Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 09865/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11314-2023 R .G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 5057/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 / 1 1 / 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelo prop on e ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto , in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. .

La Regione è rimastaintimata.

Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva;

1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ;

1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;

1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficionel successivo grado di giudizio;

1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11314-2023 R .G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 5057/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15 / 1 1 / 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelo prop on e ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto , in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. . La Regione è rimastaintimata. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficionel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte
Sentenza Cassazione n. 09865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris