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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04634/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4377/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale G. MAZZINI n. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2139/2021depositata il 06/07/2021 .

R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo stragiudiziale costituito da un assegno venne accolta, in primo grado, dal Tribunale di Milano e nei confronti della pignorante [OSCURATO:SOCIETA]., ma con rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art.96, comma 3 , c od. p ro c . civ.

L’impugnazione proposta dalla stessa Balboni è stata e confermatain appello con sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2139/2021 del 05/07/2021.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, contenente quattro motivi , vertenti sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 96 , comma 3, cod. proc. civ., e la disposta compensazione delle spese di lite, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata pubblicata il 6/7/2021 e il ricorso è stato notificato il 5/2/2022 a fronte del termine cd. lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod. proc. civ., scaduto il 7/1/2022, non trovando applicazione la sospensione feriale, per essere la controversia assoggetta al regime processuale dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali.

La sospensione non opera anche quando all’opposizione all’esecuzione acceda una R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 cpc (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01).

Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e sono, altresì, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1,cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abonante.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4377/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale G. MAZZINI n. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2139/2021depositata il 06/07/2021 . R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo stragiudiziale costituito da un assegno venne accolta, in primo grado, dal Tribunale di Milano e nei confronti della pignorante [OSCURATO:SOCIETA]., ma con rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art.96, comma 3 , c od. p ro c . civ. L’impugnazione proposta dalla stessa Balboni è stata e confermatain appello con sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2139/2021 del 05/07/2021. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, contenente quattro motivi , vertenti sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 96 , comma 3, cod. proc. civ., e la disposta compensazione delle spese di lite, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata pubblicata il 6/7/2021 e il ricorso è stato notificato il 5/2/2022 a fronte del termine cd. lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod. proc. civ., scaduto il 7/1/2022, non trovando applicazione la sospensione feriale, per essere la controversia assoggetta al regime processuale dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali. La sospensione non opera anche quando all’opposizione all’esecuzione acceda una R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 cpc (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01). Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e sono, altresì, distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1,cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abonante. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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