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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 26745/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 14836/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 48 4 /20 24 , pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]notificata il 29/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 1191/2016 provvisoriamente esecutivo, il Tribu- nale di Pescara ingiungeva all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SYNERGO) –società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara – della somma di € 3.244.605,34, pari all ' ammontare del credito vantato per i servizi resi in virtù del contratto del 14 /10/ 2011, stipulato con la ASL ela Regione Abruzzo.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 528/2022, accoglieva l'opposizione promossa dall'ASL e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.

La SYNERGO proponeva appello avverso tale sentenza, chieden- done l'integrale riforma sulla base di plurimi motivi di gravame.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 484/2024, riget- tava l'impugnazione, affermando che SYNERGO aveva effettuato prestazioni sanitarie superiori al limite contrattuale e che una tale eccedenza non potevaessere in alcun caso corrisposta.

Avverso tale sentenza, la SYNERGO ha proposto ricorso in cas- sazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara si è difesa con controri- corso, formulando anche due motivi di ricorso incidentale.

La SYNERGO ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato in data 13/06/2025 un'istanza con- giunta di sospensione del processo e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio, fissata per il giorno 10/07/ 2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transat- tivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già formulata, al fine di pervenire a un bonario componi- mentodella vertenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, nonché 1346 c.c. e 1374 c.c., in relazione al contratto concluso il 14/10/2011, nonché illogicità della motivazione e viola- zione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea interpretazione del contratto menzionato.

Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1418 e 1421 c.c., non- ché 3 e 32 Cost., per mancata declaratoria di ufficio della nullità delle clausole interpretate come ponenti un limite invalicabile di spesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non resi- denti.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., dell'art. 2041 c.c. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexies d.lgs. n. 502/1991 e dell'art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997, in relazione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione all'art. 360, n. 1), c.p.c. 3.Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, formulata da entrambe le parti, al fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/ 2025.

P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 14836/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 48 4 /20 24 , pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]notificata il 29/04/2024. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 1191/2016 provvisoriamente esecutivo, il Tribu- nale di Pescara ingiungeva all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SYNERGO) –società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara – della somma di € 3.244.605,34, pari all ' ammontare del credito vantato per i servizi resi in virtù del contratto del 14 /10/ 2011, stipulato con la ASL ela Regione Abruzzo. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 528/2022, accoglieva l'opposizione promossa dall'ASL e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio. La SYNERGO proponeva appello avverso tale sentenza, chieden- done l'integrale riforma sulla base di plurimi motivi di gravame. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 484/2024, riget- tava l'impugnazione, affermando che SYNERGO aveva effettuato prestazioni sanitarie superiori al limite contrattuale e che una tale eccedenza non potevaessere in alcun caso corrisposta. Avverso tale sentenza, la SYNERGO ha proposto ricorso in cas- sazione, affidato a tre motivi di impugnazione. L'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara si è difesa con controri- corso, formulando anche due motivi di ricorso incidentale. La SYNERGO ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato in data 13/06/2025 un'istanza con- giunta di sospensione del processo e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio, fissata per il giorno 10/07/ 2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transat- tivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già formulata, al fine di pervenire a un bonario componi- mentodella vertenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, nonché 1346 c.c. e 1374 c.c., in relazione al contratto concluso il 14/10/2011, nonché illogicità della motivazione e viola- zione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea interpretazione del contratto menzionato. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1418 e 1421 c.c., non- ché 3 e 32 Cost., per mancata declaratoria di ufficio della nullità delle clausole interpretate come ponenti un limite invalicabile di spesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non resi- denti. Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., dell'art. 2041 c.c. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexies d.lgs. n. 502/1991 e dell'art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997, in relazione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione all'art. 360, n. 1), c.p.c. 3.Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, formulata da entrambe le parti, al fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/ 2025. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 26745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris