supporto materiale che daval’idea di un gruppo organizzato.Di conseguenza, il riconoscimento dell’aggravante del c.d. metodo mafioso inrelazione all’estorsione consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è una correttaapplicazione del principio secondo cui la circostanza prevista dall’art. 416-bis.1cod. pen. ricorre quando l'azione incriminata sia funzionale a creare nella vittimauna condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo ditrovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso,piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Marcianò,Rv. 281027 - 01).Discorso diverso è a farsi per i reati di cui ai capi 2) e 5) dell’imputazione, inrelazione ai quali, se si oblitera – allo stato – il dato presupposto secondo cuiComberiati era il capo della cosca petilina, non v’è, a rigore, né dichiarazione dellepersone offese da cui risulti che abbiano avuto a che fare direttamente con lui ecomunque che lo identificassero come un boss, né evidenza che le modalità dicommissione dei reati – di per sé non esuberanti le modalità “ordinarie” diesecuzione dell’estorsione e dell’usura – fossero state specificamente intese dallestesse persone offese come espressione di un modo di fare evocativo tipicamentemafioso e di una condotta dietro alla quale si percepisse l’intervento della mafia.Sotto questo profilo, deve ricordarsi che l'aggravante dell'utilizzo del metodomafioso è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azionecriminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissionedel reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/7/2023, C., Rv. 285761 – 01, Sez. 1, n, 26399del 28/2/2018, Barba, Rv. 273365 – 01).Le modalità esecutive del reato, cioè, devono essere tali da evocarespecificamente la forza intimidatrice del vincolo associativo e da determinare unaparticolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propridell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata;sicché anche l’eventuale ostentazione dei comportamenti propridell'organizzazione mafiosa non rileva ove non presenti un nesso immediatorispetto all'azione criminosa nel senso di connotarsi come propedeutico alla suapiù agevole commissione.Rapportando tali parametri di valutazione alle vicende oggetto di questoprocesso, è da considerarsi che nel reato sub 2) la vittima ha associato l’azioneintimidatoria al fratello e alla sua pretesa imprenditoriale, che era collegataall’ambito familiare e che non era ictu oculi “mafiosa”. Nel caso del reato sub 5),poi, la persona offesa ha dichiarato di avere avuto contatti con una sola persona,che peraltro ha pure minacciato di denunciare, non tacendo di avere sì avutonotizia dei possibili collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca di [OSCURATO:PERSONA], ma peraltra via esterna al contesto delittuoso nel quale si era trovata e senza che nessunriferimento, diretto o indiretto, a tale circostanza fosse stato fatto dal suointerlocutore.3.5 Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata anche con riguardoai reati di cui ai capi 2) e 5), ma limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopraindicati.La sentenza impugnata, invece, va integralmente confermata quanto al reatodi cui al capo 3) e all’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], chediviene irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen., dovendo il giudice del rinvioprocedere alla eventuale rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorioin esito al nuovo giudizio.A questo proposito, deve aggiungersi che l’accoglimento dei motivi di ricorsorelativi al più grave reato di cui al capo 1) e alla circostanza aggravante ex art.416-bis. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 5), posti in continuazionecon gli altri, impone di considerare assorbito anche il quinto ed ultimo motivoafferente, in generale, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, su cui è evidentementesuscettibile di influire l’esito del giudizio di rinvio.4. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, lasentenza impugnata deve essere annullata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2) e 5), limitatamente allacircostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro secondo i principi già viavia indicati sopra in motivazione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, la rifusione delle spesedi lite delle parti civili deve essere riservata al giudizio di rinvio, nel quale essehanno interesse a partecipare, potendo dal suo esito derivare loro un eventualepregiudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.e, con riguardo ai reati di cui ai capi 2 e 5, limitatamente alla circostanzaaggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altrasezione della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà comunque allarideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 3, rispetto alquale l'affermazione di responsabilità diviene irrevocabile; rigetta nel resto ilricorso. Spese delle parti civili al definitivo.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris