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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:1012
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0353 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 18 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica industriale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Normativa nazionale che obbliga a fornire il codice sorgente di un software registrato nella base di dati dell’amministrazione tributaria ad un organismo di valutazione della conformità dei requisiti tecnici fiscali – Articolo 34 TFUE – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione – Principio di proporzionalità» Nella causa C‑353/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga, Lettonia), con decisione del 13 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2024, nel procedimento

SIA «[OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, in presenza di: SIA «19 points», SIA «Ernst & [OSCURATO:PERSONA]», LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SIA «[OSCURATO:PERSONA]», da S. Petrovičs, advokāts; – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da R. Gasūns, jurists; – per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari e

I. Naglis, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 11, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 1998, L 204, pag. 37 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 ( GU 2012, L 316, pag. 12 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), nonché dell’articolo 34 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la SIA «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») alla [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia), in merito ad una decisione di quest’ultima che ha escluso dalla propria base di dati alcuni dispositivi di pagamento automatico fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 98/34 3 L’articolo 1 della direttiva 98/34 disponeva quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…) 3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (…) 4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 5) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. (…) 11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; – gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; – le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione [europea] deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell’ambito del comitato di cui all’articolo

5. Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura. 12) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. (…)». 4 L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva prevedeva quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.

Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

Direttiva (UE) 2015/1535 5 La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 2015, L 241, pag. 1 ), ha abrogato e sostituito, a partire dal 7 ottobre 2015, la direttiva 98/34. 6 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…) c) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (…) d) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; e) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. (…) f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; ii) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo

2. Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura; g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali. (…)». 7 L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva recita: «Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.

Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

Diritto lettone Legge in materia di imposte e tasse 8 L’articolo 28 1 , paragrafo 4 1 , della [OSCURATO:PERSONA] nodokļiem un nodevām (legge in materia di imposte e tasse), dispone quanto segue: «I contribuenti possono utilizzare dispositivi e apparecchiature elettroniche che soddisfino i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti e che siano stati sottoposti ad una certificazione della conformità.

La manutenzione dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche potrà essere effettuata da un fornitore di servizi di manutenzione che sia stato oggetto di una certificazione di conformità ai sensi della normativa».

Regole di utilizzazione 9 L’articolo 121 4 , punto 4, del Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 «Nodokļu un citu maksājumureģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» (decreto n. 96 del Consiglio dei Ministri, relativo alle modalità di utilizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche di registrazione delle imposte e di altri pagamenti), dell’11 febbraio 2014 (in prosieguo: le «regole di utilizzazione»), così dispone: «Al fine di effettuare la certificazione della conformità di modelli di registratori di cassa, di registratori di cassa ibridi, di sistemi di cassa, di dispositivi e apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche e delle loro versioni di software, il prestatore di servizi di manutenzione fornirà all’organismo la documentazione tecnica nella lingua del produttore, allegando una traduzione autenticata da notaio nella lingua nazionale.

La documentazione tecnica includerà: il codice sorgente (istruzioni informatiche leggibili per gli esseri umani che sono state redatte da un programmatore) e il codice oggetto (insieme di simboli compresi da un computer per eseguire un programma compilato da un programmatore) del software registrato e del modulo di memoria fiscale». 10 L’articolo 121 5 delle suddette regole di utilizzazione prevede quanto segue: «Entro un termine di sei mesi a partire dal ricevimento dei documenti menzionati nell’articolo 121 4 del presente decreto, l’organismo di certificazione della conformità rilascerà al fornitore di servizi di manutenzione una dichiarazione di conformità del modello di registratore di cassa, di registratore di cassa ibrido, di sistema di cassa, di dispositivo o apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche o delle loro versioni con i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle attrezzature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti (…) oppure gli comunicherà il suo rifiuto di rilasciare tale dichiarazione di conformità». 11 Ai sensi dell’articolo 129 4 , punto 6, delle suddette regole di utilizzazione: «In sede di registrazione nella base di dati unificata (registro) dell’amministrazione tributaria dello Stato di un modello o tipo di registratore di cassa, di registratore di cassa ibrido, di sistema di cassa, di dispositivo o di attrezzatura specialistica la cui manutenzione viene effettuata da un prestatore di servizi di manutenzione, tale prestatore, sia esso il produttore dell’apparecchiatura o del dispositivo o un rappresentante autorizzato del produttore, fornirà il codice sorgente del software registrato all’Amministrazione tributaria dello Stato entro un termine di ventiquattro ore dalla richiesta di quest’ultima». 12 L’articolo 129 17 , paragrafo 1, punto 1.2.2, delle regole di utilizzazione ha il seguente tenore: «L’Amministrazione tributaria dello Stato escluderà dalla base di dati unificata (registro): i registratori di cassa, i registratori di cassa ibridi, i sistemi di cassa, i dispositivi e le apparecchiature specialistiche registrate a nome di un utente, (nel caso in cui) non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla disciplina regolatrice per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti.

L’Amministrazione tributaria dello Stato informerà l’utilizzatore, entro quindici giorni lavorativi, in merito all’esclusione dalla base di dati unificata (registro)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale lettone che fornisce servizi di parcheggio nel settore dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale austriaca, che produce in Austria dispositivi di pagamento automatico e li esporta in 25 Stati membri, tra cui la Lettonia. 14 Il 30 giugno e il 27 novembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] otto dispositivi di pagamento automatico, che, tra l’8 ottobre e il 30 dicembre 2015, sono stati registrati come tali dall’amministrazione tributaria nazionale nella propria base di dati. 15 Con lettera del 16 maggio 2022, la SIA «Ernst & [OSCURATO:PERSONA]», l’organismo incaricato del controllo della conformità ai requisiti tecnici fiscali delle casse e dei dispositivi automatici, ha informato l’amministrazione tributaria nazionale che essa aveva rifiutato di rilasciare una dichiarazione di conformità per i suddetti otto dispositivi, a motivo del fatto che la SIA «19 points», il prestatore di servizi di manutenzione, non le aveva comunicato i dati previsti dall’articolo 121 4 , punto 4, delle regole di utilizzazione, vale a dire il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato dei suddetti dispositivi. 16 Di conseguenza, con una decisione del 2 settembre 2022, detta amministrazione li ha esclusi dalla propria base di dati. 17 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno allora proposto un ricorso inteso all’annullamento di tale decisione dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga, Lettonia), odierno giudice del rinvio.

Esse fanno valere che le regole di utilizzazione impongono di comunicare il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato e costituirebbero un requisito tecnico che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, in conformità alle prescrizioni della direttiva 2015/1535. 18 Inoltre, esse osservano che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquirente di un diritto di utilizzazione di un software, non può legittimamente ottenere e divulgare di propria iniziativa il codice sorgente del software stesso senza il consenso del suo produttore [OSCURATO:PERSONA], dato che tale codice appartiene a quest’ultimo ed è coperto dal segreto commerciale.

L’obbligo di fornire il codice sorgente arrecherebbe in tal modo un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà intellettuale del produttore. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che i dispositivi di pagamento automatico in discussione nel procedimento principale sono dei «prodotti», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 98/34.

Pertanto, esso si chiede se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato di tali dispositivi rientri nella nozione di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, la quale distingue quattro categorie di misure.

Esso si interroga, per il caso di risposta affermativa, in merito alla categoria nella quale tale obbligo dovrebbe essere fatto rientrare. 20 Secondo il giudice del rinvio, tale obbligo potrebbe rientrare in tre delle categorie suddette e potrebbe dunque essere qualificato o come «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, o come «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, o ancora come configurante regole «che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», contemplate dall’articolo 1, punto 11, della direttiva di cui sopra. 21 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato ad un organismo di controllo della conformità possa essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, ai sensi dell’articolo 34 TFUE. 22 Esso ritiene che tale obbligo persegua un obiettivo legittimo in quanto permette all’amministrazione tributaria nazionale di sincerarsi dell’esattezza delle registrazioni e di evitare qualsiasi mancanza di registrazione o di pagamento delle imposte.

Tuttavia, esso si interroga sul punto se un obbligo siffatto sia necessario per raggiungere detto obiettivo.

Infatti, esso sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce in altri Stati membri, ai fini della realizzazione dei controlli in questione, un’interfaccia di programmazione di applicazione di dispositivi automatici, come quelli controversi nel procedimento principale, che permette all’organismo di controllo della conformità ai requisiti fiscali di ottenere tutte le informazioni necessarie sui pagamenti.

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche accettato di fornire la parte del codice sorgente relativa alla registrazione dei pagamenti e delle imposte ai fini del controllo di conformità.

Orbene, l’organismo di controllo in questione nel procedimento principale non ha approvato tale proposta e continua ad esigere la comunicazione del codice sorgente completo. 23 A questo proposito, il giudice del rinvio reputa che, sebbene l’obbligo previsto dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale non vieti la commercializzazione di dispositivi di pagamento automatico sul mercato lettone, esso fa gravare sul fabbricante di tali dispositivi un duplice onere, stante che questi ultimi devono essere conformi, al tempo stesso, alle norme del paese di fabbricazione e a quelle del paese di commercializzazione.

Pertanto, secondo il giudice del rinvio, un obbligo siffatto è suscettibile di rendere l’importazione dei suddetti dispositivi più difficoltosa e più costosa, sicché esso potrebbe dissuadere gli operatori interessati dal commercializzarli in Lettonia. 24 Alla luce di tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che nella nozione di “regole tecniche”, i cui progetti devono essere comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, rientra una norma giuridica in virtù della quale un prestatore di servizi di manutenzione è obbligato a fornire all’organismo di controllo della conformità il codice sorgente di un software registrato. 2) Se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che il requisito consistente nel consegnare a un organismo di controllo della conformità il codice sorgente di un software registrato può essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione. 3) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale misura possa essere considerata proporzionata con riguardo all’efficacia dei controlli fiscali».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2015/1535, la direttiva 98/34 è stata abrogata con effetto al 7 ottobre 2015, data alla quale è entrata in vigore la direttiva 2015/1535.

Risulta dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato alcuni dei dispositivi di pagamento automatico in questione il 30 giugno 2015, mentre gli altri sono stati acquistati dopo il 7 ottobre 2015.

Gli otto dispositivi in questione sono stati registrati nella base di dati dell’amministrazione tributaria nazionale, e poi esclusi da quest’ultima dopo la data suddetta.

Ne consegue che tanto le disposizioni della direttiva 98/34 quanto quelle della direttiva 2015/1535 sono applicabili ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale. 26 Tuttavia, poiché le disposizioni di dette direttive pertinenti ai fini della controversia di cui al procedimento principale sono redatte in termini paragonabili, occorre limitarsi alle disposizioni della direttiva 2015/1535. 27 Inoltre, occorre rilevare che il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, con la sua prima questione, di interpretare l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, a norma del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della medesima direttiva.

A questo proposito, occorre ricordare, come rilevato anche da detto giudice, che, secondo una costante giurisprudenza, il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, del proprio obbligo di comunicazione preventiva di un progetto siffatto determina l’inopponibilità della «regola tecnica» in questione ai singoli (sentenza del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑62/19 , EU:C:2020:980 , punto 57 e giurisprudenza citata). 28 Occorre dunque considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale impone al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535. 29 Occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 distingue quattro categorie di misure suscettibili di essere considerate come «regole tecniche», ai sensi di tale direttiva, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», in secondo luogo, l’«altro requisito», in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi» e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto».

Le prime tre categorie di misure sono definite, rispettivamente, nei punti da c) ad e) di tale articolo 1, paragrafo

1. 30 Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre dunque esaminare se l’obbligo di fornire ad un organismo di controllo della conformità il codice sorgente del software registrato in dispositivi di pagamento automatico, come l’obbligo previsto dalle regole di utilizzazione, rientri in una di queste quattro categorie di regole tecniche. 31 Occorre precisare, in primo luogo, che i quesiti del giudice del rinvio non si riferiscono ai servizi della società dell’informazione, vale a dire ai servizi forniti a distanza, per via elettronica e su domanda individuale di un destinatario, bensì a prodotti specifici e al loro utilizzo, nel caso di specie a dispositivi di pagamento automatico.

Pertanto, non occorre esaminare se un obbligo siffatto rientri nella categoria di «regola relativa ai servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535. 32 In secondo luogo, occorre verificare se detto obbligo sia suscettibile di rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535. 33 Nel caso di specie, se la mancata comunicazione del codice sorgente del software registrato di dispositivi di pagamento automatico all’organismo di controllo della conformità porta all’impossibilità di utilizzare tali dispositivi per la registrazione delle operazioni e dei pagamenti, le regole di utilizzazione in discussione nel procedimento principale non vietano però la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di simili dispositivi. 34 Di conseguenza, l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato previsto dalle regole di utilizzazione in discussione nel procedimento principale non può rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535. 35 In terzo luogo, riguardo alla questione se tale obbligo rientri nella nozione di «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, occorre ricordare come tale nozione rinvii alle specificazioni contenute in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, ivi comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda, tra l’altro, le procedure di valutazione della conformità. 36 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «specificazione tecnica» presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e fissi, pertanto, una delle caratteristiche richieste di un prodotto (sentenza del 24 novembre 2022, Belplant, C‑658/21 , EU:C:2022:925 , punto 24 e giurisprudenza citata). 37 La Corte ha del pari statuito che una normativa nazionale che assoggetta la commercializzazione di un prodotto ad un’autorizzazione preventiva deve essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑390/99 , EU:C:2002:34 , punto 46 e giurisprudenza citata). 38 Nel procedimento principale, l’obbligo posto a carico del prestatore di servizi di manutenzione dall’articolo 121 4 , punto 4, delle regole di utilizzazione, di fornire all’organismo incaricato del controllo della conformità dei prodotti in questione la documentazione tecnica concernente tali prodotti, la quale deve comprendere il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato, si riferisce ai prodotti in quanto tali.

Più in particolare, la normativa nazionale indica che il codice sorgente contiene le istruzioni informatiche leggibili per gli esseri umani che sono state redatte da un programmatore e che il codice oggetto raggruppa l’insieme di simboli compresi da un computer per eseguire un programma.

Inoltre, detta normativa precisa che la documentazione di cui sopra deve essere fornita nella lingua nazionale del produttore, accompagnata da una traduzione autenticata nella lingua nazionale.

Pertanto, occorre rilevare che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale si riferisce al prodotto in quanto tale e impone ai prestatori di servizi di manutenzione di fornire la documentazione tecnica contenente, tra l’altro, il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato, che dovrebbero essere considerati come caratteristiche richieste e specifiche per tutti gli apparecchi automatici di vendita in quanto essi non potrebbero essere imposti a prodotti che non posseggano il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato. 39 Inoltre, l’obbligo di comunicare il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato è una prescrizione che si applica ai dispositivi di pagamento automatico nell’ambito della procedura di valutazione della loro conformità ai requisiti fiscali.

A questo proposito, tali codici devono essere verificati in occasione del controllo di conformità da parte dell’organismo di controllo della conformità.

In assenza di comunicazione, i dispositivi di pagamento automatico non possono ottenere la dichiarazione di conformità necessaria per la loro registrazione nella base di dati unificata dell’amministrazione tributaria nazionale, il che impedisce, in linea di principio, la loro commercializzazione in Lettonia.

Infine, occorre sottolineare che le norme e le prescrizioni della procedura di valutazione della conformità sono stabilite dalle regole di utilizzazione che non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535. 40 Di conseguenza, una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi la documentazione tecnica che contiene, segnatamente, il codice sorgente del software registrato, rientra nella nozione di «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, e costituisce dunque una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. 41 In quarto e ultimo luogo, occorre valutare se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato sia suscettibile di essere qualificato come «regola tecnica» a titolo della sua appartenenza alla categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535.

In virtù di tale disposizione, detta nozione comprende qualsiasi requisito, diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione. 42 Occorre constatare che, poiché l’obbligo suddetto rientra nella nozione di «specificazione tecnica», come si è constatato al punto 40 della presente sentenza, esso non può essere qualificato come «altro requisito».

Infatti, conformemente alla definizione di tale nozione presentata al punto precedente, essa non ricomprende le «specificazioni tecniche». 43 Tuttavia, in un intento di esaustività, occorre precisare che la Corte ha statuito che, per poter essere qualificate come «altro requisito», le misure nazionali in questione devono costituire «condizioni» che possono influire in modo significativo sulla composizione, sulla natura o sulla commercializzazione del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑604/21 , EU:C:2023:175 , punto 39 nonché giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, occorre rilevare che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale impone ai prestatori di servizi incaricati della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato di questi ultimi al fine di ottenere una dichiarazione di conformità necessaria per la registrazione di detti dispositivi nella base di dati unificata dell’amministrazione tributaria nazionale, è suscettibile di pregiudicare la commercializzazione dei dispositivi stessi.

Infatti, il mancato rispetto di tale obbligo può influire in modo significativo sulla commercializzazione dei dispositivi di pagamento automatico, atteso che gli operatori economici non sono incentivati al loro acquisto e che tali dispositivi non possono, in realtà, essere utilizzati conformemente all’uso al quale sono destinati.

Peraltro, occorre ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, l’obbligo di fornire il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato in discussione nel procedimento principale non ha come obiettivo di tutelare i consumatori o l’ambiente, bensì permette allo Stato di vigilare sul rispetto degli obblighi dichiarativi e di garantire il controllo del pagamento delle imposte. 45 Pertanto, una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale non può essere considerata come costituente un «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535. 46 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva.

Sulla seconda e sulla terza questione 47 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0353 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 18 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica industriale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Normativa nazionale che obbliga a fornire il codice sorgente di un software registrato nella base di dati dell’amministrazione tributaria ad un organismo di valutazione della conformità dei requisiti tecnici fiscali – Articolo 34 TFUE – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione – Principio di proporzionalità» Nella causa C‑353/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga, Lettonia), con decisione del 13 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2024, nel procedimento SIA «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, in presenza di: SIA «19 points», SIA «Ernst & [OSCURATO:PERSONA]», LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la SIA «[OSCURATO:PERSONA]», da S. Petrovičs, advokāts; – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da R. Gasūns, jurists; – per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari e I. Naglis, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 11, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 1998, L 204, pag. 37 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 ( GU 2012, L 316, pag. 12 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), nonché dell’articolo 34 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la SIA «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») alla [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia), in merito ad una decisione di quest’ultima che ha escluso dalla propria base di dati alcuni dispositivi di pagamento automatico fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 98/34 3 L’articolo 1 della direttiva 98/34 disponeva quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…) 3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (…) 4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 5) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. (…) 11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; – gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; – le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione [europea] deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell’ambito del comitato di cui all’articolo 5. Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura. 12) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. (…)». 4 L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva prevedeva quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto». Direttiva (UE) 2015/1535 5 La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 2015, L 241, pag. 1 ), ha abrogato e sostituito, a partire dal 7 ottobre 2015, la direttiva 98/34. 6 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (…) c) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (…) d) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; e) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. (…) f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; ii) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2. Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura; g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali. (…)». 7 L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva recita: «Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto». Diritto lettone Legge in materia di imposte e tasse 8 L’articolo 28 1 , paragrafo 4 1 , della [OSCURATO:PERSONA] nodokļiem un nodevām (legge in materia di imposte e tasse), dispone quanto segue: «I contribuenti possono utilizzare dispositivi e apparecchiature elettroniche che soddisfino i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti e che siano stati sottoposti ad una certificazione della conformità. La manutenzione dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche potrà essere effettuata da un fornitore di servizi di manutenzione che sia stato oggetto di una certificazione di conformità ai sensi della normativa». Regole di utilizzazione 9 L’articolo 121 4 , punto 4, del Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 «Nodokļu un citu maksājumureģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» (decreto n. 96 del Consiglio dei Ministri, relativo alle modalità di utilizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche di registrazione delle imposte e di altri pagamenti), dell’11 febbraio 2014 (in prosieguo: le «regole di utilizzazione»), così dispone: «Al fine di effettuare la certificazione della conformità di modelli di registratori di cassa, di registratori di cassa ibridi, di sistemi di cassa, di dispositivi e apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche e delle loro versioni di software, il prestatore di servizi di manutenzione fornirà all’organismo la documentazione tecnica nella lingua del produttore, allegando una traduzione autenticata da notaio nella lingua nazionale. La documentazione tecnica includerà: il codice sorgente (istruzioni informatiche leggibili per gli esseri umani che sono state redatte da un programmatore) e il codice oggetto (insieme di simboli compresi da un computer per eseguire un programma compilato da un programmatore) del software registrato e del modulo di memoria fiscale». 10 L’articolo 121 5 delle suddette regole di utilizzazione prevede quanto segue: «Entro un termine di sei mesi a partire dal ricevimento dei documenti menzionati nell’articolo 121 4 del presente decreto, l’organismo di certificazione della conformità rilascerà al fornitore di servizi di manutenzione una dichiarazione di conformità del modello di registratore di cassa, di registratore di cassa ibrido, di sistema di cassa, di dispositivo o apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche o delle loro versioni con i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle attrezzature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti (…) oppure gli comunicherà il suo rifiuto di rilasciare tale dichiarazione di conformità». 11 Ai sensi dell’articolo 129 4 , punto 6, delle suddette regole di utilizzazione: «In sede di registrazione nella base di dati unificata (registro) dell’amministrazione tributaria dello Stato di un modello o tipo di registratore di cassa, di registratore di cassa ibrido, di sistema di cassa, di dispositivo o di attrezzatura specialistica la cui manutenzione viene effettuata da un prestatore di servizi di manutenzione, tale prestatore, sia esso il produttore dell’apparecchiatura o del dispositivo o un rappresentante autorizzato del produttore, fornirà il codice sorgente del software registrato all’Amministrazione tributaria dello Stato entro un termine di ventiquattro ore dalla richiesta di quest’ultima». 12 L’articolo 129 17 , paragrafo 1, punto 1.2.2, delle regole di utilizzazione ha il seguente tenore: «L’Amministrazione tributaria dello Stato escluderà dalla base di dati unificata (registro): i registratori di cassa, i registratori di cassa ibridi, i sistemi di cassa, i dispositivi e le apparecchiature specialistiche registrate a nome di un utente, (nel caso in cui) non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla disciplina regolatrice per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti. L’Amministrazione tributaria dello Stato informerà l’utilizzatore, entro quindici giorni lavorativi, in merito all’esclusione dalla base di dati unificata (registro)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale lettone che fornisce servizi di parcheggio nel settore dei trasporti. [OSCURATO:PERSONA] è una società commerciale austriaca, che produce in Austria dispositivi di pagamento automatico e li esporta in 25 Stati membri, tra cui la Lettonia. 14 Il 30 giugno e il 27 novembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] otto dispositivi di pagamento automatico, che, tra l’8 ottobre e il 30 dicembre 2015, sono stati registrati come tali dall’amministrazione tributaria nazionale nella propria base di dati. 15 Con lettera del 16 maggio 2022, la SIA «Ernst & [OSCURATO:PERSONA]», l’organismo incaricato del controllo della conformità ai requisiti tecnici fiscali delle casse e dei dispositivi automatici, ha informato l’amministrazione tributaria nazionale che essa aveva rifiutato di rilasciare una dichiarazione di conformità per i suddetti otto dispositivi, a motivo del fatto che la SIA «19 points», il prestatore di servizi di manutenzione, non le aveva comunicato i dati previsti dall’articolo 121 4 , punto 4, delle regole di utilizzazione, vale a dire il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato dei suddetti dispositivi. 16 Di conseguenza, con una decisione del 2 settembre 2022, detta amministrazione li ha esclusi dalla propria base di dati. 17 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno allora proposto un ricorso inteso all’annullamento di tale decisione dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga, Lettonia), odierno giudice del rinvio. Esse fanno valere che le regole di utilizzazione impongono di comunicare il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato e costituirebbero un requisito tecnico che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, in conformità alle prescrizioni della direttiva 2015/1535. 18 Inoltre, esse osservano che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquirente di un diritto di utilizzazione di un software, non può legittimamente ottenere e divulgare di propria iniziativa il codice sorgente del software stesso senza il consenso del suo produttore [OSCURATO:PERSONA], dato che tale codice appartiene a quest’ultimo ed è coperto dal segreto commerciale. L’obbligo di fornire il codice sorgente arrecherebbe in tal modo un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà intellettuale del produttore. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che i dispositivi di pagamento automatico in discussione nel procedimento principale sono dei «prodotti», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 98/34. Pertanto, esso si chiede se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato di tali dispositivi rientri nella nozione di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, la quale distingue quattro categorie di misure. Esso si interroga, per il caso di risposta affermativa, in merito alla categoria nella quale tale obbligo dovrebbe essere fatto rientrare. 20 Secondo il giudice del rinvio, tale obbligo potrebbe rientrare in tre delle categorie suddette e potrebbe dunque essere qualificato o come «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, o come «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, o ancora come configurante regole «che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», contemplate dall’articolo 1, punto 11, della direttiva di cui sopra. 21 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato ad un organismo di controllo della conformità possa essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, ai sensi dell’articolo 34 TFUE. 22 Esso ritiene che tale obbligo persegua un obiettivo legittimo in quanto permette all’amministrazione tributaria nazionale di sincerarsi dell’esattezza delle registrazioni e di evitare qualsiasi mancanza di registrazione o di pagamento delle imposte. Tuttavia, esso si interroga sul punto se un obbligo siffatto sia necessario per raggiungere detto obiettivo. Infatti, esso sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce in altri Stati membri, ai fini della realizzazione dei controlli in questione, un’interfaccia di programmazione di applicazione di dispositivi automatici, come quelli controversi nel procedimento principale, che permette all’organismo di controllo della conformità ai requisiti fiscali di ottenere tutte le informazioni necessarie sui pagamenti. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche accettato di fornire la parte del codice sorgente relativa alla registrazione dei pagamenti e delle imposte ai fini del controllo di conformità. Orbene, l’organismo di controllo in questione nel procedimento principale non ha approvato tale proposta e continua ad esigere la comunicazione del codice sorgente completo. 23 A questo proposito, il giudice del rinvio reputa che, sebbene l’obbligo previsto dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale non vieti la commercializzazione di dispositivi di pagamento automatico sul mercato lettone, esso fa gravare sul fabbricante di tali dispositivi un duplice onere, stante che questi ultimi devono essere conformi, al tempo stesso, alle norme del paese di fabbricazione e a quelle del paese di commercializzazione. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, un obbligo siffatto è suscettibile di rendere l’importazione dei suddetti dispositivi più difficoltosa e più costosa, sicché esso potrebbe dissuadere gli operatori interessati dal commercializzarli in Lettonia. 24 Alla luce di tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, Sezione di Riga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che nella nozione di “regole tecniche”, i cui progetti devono essere comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, rientra una norma giuridica in virtù della quale un prestatore di servizi di manutenzione è obbligato a fornire all’organismo di controllo della conformità il codice sorgente di un software registrato. 2) Se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che il requisito consistente nel consegnare a un organismo di controllo della conformità il codice sorgente di un software registrato può essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione. 3) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale misura possa essere considerata proporzionata con riguardo all’efficacia dei controlli fiscali». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2015/1535, la direttiva 98/34 è stata abrogata con effetto al 7 ottobre 2015, data alla quale è entrata in vigore la direttiva 2015/1535. Risulta dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato alcuni dei dispositivi di pagamento automatico in questione il 30 giugno 2015, mentre gli altri sono stati acquistati dopo il 7 ottobre 2015. Gli otto dispositivi in questione sono stati registrati nella base di dati dell’amministrazione tributaria nazionale, e poi esclusi da quest’ultima dopo la data suddetta. Ne consegue che tanto le disposizioni della direttiva 98/34 quanto quelle della direttiva 2015/1535 sono applicabili ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale. 26 Tuttavia, poiché le disposizioni di dette direttive pertinenti ai fini della controversia di cui al procedimento principale sono redatte in termini paragonabili, occorre limitarsi alle disposizioni della direttiva 2015/1535. 27 Inoltre, occorre rilevare che il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, con la sua prima questione, di interpretare l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, a norma del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della medesima direttiva. A questo proposito, occorre ricordare, come rilevato anche da detto giudice, che, secondo una costante giurisprudenza, il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, del proprio obbligo di comunicazione preventiva di un progetto siffatto determina l’inopponibilità della «regola tecnica» in questione ai singoli (sentenza del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑62/19 , EU:C:2020:980 , punto 57 e giurisprudenza citata). 28 Occorre dunque considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale impone al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535. 29 Occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 distingue quattro categorie di misure suscettibili di essere considerate come «regole tecniche», ai sensi di tale direttiva, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», in secondo luogo, l’«altro requisito», in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi» e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto». Le prime tre categorie di misure sono definite, rispettivamente, nei punti da c) ad e) di tale articolo 1, paragrafo 1. 30 Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre dunque esaminare se l’obbligo di fornire ad un organismo di controllo della conformità il codice sorgente del software registrato in dispositivi di pagamento automatico, come l’obbligo previsto dalle regole di utilizzazione, rientri in una di queste quattro categorie di regole tecniche. 31 Occorre precisare, in primo luogo, che i quesiti del giudice del rinvio non si riferiscono ai servizi della società dell’informazione, vale a dire ai servizi forniti a distanza, per via elettronica e su domanda individuale di un destinatario, bensì a prodotti specifici e al loro utilizzo, nel caso di specie a dispositivi di pagamento automatico. Pertanto, non occorre esaminare se un obbligo siffatto rientri nella categoria di «regola relativa ai servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535. 32 In secondo luogo, occorre verificare se detto obbligo sia suscettibile di rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535. 33 Nel caso di specie, se la mancata comunicazione del codice sorgente del software registrato di dispositivi di pagamento automatico all’organismo di controllo della conformità porta all’impossibilità di utilizzare tali dispositivi per la registrazione delle operazioni e dei pagamenti, le regole di utilizzazione in discussione nel procedimento principale non vietano però la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di simili dispositivi. 34 Di conseguenza, l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato previsto dalle regole di utilizzazione in discussione nel procedimento principale non può rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535. 35 In terzo luogo, riguardo alla questione se tale obbligo rientri nella nozione di «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, occorre ricordare come tale nozione rinvii alle specificazioni contenute in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, ivi comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda, tra l’altro, le procedure di valutazione della conformità. 36 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «specificazione tecnica» presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e fissi, pertanto, una delle caratteristiche richieste di un prodotto (sentenza del 24 novembre 2022, Belplant, C‑658/21 , EU:C:2022:925 , punto 24 e giurisprudenza citata). 37 La Corte ha del pari statuito che una normativa nazionale che assoggetta la commercializzazione di un prodotto ad un’autorizzazione preventiva deve essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑390/99 , EU:C:2002:34 , punto 46 e giurisprudenza citata). 38 Nel procedimento principale, l’obbligo posto a carico del prestatore di servizi di manutenzione dall’articolo 121 4 , punto 4, delle regole di utilizzazione, di fornire all’organismo incaricato del controllo della conformità dei prodotti in questione la documentazione tecnica concernente tali prodotti, la quale deve comprendere il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato, si riferisce ai prodotti in quanto tali. Più in particolare, la normativa nazionale indica che il codice sorgente contiene le istruzioni informatiche leggibili per gli esseri umani che sono state redatte da un programmatore e che il codice oggetto raggruppa l’insieme di simboli compresi da un computer per eseguire un programma. Inoltre, detta normativa precisa che la documentazione di cui sopra deve essere fornita nella lingua nazionale del produttore, accompagnata da una traduzione autenticata nella lingua nazionale. Pertanto, occorre rilevare che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale si riferisce al prodotto in quanto tale e impone ai prestatori di servizi di manutenzione di fornire la documentazione tecnica contenente, tra l’altro, il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato, che dovrebbero essere considerati come caratteristiche richieste e specifiche per tutti gli apparecchi automatici di vendita in quanto essi non potrebbero essere imposti a prodotti che non posseggano il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato. 39 Inoltre, l’obbligo di comunicare il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato è una prescrizione che si applica ai dispositivi di pagamento automatico nell’ambito della procedura di valutazione della loro conformità ai requisiti fiscali. A questo proposito, tali codici devono essere verificati in occasione del controllo di conformità da parte dell’organismo di controllo della conformità. In assenza di comunicazione, i dispositivi di pagamento automatico non possono ottenere la dichiarazione di conformità necessaria per la loro registrazione nella base di dati unificata dell’amministrazione tributaria nazionale, il che impedisce, in linea di principio, la loro commercializzazione in Lettonia. Infine, occorre sottolineare che le norme e le prescrizioni della procedura di valutazione della conformità sono stabilite dalle regole di utilizzazione che non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535. 40 Di conseguenza, una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi la documentazione tecnica che contiene, segnatamente, il codice sorgente del software registrato, rientra nella nozione di «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, e costituisce dunque una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. 41 In quarto e ultimo luogo, occorre valutare se l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato sia suscettibile di essere qualificato come «regola tecnica» a titolo della sua appartenenza alla categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535. In virtù di tale disposizione, detta nozione comprende qualsiasi requisito, diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione. 42 Occorre constatare che, poiché l’obbligo suddetto rientra nella nozione di «specificazione tecnica», come si è constatato al punto 40 della presente sentenza, esso non può essere qualificato come «altro requisito». Infatti, conformemente alla definizione di tale nozione presentata al punto precedente, essa non ricomprende le «specificazioni tecniche». 43 Tuttavia, in un intento di esaustività, occorre precisare che la Corte ha statuito che, per poter essere qualificate come «altro requisito», le misure nazionali in questione devono costituire «condizioni» che possono influire in modo significativo sulla composizione, sulla natura o sulla commercializzazione del prodotto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑604/21 , EU:C:2023:175 , punto 39 nonché giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, occorre rilevare che una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale impone ai prestatori di servizi incaricati della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato di questi ultimi al fine di ottenere una dichiarazione di conformità necessaria per la registrazione di detti dispositivi nella base di dati unificata dell’amministrazione tributaria nazionale, è suscettibile di pregiudicare la commercializzazione dei dispositivi stessi. Infatti, il mancato rispetto di tale obbligo può influire in modo significativo sulla commercializzazione dei dispositivi di pagamento automatico, atteso che gli operatori economici non sono incentivati al loro acquisto e che tali dispositivi non possono, in realtà, essere utilizzati conformemente all’uso al quale sono destinati. Peraltro, occorre ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, l’obbligo di fornire il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato in discussione nel procedimento principale non ha come obiettivo di tutelare i consumatori o l’ambiente, bensì permette allo Stato di vigilare sul rispetto degli obblighi dichiarativi e di garantire il controllo del pagamento delle imposte. 45 Pertanto, una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale non può essere considerata come costituente un «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535. 46 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva. Sulla seconda e sulla terza questione 47 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale, la quale imponga al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità di tali dispositivi il codice sorgente del software registrato di questi ultimi, costituisce una «regola tecnica», ai sensi di detta disposizione, che può essere opposta ai singoli soltanto nel caso in cui il progetto di regolamentazione corrispondente sia stato oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris