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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26377/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2991/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] CARBONE, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 80, depositata in data 10 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova il contribuente, qual ex dipendente del consorzio autonomo del porto di Genova, impugnava il silenzio diniego opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso Irpef ed addizionali (anni d’imposta 1997 - 2007) presentata a suo tempo ed avente ad oggetto le ritenute Vecchi fondi vecchi iscritti fiscali effettuate dall'Inps sul trattamento previdenziale integrativo di anno in anno erogato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando tuttavia il contribuente decaduto dal diritto al rimborso in relazione agli anni dal 1998 al 2003, ritenendo in ogni caso che la diversità tra le prestazioni pensionistiche indicata dall'Ufficio era priva di fondamento.

L'Agenzia appellava la decisione.

Anche il contribuente proponeva appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale rigettava entrambi i gravami.

L'Agenzia propone ricorso basato su un unico motivo e il contribuente ha depositato controricorso per resistere all'impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 7 bis e 13, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 48 bis, TUIR (ratione temporis applicabile), in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole in particolare che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di causa fosse riconducibile nell'ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, laddove il fondo previdenziale del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova non potrebbe essere ricondotto alla disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile ad eccezione dei «vecchi fondi» istituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. 2.Va preliminarmente osservato come risulti dalle difese dell’Agenzia che la stessa abbia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell'87,50% per coloro che siano andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 2001 (il contribuente andò in pensione, come pacifico, in data 1° dicembre 1992).

A tale proposito la difesa erariale nel ricorso, ancorché non abbia fatto un espresso riferimento al citato art. 12, ha comunque argomentato circa il fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche a coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avverrebbe sull'intero importo e non già nella misura ridotta dell'87,50.

Ciò posto, il ricorso per quanto di ragione appare fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di ricostruire il quadro normativo che disciplina la fattispecie nel modo che segue.

Ed intanto sulla base della giurisprudenza di legittimità ben può ritenersi che quella in oggetto, in quanto erogata dal Fondo presso il [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, costituisce una forma di previdenza complementare, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa erariale sulla base di alcuni indici.

Invero “il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP), confluito nell'Inps a decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare, in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile" (Cass. Sez.

V, n. 9668/17; v. anche Cass. Sez.

VI-5 n.8280/17; conf.

Cass. nn. 240, 9996 e 10302 del 2015, richiamate da Cass. 25/10/2017, n. 25033).

Altresì è stato affermato che "Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 (come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per l’87,50% dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.

Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998 dall'art. 4 d. lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dall'art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per l'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto (v.

Cass. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).

La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall'art. 10, comma 1 lett. f, d.lgs. n. 47 del 2000 (entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001), con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.p.r. n. 917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Ovverosia sono tassabili non già (solo) sull' 87,50% dell'ammontare lordo corrisposto, bensì sull'intero (cfr. Cass. 17/12/2015, n. 1647; Cass. 20/4/2009, n. 14310).

Una disciplina agevolatrice è stata poi introdotta dall’art. 23 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Da ultimo, costituendo la previdenza erogata dal Fondo CAP Genova una forma di trattamento pensionistico complementare, essa è assoggettata alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993 (sul punto specifico dell’ente in parola cfr. anche Cass.15/09/2021, n. 24800), sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d) (ora 52), TUIR, nella versione vigente al momento della relativa erogazione.

Esse, ove anteriori al 1° gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g) quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabile.

Il richiamato d.lgs n. 252/2005, all’art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti (c.d. vecchi iscritti) a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchi fondi), stabilisce che: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto stesso; b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data.

Trattandosi nel caso di specie, per quanto chiarito, di previdenza complementare, in favore di vecchio iscritto (cioè iscritto a quella previdenza fin da data anteriore al 29 aprile 1993) a vecchio fondo (cioè istituito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 431 del 1992, e poi confluito nel 1986 nel Fondo di previdenza dei dipendentiInps), alle relative prestazioni – purchè i montanti siano maturati entro il 31 dicembre 2006 - si applica come visto il regime fiscale anteatto (ipotesi b) di cui sopra), mentre quello recato dal richiamato d.lgs n. 252/2005 si applica solo ai montanti maturati successivamente (ipotesi a) di cui sopra).

Poiché nella specie i montanti previdenziali sono di necessità venuti tutti a maturazione anteriormente alla soppressione del Fondo, essendo il contribuente andato in pensione fin dal dicembre 1992, allo stesso si applica integralmente il regime fiscale anteatto, in base al predetto art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005. 3.Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. 4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso.

Condanna l’amministrazione a pagare in favore del controricorrente le spese di lite che liquida in € 600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % degli onorari, i.v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2991/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] CARBONE, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 80, depositata in data 10 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova il contribuente, qual ex dipendente del consorzio autonomo del porto di Genova, impugnava il silenzio diniego opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso Irpef ed addizionali (anni d’imposta 1997 - 2007) presentata a suo tempo ed avente ad oggetto le ritenute Vecchi fondi vecchi iscritti fiscali effettuate dall'Inps sul trattamento previdenziale integrativo di anno in anno erogato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando tuttavia il contribuente decaduto dal diritto al rimborso in relazione agli anni dal 1998 al 2003, ritenendo in ogni caso che la diversità tra le prestazioni pensionistiche indicata dall'Ufficio era priva di fondamento. L'Agenzia appellava la decisione. Anche il contribuente proponeva appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale rigettava entrambi i gravami. L'Agenzia propone ricorso basato su un unico motivo e il contribuente ha depositato controricorso per resistere all'impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 7 bis e 13, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 48 bis, TUIR (ratione temporis applicabile), in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si duole in particolare che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di causa fosse riconducibile nell'ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, laddove il fondo previdenziale del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova non potrebbe essere ricondotto alla disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile ad eccezione dei «vecchi fondi» istituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. 2.Va preliminarmente osservato come risulti dalle difese dell’Agenzia che la stessa abbia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell'87,50% per coloro che siano andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 2001 (il contribuente andò in pensione, come pacifico, in data 1° dicembre 1992). A tale proposito la difesa erariale nel ricorso, ancorché non abbia fatto un espresso riferimento al citato art. 12, ha comunque argomentato circa il fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche a coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avverrebbe sull'intero importo e non già nella misura ridotta dell'87,50. Ciò posto, il ricorso per quanto di ragione appare fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di ricostruire il quadro normativo che disciplina la fattispecie nel modo che segue. Ed intanto sulla base della giurisprudenza di legittimità ben può ritenersi che quella in oggetto, in quanto erogata dal Fondo presso il [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, costituisce una forma di previdenza complementare, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa erariale sulla base di alcuni indici. Invero “il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP), confluito nell'Inps a decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare, in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile" (Cass. Sez. V, n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. VI-5 n.8280/17; conf. Cass. nn. 240, 9996 e 10302 del 2015, richiamate da Cass. 25/10/2017, n. 25033). Altresì è stato affermato che "Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 (come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per l’87,50% dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998 dall'art. 4 d. lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dall'art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per l'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto (v. Cass. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269). La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall'art. 10, comma 1 lett. f, d.lgs. n. 47 del 2000 (entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001), con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.p.r. n. 917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Ovverosia sono tassabili non già (solo) sull' 87,50% dell'ammontare lordo corrisposto, bensì sull'intero (cfr. Cass. 17/12/2015, n. 1647; Cass. 20/4/2009, n. 14310). Una disciplina agevolatrice è stata poi introdotta dall’art. 23 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Da ultimo, costituendo la previdenza erogata dal Fondo CAP Genova una forma di trattamento pensionistico complementare, essa è assoggettata alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993 (sul punto specifico dell’ente in parola cfr. anche Cass.15/09/2021, n. 24800), sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis, comma 1, lett. d) (ora 52), TUIR, nella versione vigente al momento della relativa erogazione. Esse, ove anteriori al 1° gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g) quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabile. Il richiamato d.lgs n. 252/2005, all’art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti (c.d. vecchi iscritti) a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchi fondi), stabilisce che: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto stesso; b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Trattandosi nel caso di specie, per quanto chiarito, di previdenza complementare, in favore di vecchio iscritto (cioè iscritto a quella previdenza fin da data anteriore al 29 aprile 1993) a vecchio fondo (cioè istituito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 431 del 1992, e poi confluito nel 1986 nel Fondo di previdenza dei dipendentiInps), alle relative prestazioni – purchè i montanti siano maturati entro il 31 dicembre 2006 - si applica come visto il regime fiscale anteatto (ipotesi b) di cui sopra), mentre quello recato dal richiamato d.lgs n. 252/2005 si applica solo ai montanti maturati successivamente (ipotesi a) di cui sopra). Poiché nella specie i montanti previdenziali sono di necessità venuti tutti a maturazione anteriormente alla soppressione del Fondo, essendo il contribuente andato in pensione fin dal dicembre 1992, allo stesso si applica integralmente il regime fiscale anteatto, in base al predetto art. 23, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005. 3.Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. 4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso. Condanna l’amministrazione a pagare in favore del controricorrente le spese di lite che liquida in € 600,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % degli onorari, i.v
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