CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1773-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2038/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 28.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso in appello innanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce di rigetto della sua opposizione ad ordinanza - ingiunzione per il pagamento di €12.666,68 adottata dall’Agenzia delle Entrate per violazione dell’art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 165. Contestava l’Agenzia Ric. 2019 n. 01773 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -2- l’omessa preventiva autorizzazione del Prof. Natale, dipendente dell’Università del Salento, ad espletare incarico esterno per il consorzio Uni.Versus-CSEI. 2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 28.05.2018 n. 2038 accoglieva il gravame: rilevato che nella vicenda storica in esame sia pacificamente intervenuta la prescritta autorizzazione per le prestazioni esterne del Prof. Natale dall’Amministrazione di appartenenza, sebbene successivamente allo svolgimento delle stesse,la ratio dell’autorizzazione consiste nell’esigenza di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto tra l’interesse del privato richiedente e quello della P.A.destinataria. E’, allora, evidente che tale accertamento, così come può essere eseguito ex ante a maggior ragione possa essere effettuato ex post, «ora per allora», alla luce dell’attività professionale concretamente svolta dal richiedente e dei compensi da lui effettivamente percepiti. Il sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione in sanatoria consente di escludere l’integrazione dell’illecito per cui è causa. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico motivo. Resta intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9 del d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto dei profili di buon andamento dell’Amministrazione (art.97, comma 2, Cost.), del principio di esclusività della prestazione lavorativa (art. 98 Cost.), del dato testuale («previa autorizzazione»), nonché della giurisprudenza amministrativa Ric. 2019 n. 01773 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -3- già intervenuta in materia. Dal complesso quadro normativo e giurisprudenziale emerge la volontà del legislatore, riassumibile nella salvaguardia dell’interesse generale al funzionamento dei pubblici uffici. La corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a negare validità ed efficacia all’autorizzazione resa ora per allora, nella consapevolezza che la logica del «fatto compiuto» comporta il sostanziale ed irrimediabile pregiudizio dell’interesse protetto. 1.1. Il motivo è fondato. In un caso strettamente connesso alla presente controversia, questa Corte ha già avuto modo di precisare che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente (Cass. Sez. 2, n. 1623 del 19.01.2022 - Rv. 663796 - 01) . 2. In accoglimento del motivo di ricorso deve essere cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che si adeguerà nel decidere ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 01773 sez. S2 -ud. 07-03-2023 -4- P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presen