CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato ,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma di cui al procedimento n.12295/2019 depositato il 20/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28237/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21661/2026Data pubblicazione 25/06/20261.Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibileil ricorso ex art. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] Italiana inliquidazione coatta amministrativa redatto dal [OSCURATO:PERSONA] parte in cui veniva esclusa l’ammissione del credito fatto valere dalricorrente per mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dellaretribuzione per un totale di € 36.722,59, in collocazione privilegiata exart. 2751, comma 1 bis n. 2, c.c.1.1.Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 27/2/2019, era tardivo in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018 e ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata decorreva il termine di trenta giorni per proporre opposizione allostato passivo.1.2 Reputava che non aveva alcun valore ed efficacia giuridica l’ulteriorecomunicazione da parte del Commissario liquidatore dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] allegale del creditore della copia conforme dello stato passivo e che eraerroneo l’avviso, contenuto nella comunicazione, che da quella datasarebbero decorsi i termini previsti dall’art 98 l.fall.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato ad un unico motivo; la procedura ha svolto difese concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo d’impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che, aifini della valutazione della tempestività del ricorso per opposizione allostato passivo, la comunicazione rilevante per il calcolo del termine deitrenta giorni di cui all’art. 99 l.fall non era quella del 15/1/2019, in quantoNumero registro generale 28237/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21661/2026Data pubblicazione 25/06/2026effettuata mediante deposito in cancelleria , pur avendo il Maggi , con ladomanda di ammissione allo stato passivo eletto domicilio presso il propriodifensore ma quella del 5/2/2019 , data di recapito presso il difensore delricorrente dell’avviso di deposito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stato passivo incancelleria.2 Il motivo è fondato.2.1 Il ricorrente ha allegato (e documentalmente provato) che l’avviso dideposito in cancelleria dello stato passivo del 15/1/2019 non fucomunicato, in tale data, al ricorrente, né presso lo studio legale dove ilcreditore aveva eletto domicilio con la domanda di ammissione allo statopassivo, né presso la propria residenza, ma fu depositato in cancelleria;solo in data 5/2/2019 la pec fu inviata allo studio del difensoredomiciliatario.2.2 Ne consegue che il dies a quo per il termine ex art. 98 l.fall. vaindividuato nel 5/2/2019 e il ricorso, depositato in data 27/2/2019, comeaccertato dallo stesso Tribunale, è tempestivo.2.3 Tale accertamento esime il Collegio dall’affrontare l’ulteriorequestione, oggetto di numerosi procedimenti scrutinati da questa Corteconcernenti identiche vicende ( cfr. Cass.nn. 34821/2022 , 9976,9980,9992, 10002 ,10003, 13058 ,13060 del 2026), della inidoneità, ai finidella valutazione della tempestività del ricorso per opposizione allo statopassivo, della comunicazione del 15/1/2019, che si riferiva al progetto distato passivo ex art. 95 l.fall., con possibilità del creditore di proporreosservazioni, decorrendo il termine dal successivo avviso, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con il quale veniva trasmessa a ciascun creditore copia conforme integraledello stato passivo, come depositato in cancelleria e reso esecutivo eespressa notizia che da tale data sarebbero decorsi i termini di cui all’art.99 l.fall.Numero registro generale 28237/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21661/2026Data pubblicazione 25/06/20263 Il ricorso va accolto con la cassazione del decreto impugnato e rinviodella causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2026Il Presidente