CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 25242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAsentite(le conclusioni del PG , C3Z:Nn À..‘N;Z. n <M) [OSCURATO:PERSONA] ^è. ••:, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nelle forme della detenzione domiciliare, da svolgersi nello Stato di residenza (Olanda) formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale - pur ritenendo la domanda astrattamente ammissibile, mostrando di prestare in ossequio all'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità, ormai consolidato sul punto, che ha citato nel provvedimento - l'ha rigettata evidenziando l'impossibilità di svolgere le doverose verifiche per mancata collaborazione dello Stato estero che, pur a seguito di sollecitazioni, non aveva fatto conoscere gli esiti della richiesta istruttoria. Ha osservato, inoltre, l'impossibilità di procrastinare sine die la procedura attivata e, d'altro canto, segnalato la circostanza che non risultava che il condannato si fosse in qualche modo attivato nello Stato di residenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce - con due distinti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti applicativi della misura alternativa invocata. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare i risultati della relazione Uepe del 22 giugno 2023, dalla quale risulta che Ferati svolge regolari colloqui con il servizio che, anche sulla scorta della documentazione offerta in visione, ha ritenuto sussistenti gli elementi per valutare positivamente l'istanza de qua. Sarebbe, dunque, errata la decisione del Tribunale che fa dipendere l'accesso alla misura alternativa dalla collaborazione dello Stato estero che non avrebbe risposto ai solleciti relativi all'esito dell'istruttoria; circostanza peraltro che la difesa ritiene sia verosimilmente da ricondursi ad un errore in cui sarebbe incorso lo stesso Giudice specializzato nelle note di sollecito allo Stato estero, con l'indicazione di un errata data di udienza, ossia quella già celebrata in luogo di quella da celebrarsi a seguito di rinvio. Censura, poi, l'illogicità della motivazione in punto di affermata prevalenza dell'interesse dello Stato italiano alla celere definizione della procedura in tempi ragionevoli, rispetto a quello del condannato di vedersi riconosciuto l'accesso alla misura alternativa. L'ordinanza sarebbe, per tali ragioni, meritevole di annullamento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, intervenuto con requisitoria scritta in data 23 gennaio 2024, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Non è superfluo premettere come il precedente orientamento della Corte, secondo il quale la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale dovesse svolgersi, in via continuativa, all'interno del territorio nazionale e non in un Paese estero - affermato sul presupposto che gli uffici di esecuzione penale esterna potessero svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per la sua specifica natura, detta attività non fosse ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 e in senso conforme Sez. 7, n. 34747 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Calanna, Rv. 264445; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027) - sia stato ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, pervenuta alla opposta soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. In seguito all'entrata in vigore di tale decreto legislativo si è, infatti, ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807; Sez. 1, n. 169542 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ciò in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc. Ciò premesso, la richiesta di Ferati di eseguire la misura alternativa in Olanda, ove è residente, non trova alcun impedimento sul piano normativo, come del resto affermato nello stesso provvedimento impugnato. 3. La disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all'estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero in cui la misura deve essere eseguita, cui è demandato - tra gli altri - il compito di verificare se l'interessato abbia prestato la necessaria collaborazione per dare corso al relativo procedimento. E' stato correttamente posto in risalto come, per un verso, «la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto dell'attribuzione allo Stato di esecuzione», chiarendosi altresì che «permane l'obbligo, a pena d'inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen.)» e che «l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta» (così in Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Questa Corte ha altresì condivisibilmente precisato (Sez. 1, n. 14799 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.nn.) che la possibilità che, nella fase istruttoria, l'Ufficio esecuzione penale esterna compia in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alle determinazioni del Tribunale di sorveglianza non è preclusa dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura alternativa alla detenzione venga eseguita non in Italia, ma in altro Stato dell'Unione europea. Le richieste e le informazioni provenienti dall'interessato potranno consentire di riscontrare quel collegamento effettivo e quelle condizioni di sperimentazione trattamentale nello Stato estero che debbono essere scrutinati in sede di ammissione dell'affidamento in prova conformemente alle sue finalità. In questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria - e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'accoglimento della richiesta - di un particolare comportamento collaborativo dell'interessato. Esso può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che però rimane estraneo all'ambito dell'individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze. Le attività successive alla decisione in ordine all'esecuzione dell'affidamento in prova all'estero sono regolate, come per le altre misure, dal quadro delle previsioni contenute dal d.lgs. n. 38 del 2016 e non riguardano la pronunzia da adottare secondo le disposizioni di legge. 4. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai principi suindicati e ha escluso di poter formulare la doppia prognosi richiesta dall'art. 47 Ord. pen. (dunque neppure prospettando la possibilità di ammettere il condannato, in thesi meritevole, alla misura alternativa da eseguirsi in territorio italiano), non già in ragione di un comportamento non collaborativo tenuto dal condannato (che, al contrario, è risultato in costante contatto con l'Uepe che ha conseguentemente espresso parere favorevole alla misura alternativa), bensì sulla mera scorta di un asserita mancata collaborazione dello Stato estero, plausibilmente causata - come documentato dal ricorrente - dall'imprecisione della data di udienza indicata nelle note di sollecito allo Stato estero. 5. Da quanto sopra esposto discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo