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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04585/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/12/2019 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, in data 11/10/2011, con la quale - per quanto qui rileva - MASCOLO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il MASCOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con il reato irrevocabilmente giudicato con sentenza 19/05/2019 dalla stessa Corte barese.

Si censura la sentenza per aver eluso la richiesta ritenendo decisiva la mancata allegazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva nel 2014 ritenuto avvinto dalla continuazione il reato di cui alla sentenza del 19/05/2019 con altri reati oggetto di altro giudizio definitosi in data 25/11/2011.

Si osserva, in particolare, che la Corte d'Appello aveva abdicato alla sua funzione di valutare autonomamente la sussistenza della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e quello di cui alla sentenza 19/05/2019, indipendentemente da quanto ritenuto in sede esecutiva: sussistenza che poteva evincersi dall'omogeneità del titolo di reato, dalla prossimità temporale e dal fatto che i due episodi erano originariamente parte di un più ampio procedimento per associazione per delinquere e per altre rapine, definito come detto con sentenza di 25/11/2011 sempre della Corte d'Appello di Bari.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza del 25/11/2011.

Si premette che tale pronuncia era divenuta irrevocabile nelle more del giudizio di appello, ciò che aveva indotto a formulare la richiesta di continuazione all'udienza conclusiva: si censura quindi la sentenza per aver motivato in termini analoghi a quelli già esposti, pur essendo l'ordinanza del 2014 acquisibile con i poteri di cui all'art. 603 cod.

Pen. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.

Si censura la sentenza per non aver operato la verifica in concreto della pericolosità del MASCOLO, essendovi stato solo un riferimento ai precedenti e alla misura di prevenzione irrogata al ricorrente a distanza di anni: ben potendo la rapina oggetto del procedimento aver costituito una ricaduta occasionale nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione» (Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808;2 in senso conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977, la quale ha tra l'altro precisato, in motivazione, che l'onere posto a carico dell'imputato è volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva).

È evidente che tale principio, reiteratamente affermato in relazione alla necessità, per l'istante, di allegare le sentenze relative alla richiesta di continuazione, deve a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la mancata allegazione ha ad oggetto il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stata riconosciuta la continuazione tra il reato oggetto della istanza originaria (primo motivo dell'odierno ricorso) e quelli giudicati in altro più complesso procedimento (secondo motivo).

D'altra parte, la difesa non ha in alcun modo chiarito le ragioni della mancata produzione di tale provvedimento alla Corte procedente, che certo avrebbe dovuto valutare la richiesta di continuazione tenendo adeguatamente conto della pregressa pronuncia del Giudice dell'esecuzione, che aveva medio tempore riconosciuto la continuazione tra i reati cui si riferiva l'istanza alla base dell'odierno ricorso.

3. Manifestamente infondata è la residua censura.

La Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, ha ritenuto l'episodio oggetto del presente giudizio sintomatico di maggiore pericolosità, tenuto conto dei precedenti e della pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Tale valutazione non può ritenersi vulnerata - anche alla luce di quanto emerso in ordine ai plurimi episodi per cui è stata richiesta l'applicazione della continuazione - dall'assunto difensivo, del tutto apodittico, secondo cui la rapina oggetto del procedimento poteva costituire "una ricaduta occasionale del MASCOLO" (cfr. pag. 10 del ricorso).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14) dicembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/12/2019 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, in data 11/10/2011, con la quale - per quanto qui rileva - MASCOLO Francesco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il MASCOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con il reato irrevocabilmente giudicato con sentenza 19/05/2019 dalla stessa Corte barese. Si censura la sentenza per aver eluso la richiesta ritenendo decisiva la mancata allegazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva nel 2014 ritenuto avvinto dalla continuazione il reato di cui alla sentenza del 19/05/2019 con altri reati oggetto di altro giudizio definitosi in data 25/11/2011. Si osserva, in particolare, che la Corte d'Appello aveva abdicato alla sua funzione di valutare autonomamente la sussistenza della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e quello di cui alla sentenza 19/05/2019, indipendentemente da quanto ritenuto in sede esecutiva: sussistenza che poteva evincersi dall'omogeneità del titolo di reato, dalla prossimità temporale e dal fatto che i due episodi erano originariamente parte di un più ampio procedimento per associazione per delinquere e per altre rapine, definito come detto con sentenza di 25/11/2011 sempre della Corte d'Appello di Bari. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza del 25/11/2011. Si premette che tale pronuncia era divenuta irrevocabile nelle more del giudizio di appello, ciò che aveva indotto a formulare la richiesta di continuazione all'udienza conclusiva: si censura quindi la sentenza per aver motivato in termini analoghi a quelli già esposti, pur essendo l'ordinanza del 2014 acquisibile con i poteri di cui all'art. 603 cod. Pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Si censura la sentenza per non aver operato la verifica in concreto della pericolosità del MASCOLO, essendovi stato solo un riferimento ai precedenti e alla misura di prevenzione irrogata al ricorrente a distanza di anni: ben potendo la rapina oggetto del procedimento aver costituito una ricaduta occasionale nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi di ricorso, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione» (Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808;2 in senso conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977, la quale ha tra l'altro precisato, in motivazione, che l'onere posto a carico dell'imputato è volto ad impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva). È evidente che tale principio, reiteratamente affermato in relazione alla necessità, per l'istante, di allegare le sentenze relative alla richiesta di continuazione, deve a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la mancata allegazione ha ad oggetto il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stata riconosciuta la continuazione tra il reato oggetto della istanza originaria (primo motivo dell'odierno ricorso) e quelli giudicati in altro più complesso procedimento (secondo motivo). D'altra parte, la difesa non ha in alcun modo chiarito le ragioni della mancata produzione di tale provvedimento alla Corte procedente, che certo avrebbe dovuto valutare la richiesta di continuazione tenendo adeguatamente conto della pregressa pronuncia del Giudice dell'esecuzione, che aveva medio tempore riconosciuto la continuazione tra i reati cui si riferiva l'istanza alla base dell'odierno ricorso. 3. Manifestamente infondata è la residua censura. La Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, ha ritenuto l'episodio oggetto del presente giudizio sintomatico di maggiore pericolosità, tenuto conto dei precedenti e della pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Tale valutazione non può ritenersi vulnerata - anche alla luce di quanto emerso in ordine ai plurimi episodi per cui è stata richiesta l'applicazione della continuazione - dall'assunto difensivo, del tutto apodittico, secondo cui la rapina oggetto del procedimento poteva costituire "una ricaduta occasionale del MASCOLO" (cfr. pag. 10 del ricorso). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14) dicembre 2021 I
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