CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 22816/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] già Comune di Roma, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Tempio di Giove 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 106 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2176/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione avverso il DI con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] di una somma di danaro a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato dalla seconda alla prima per l'acquisto di un immobile del Comune di Roma. L'Alma era stata aggiudicataria dell'immobile a seguito di asta pubblica, ma il rogito non era stato stipulato per sopravvenuta revoca della delibera del Consiglio Comunale con la quale il bene era stato posto in vendita. Il Tribunale di Roma revocò il DI, condannò Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione del menzionato deposito cauzionale, ma respinse la domanda di Alma al pagamento) degli interessi sia a titolo corrispettivo, sia a titolo compensativo, sia per il ritardo, in assenza di messa in mora. Propose appello in via principale Alma, quanto agli interessi che il primo giudice le aveva negato. Propose appello incidentale Risorse per Roma, dolendosi che il primo giudice l'avesse condannata alla restituzione della cauzione, benché vi avesse già provveduto (a seguito di ordinanza ex art. 186 bis,) il Comune di Roma. La Corte d'appello di Roma respinse il gravame principale ed, in accoglimento di quello incidentale, accolse l'opposizione di Risorse per Roma, revocò il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che la materia del contendere tra Alma e [OSCURATO:PERSONA] era cessata con esclusivo riferimento al pagamento della somma capitale; respinse la domanda di pagamento degli interessi su detta somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione srl attraverso tre motivi. Rispondono con controricorso sia Risorse per [OSCURATO:SOCIETA], sia [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che:il primo motivo censura il punto della sentenza impugnata nel quale — in accoglimento dell'appello incidentale di Risorse per Roma — risulta accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, sul presupposto che essa aveva agito quale mandataria con rappresentanza del Comune di Roma. 11 motivo è inammissibile siccome introduce una serie di circostanze di fatto proposte in generico contrasto con la tesi del giudice d'appello, il quale ha dedotto la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] sia da atti depositati in giudizio (l'avviso d'asta e l'attestazione del deposito cauzionale, nei quali Risorse per Roma è definita mandataria con rappresentanza del Comune), sia dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio non aveva contestato la propria legittimazione , per di più, aveva eseguito l'ordinanza resa ex art. 186 bis dal primo giudice. Il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che fossero dovuti sia gli interessi corrispettivi (perché espressamente esclusi dal disciplinare di gara), sia gli interessi compensativi e moratori (perché trattasi di debito di valuta che esclude l'invocata applicabilità dell'art. 2041 cc e perché neppure richiesti nella fattispecie). Psso è altrettanto inammissibile, siccome le ragioni poste a fondamento dalla ricorrente sono tanto generiche quanto incomprensibili nella loro cripticità lessicale. d ogni buon conto, la sentenza è sul punto immune da vizi logico-giuridici. Il terzo motivo censura la sentenza per nullità (benché nell'intestazione faccia riferimento alla violdzione di legge) ai sensi degli artt. 112 e 115 cpc. riguardo, non è neppure esplicito a quale statuizione del provvedimento impugnato sia fatto riferimento e quale sia il rimprovero ad esso mosso. infatti, il motivo esordisce con la distinzione tra i due rapporti (quello tra Alma e Risorse per Roma e quello tra Alma e Comune di Roma) per dire: quanto al primo rapporto, che Alma aveva prima invitato RPR a restituire la somma con gli interessi e, poi, aveva proposto istanza monitoria avente lo stesso oggetto; quanto al secondo rapporto, che ;Urna, nel costituirsi nel giudizio d'opposizione, aveva chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio del Comune di Roma richiesta da RPR e di condannarlo in solido con RPR alla restituzione della somma e relativi interessi (conclusioni tenute ferme nel corso del giudizio). Ciò premesso, il motivo lamenta che la sentenza abbia, per un verso, respinto la domanda proposta contro il Comune e, per altro verso, disatteso la domanda contro [OSCURATO:PERSONA] perché proposta senza specificare la natura corrispettiva, compensativa o moratoria degli interessi. -1.riche in questo caso il tenore della censura è oscuro: vi si sostiene che "Tali valnta.zioni, di carattere soggettivo, peccano .... di incongrnen.;a con il quadro deduttivo e probatotio, che ha carattelivato il doppio grado de/processo". Anche questo motivo (che va altrettanto dichiarato inammissibile) non solo non coglie la ragione della sentenza impugnata ma neppure esprime alcuna compiuta censura del provvedimento impugnato, il quale con motivazione logica e giuridicamente corretta spiega che: il DI era stato chiesto, emesso e notificato a RPR; solo con la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] (da parte di RPR) si estese a quest'ultima la richiesta di corresponsione della somma capitale e degli interessi; di questi, \Ama neppure esplicito la natura corrispettiva (peraltro, non dovuti per espressa disposizione del disciplinare di gara), moratoria o compensativa; l'atto di chiamata in causa del Comune — notificato non da Alba, bensì da RPR — non poteva essere considerato atto di costituzione in mora, siccome non proveniente dal creditore (Alma). Ragioni, queste, per le quali il giudice d'appello ha respinto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione degli interessi sulla somma versata. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto-ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez, U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. \i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente irincipahl dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl