Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 45474/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aquila avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 13 luglio 2021, con il quale era dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 maggio 2017, irrevocabile 1'11 maggio 2017, nonché rideterminata nel quantum da tre anni a un anno.

Il giudici specializzati hanno desunto la perico!osftà seci.2!t -2 d DelPAquila - il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori (si occupava, invero, del reimpiego in attività imprenditoriali delle risorse economiche del clan di camorra Mallardo, di cui il fratello Giuseppe era esponente di spicco) - in primo luogo dalla negativa biografia giudiziaria, dalla pervicace protrazione dell'attività criminosa (dal 1994 al 2009) sino al momento della privazione della libertà personale, dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Sono stati, inoltre, valorizzati in senso confermativo della attualità della pericolosità: i) il ritorno in famiglia e nei luoghi teatro delle condotte illecite; ii) la segnalata perdurante operatività del clan di appartenenza e lo sfavorevole contesto socio- ambientale di riferimento (due fratelli coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria, uno dei quali con posizione di vertice); iii) l'assoluta mancanza di revisione critica dell'allarmante trascorso criminale, tema costantemente eluso con gli educatori, sia con riferimento al proprio ruolo, sia a quello dei germani.

Conseguentemente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta tenuta da Dell'Aquila in libertà, ciò tanto più poiché si tratta del medesimo contesto territoriale dove sono stati perpetrati i delitti definitivamente attribuitigli.

2. [OSCURATO:PERSONA]Aquila propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidandolo a un unico, articolato motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha indebitamente sopravvalutato, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico una serie di circostanze, senza tuttavia adeguatamente valutarle, specie con riferimento alla loro capacità di dimostrare l'attuale pericolosità sociale.

Per contro - con motivazione che si limita a richiamare quella del Magistrato di sorveglianza e, dunque, apparente - ha trascurato ulteriori elementi, di segno opposto, quali quelli connessi, rispettivamente all'epoca, remota, di commissione degli illeciti e alla lunga carcerazione; all'intervenuta assoluzione per alcuni fatti- reato, originariamente indicati tra i carichi pendenti; alla condotta positiva e collaborativa tenuta in carcei-e; all' -vcriuta esclusione, con sentenza della Corte di cassazione (Sez. 1 n. 30711 del 2018) allegata al ricorso e in parte in esso trasfusa, del requisito dell'attualità della peitelez:`1 eze:ele conseguente revoca della misura stessa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato, con requisitoria scritta pervenuta il 9 maggio 2022, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, siccome infondato.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati.

Detta verifica dev'essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — e al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato, ma anche di fatti successivi, quali il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (siccome risultante, ad esempio, dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, ha fatto buon governo di tali principi e ha posto a fondamento della conferma del provvedimento del magistrato di sorveglianza l'apprezzamento dei molteplici elementi obiettivi riportati in premessa, non mancando di evidenziare come i semplici indici del decorso del tempo e della condotta ìnframuraria regolare (e tuttavia scevra da effettiva disponibilità al dialogo con i funzionari giuridico-pedagogici) - non siano suscettibili di inficiare la preoccupante portata dei plurimi e gravi elementi negativi sussistenti.

Ha, quindi, chiarito con motivazione non manifestamente illogica, che tali fattori, persistentemente rilevanti per l'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente, non hanno costituito oggetto di valutazione da parte dei giudici della misura di prevenzione, materia ontologicamente diversa da quella della misura di sicurezza, facendone discendere l'ininfluenza dell'avvenuta revoca di detta misura sul tema dell'applicazione della libertà vigilata.

Tale affermazione, del resto, si pone in linea con il principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, pur nell'innegabile connessione fra le corrispondenti valutazioni, mentre la pericolosità cui fa riferimento la disciplina in materia di prevenzione è quella 'sociale' in senso lato, comprendente la predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona, nei cui confronti non si sia raggiunta una prova sicura di reità per un delitto, ricavabile dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustifichino sospetti o presunzioni, quella inerente all'applicazione di una misura di sicurezza è necessariamente comprensiva del collegamento a una affermazione di colpevolezza per determinati reati (v.

Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013, Runfola, Rv. 256924).

Del pari corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale il buon comportamento serbato dal ricorrente durante la detenzione non è stato negletto, ma gli è valso a ottenere una congrua riduzione della durata della misura originariamente applicata in sede di cognizione.

4. In tale contesto, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione che, nel valorizzare elementi asseritamente espressivi di mancanza di pericolosità sociale (quali l'intervenuta assoluzione con riferimento ad alcune accuse originariamente mossegli), non intacca la tenuta logica del provvedimento impugnato.

L'ordinanza censurata appare, infatti, fisiologica espressione della discrezionalità rimessa dal legislatore alla magistratura di sorveglianza che, nel caso in esame, ha fondato la decisione su un apparato argomentativo scevro da fratture razionali o profili di contraddizione, così correttamente interpretando il dettato normativo e qualificando Dell'Aquila alla stregua di soggetto socialmente pericoloso, con conseguente idoneità della sua sottoposízione, al riacquisto della libertà, a un'idonea misura di sicurezza con funzione preventiva e contenitiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aquila avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 13 luglio 2021, con il quale era dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 maggio 2017, irrevocabile 1'11 maggio 2017, nonché rideterminata nel quantum da tre anni a un anno. Il giudici specializzati hanno desunto la perico!osftà seci.2!t -2 d DelPAquila - il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori (si occupava, invero, del reimpiego in attività imprenditoriali delle risorse economiche del clan di camorra Mallardo, di cui il fratello Giuseppe era esponente di spicco) - in primo luogo dalla negativa biografia giudiziaria, dalla pervicace protrazione dell'attività criminosa (dal 1994 al 2009) sino al momento della privazione della libertà personale, dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Sono stati, inoltre, valorizzati in senso confermativo della attualità della pericolosità: i) il ritorno in famiglia e nei luoghi teatro delle condotte illecite; ii) la segnalata perdurante operatività del clan di appartenenza e lo sfavorevole contesto socio- ambientale di riferimento (due fratelli coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria, uno dei quali con posizione di vertice); iii) l'assoluta mancanza di revisione critica dell'allarmante trascorso criminale, tema costantemente eluso con gli educatori, sia con riferimento al proprio ruolo, sia a quello dei germani. Conseguentemente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta tenuta da Dell'Aquila in libertà, ciò tanto più poiché si tratta del medesimo contesto territoriale dove sono stati perpetrati i delitti definitivamente attribuitigli. 2. [OSCURATO:PERSONA]Aquila propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidandolo a un unico, articolato motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha indebitamente sopravvalutato, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico una serie di circostanze, senza tuttavia adeguatamente valutarle, specie con riferimento alla loro capacità di dimostrare l'attuale pericolosità sociale. Per contro - con motivazione che si limita a richiamare quella del Magistrato di sorveglianza e, dunque, apparente - ha trascurato ulteriori elementi, di segno opposto, quali quelli connessi, rispettivamente all'epoca, remota, di commissione degli illeciti e alla lunga carcerazione; all'intervenuta assoluzione per alcuni fatti- reato, originariamente indicati tra i carichi pendenti; alla condotta positiva e collaborativa tenuta in carcei-e; all' -vcriuta esclusione, con sentenza della Corte di cassazione (Sez. 1 n. 30711 del 2018) allegata al ricorso e in parte in esso trasfusa, del requisito dell'attualità della peitelez:`1 eze:ele conseguente revoca della misura stessa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato, con requisitoria scritta pervenuta il 9 maggio 2022, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, siccome infondato. 2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica dev'essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — e al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato, ma anche di fatti successivi, quali il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (siccome risultante, ad esempio, dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986). 3. Il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, ha fatto buon governo di tali principi e ha posto a fondamento della conferma del provvedimento del magistrato di sorveglianza l'apprezzamento dei molteplici elementi obiettivi riportati in premessa, non mancando di evidenziare come i semplici indici del decorso del tempo e della condotta ìnframuraria regolare (e tuttavia scevra da effettiva disponibilità al dialogo con i funzionari giuridico-pedagogici) - non siano suscettibili di inficiare la preoccupante portata dei plurimi e gravi elementi negativi sussistenti. Ha, quindi, chiarito con motivazione non manifestamente illogica, che tali fattori, persistentemente rilevanti per l'accertamento della pericolosità sociale del ricorrente, non hanno costituito oggetto di valutazione da parte dei giudici della misura di prevenzione, materia ontologicamente diversa da quella della misura di sicurezza, facendone discendere l'ininfluenza dell'avvenuta revoca di detta misura sul tema dell'applicazione della libertà vigilata. Tale affermazione, del resto, si pone in linea con il principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, pur nell'innegabile connessione fra le corrispondenti valutazioni, mentre la pericolosità cui fa riferimento la disciplina in materia di prevenzione è quella 'sociale' in senso lato, comprendente la predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona, nei cui confronti non si sia raggiunta una prova sicura di reità per un delitto, ricavabile dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustifichino sospetti o presunzioni, quella inerente all'applicazione di una misura di sicurezza è necessariamente comprensiva del collegamento a una affermazione di colpevolezza per determinati reati (v. Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013, Runfola, Rv. 256924). Del pari corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale il buon comportamento serbato dal ricorrente durante la detenzione non è stato negletto, ma gli è valso a ottenere una congrua riduzione della durata della misura originariamente applicata in sede di cognizione. 4. In tale contesto, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione che, nel valorizzare elementi asseritamente espressivi di mancanza di pericolosità sociale (quali l'intervenuta assoluzione con riferimento ad alcune accuse originariamente mossegli), non intacca la tenuta logica del provvedimento impugnato. L'ordinanza censurata appare, infatti, fisiologica espressione della discrezionalità rimessa dal legislatore alla magistratura di sorveglianza che, nel caso in esame, ha fondato la decisione su un apparato argomentativo scevro da fratture razionali o profili di contraddizione, così correttamente interpretando il dettato normativo e qualificando Dell'Aquila alla stregua di soggetto socialmente pericoloso, con conseguente idoneità della sua sottoposízione, al riacquisto della libertà, a un'idonea misura di sicurezza con funzione preventiva e contenitiv
Sentenza Cassazione n. 45474/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris