CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](bato avviso alle partià‘ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, IACONI Diego lamentando la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod proc pen. 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il