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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23304/2026

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Delogu;ricorrentecontroManfredonia;controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 5834/2024 depositata il 19 settembre 2024 dellaCorte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/20261. ─ CIA – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Roma deducendo di averoperato sin dal 1970 quale concessionaria [OSCURATO:PERSONA] nell’area della Sardegnameridionale, in forza di contratti di concessione per distribuzione,assistenza e vendita di veicoli e ricambi a marchio [OSCURATO:PERSONA].

Ha esposto che2011, con effetti dal 1 giugno 2013, e che, confidando nella continuitàdel rapporto, essa CIA aveva effettuato investimenti anche medianteun finanziamento bancario di euro 1.500.000,00.

Ha riferito che,all’inizio di ottobre 2013, [OSCURATO:SOCIETA] aveva annunciato e poiformalizzato, con lettera del 4 ottobre 2013, il recesso dai contratti, concessazione degli stessi nel novembre 2015 (applicando, al riguardo, iltermine di preavviso di ventiquattro mesi ex art. 23 del contratto):recesso cui CIA si era opposta con raccomandata del 12 dicembre 2013,prospettando un ingiustificato favor per altra concessionaria,[OSCURATO:SOCIETA]..

Alla scadenza del preavviso (6 novembre 2015) FordItalia aveva interrotto l’esecuzione del rapporto, estromettendo CIA daisistemi informatici e comunicandole la fuoriuscita dalla rete autorizzata.CIA ha inoltre dedotto di aver richiesto, nell’ottobre 2015, e ottenuto,automobilistica l’attività di riparazione, carrozzeria autorizzata erivendita di ricambi: [OSCURATO:SOCIETA] aveva tuttavia ostacolato anchel’attuazione di tale nuovo rapporto (con ritardi nei pagamenti eriduzione delle linee di credito tramite FCE Bank PLC) e contribuitoall’estromissione dell’attrice dal consorzio ricambi «Sincro», invitando,inoltre, i concessionari [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dall’accettare ordini di veicolinuovi da clienti finali procurati da CIA quale intermediario.CIA ha quindi dedotto l’illiceità delle condotte di [OSCURATO:SOCIETA] sottoplurimi profili (abuso di dipendenza economica con invocata nullità delleclausole di recesso ex art. 9 l. n. 192/1998; violazione dei principi dicorrettezza e buona fede e abuso del diritto; responsabilitàSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026precontrattuale ex art. 1337 c.c.; violazioni antitrust e concorrenzasleale; inadempimento contrattuale e discriminazione rispetto ad altriconcessionari).

Ha contestato, tra l’altro, l’addebito di contributipubblicitari asseritamente non dovuti (per gli anni 2012-2014),l’esistenza di errori nel calcolo dei margini variabili, l’imposizione diobiettivi di vendita non concordati, l’assegnazione e fatturazione diveicoli non ordinati o difformi, il dirottamento della clientela tramite callcenter verso [OSCURATO:SOCIETA], anche prima della cessazione del rapporto,nonché l’imposizione di acquisto di veicoli danneggiati con oneri a caricodella concessionaria e la richiesta della disponibilità di vetture in usogratuito ai manager [OSCURATO:PERSONA] per vacanze in Sardegna.

CIA ha inoltreallegato di aver subìto ingenti danni, quantificati mediante periziatecnico-contabile, e ha concluso chiedendo di: dichiarare la nullità delleclausole di cui agli artt. 23 e 24 dei contratti di concessione; accertarela responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per i gravi inadempimenti commessi incostanza di rapporto, nonché per abuso di dipendenza economica,abuso di posizione dominante, abuso del diritto, concorrenza sleale eviolazione dei principi di buona fede e correttezza; condannare lasocietà convenuta a corrispondere all’attrice la somma complessiva dieuro 11.271.618,05 a titolo di risarcimento danni; disporre la misuraaccessoria della pubblicazione della sentenza.domande attrici e spiegando una domanda riconvenzionale direttaall'accertamento della responsabilità di CIA per alcuni specificiinadempimenti riferiti ai tre contratti di riparatore autorizzato,carrozzeria autorizzata e rivenditore autorizzato di ricambi stipulati trale medesime parti nel novembre del 2015 (successivamente alloscioglimento del precedente rapporto di concessione di vendita), eprecisamente: il mancato pagamento a FCE Bank, cessionario delcredito di essa convenuta, dell’importo complessivo di euro 93.359,08per debiti scaduti maturati da CIA durante l’esecuzione del contratto diSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026concessione, al cui pagamento la convenuta aveva subordinato ilproprio consenso alla stipulazione del contratto di riparatoreautorizzato; il mancato pagamento ad essa [OSCURATO:SOCIETA] dell’importocomplessivo di euro 13.224,54 relativo a debiti scaduti e maturati daCIA durante l’esecuzione dei contratti di riparatore autorizzato,carrozzeria autorizzata e rivenditore autorizzato di ricambi;l’inadempimento all’obbligazione di cui alla clausola 4.2 del contratto diriparatore autorizzato che faceva divieto al riparatore di rivendereautoveicoli [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, in esito al giudizio di primo grado, harespinto tutte le domande proposte dall’attrice e, in accoglimento delladomanda riconvenzionale della convenuta, ha dichiarato che CIA si eraresa inadempiente alle obbligazioni relative al contratto di riparatoreautorizzato, al contratto di carrozzeria autorizzata e al contratto dirivenditore di parti di ricambio ed accessori stipulati con [OSCURATO:SOCIETA] indata 10 novembre 2015.2. — CIA ha impugnato detta pronuncia e, nella resistenza di FordItalia, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2024,ha respinto il gravame.La Corte territoriale ha in sintesi reputato infondato il primomotivo di appello, con cui si era dedotta la nullità della sentenza diprimo grado in quanto «emessa formalmente in composizionecollegiale, ma da un Collegio giudicante che risulta esser statodesignato soltanto il giorno nel quale la sentenza è stata emessa» eaffermato, da parte di chi aveva impugnato, essere molto improbabileche la sentenza potesse essere stata emessa «da un collegio designatolo stesso giorno»; ha evidenziato, al riguardo, che la pronuncia di primogrado recava l’indicazione della camera di consiglio e che non risultavacontestata l’esistenza di un provvedimento tabellare sulla formazionedei collegi: sul punto ha giudicato, da ultimo, generico e apodittico ilrilievo secondo cui sarebbe stata impossibile una decisione in cameraSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026di consiglio nel medesimo giorno in cui era stata depositata la minuta.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha poi dichiarato inammissibili ex art. 342 c.p.c. ilsecondo e il terzo mezzo di censura vertenti, rispettivamente, sulrigetto delle domande attrici e sull’accoglimento della domandariconvenzionale della convenuta: la decisione, sul punto, è basata sulfatto che i richiamati motivi di impugnazione risultavano esseresprovvisti di contenuto critico.

Ha infine respinto la domanda ex art. 96c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA].3. — Ricorre per cassazione, con nove motivi, CIA. [OSCURATO:PERSONA] con un controricorso in cui è svolta una impugnazioneincidentale fondata su di un solo motivo.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Quella che segue è la trattazione del ricorso principale.2. — Il primo motivo di tale ricorso oppone la violazione degli artt.50-quater e 161 c.p.c.: la Corte di appello non avrebbe rilevato la nullitàdella sentenza di primo grado per violazione del principio di collegialità«e, conseguentemente, per non avere assunto il giudizio di merito».Assume la società istante che il principio di collegialità, chel’ordinamento ha espressamente previsto per la trattazione, in primogrado, della controversia in esame, insieme alle precise modalitàsarebbero stati totalmente disattesi.Il motivo è inammissibile.Esso investe la decisione assunta dalla Corte di appello sul primomotivo di gravame: motivo con cui si era dedotta la nullità dellasentenza di primo grado per i vizi di cui sarebbe stato affetto ilprocedimento decisorio del Tribunale.Il mezzo sconta anzitutto un difetto di specificità, in quantoomette di riprodurre gli atti processuali o le parti di essi che sonorilevanti ai fini della comprensione e dello scrutinio della propostaSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 5Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026doglianza: segnatamente manca, nello svolgimento del motivo, alcunatrascrizione del provvedimento con cui la causa è stata assunta indecisione, dell’intestazione della sentenza di primo grado e della partedi essa che ne indica i sottoscrittori.

Si rammenta, al riguardo, che ladeduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrenteindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale»(Cass. Sez.

U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del poteredi diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudicedi legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente nonè dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Il motivo è altresì inammissibile in quanto la nullità che qui vienein discorso, comminata dall’art. 50-quater c.p.c., discende dall’adozionedi un modulo decisorio non rispettoso delle regole sulla composizione,collegiale o monocratica, a seconda dei casi, dell’organo giudicante,mentre nel caso in esame non è nemmeno contestato che la sentenzadi primo grado sia stata collegiale; del resto, il Tribunale, nella suadecisione (cfr. pag. 5 della sentenza di appello), ha dato precisaevidenza alla competenza collegiale della sezione per le imprese inconsiderazione della lamentata violazione della normativa antitrust (ilche non avrebbe avuto senso se la sentenza fosse stata deliberata daun organo monocratico) e la Corte di merito ha posto in evidenza chela minuta del relatore fu inviata al presidente del collegio (incombenteche, del pari, non si giustificherebbe affatto nella prospettiva di unadecisione monocratica).Merita aggiungere, comunque, che non appare concludente laSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 6Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026deduzione della ricorrente, secondo cui il collegio sarebbe statodesignato lo stesso giorno in cui il relatore aveva depositato la minuta.Sul punto, la Corte di merito ha chiarito che non può confondersi laformazione del collegio con l’annotazione telematica dell’eventoautomaticamente generata dopo il deposito: «L’elemento dellaannotazione nel fascicolo telematico è da ricondursi ad un c.d. ‘evento’che è automaticamente collegato (per il suo generarsi) al deposito(sempre telematico) della minuta da parte del relatore che, a tal fine eper poter inviare detta minuta in controfirma, deve necessariamentepredisporre (come impongono le specifiche tecniche) nel sistematelematico il collegio giudicante, evento che in ogni caso la cancelleriapoi recepisce, appunto, come tale» (sentenza di appello, pag. 22).

Talepassaggio della decisione, come pure quello in cui si rammenta che lacomposizione dei collegi è preventiva, secondo quanto disposto dagliartt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. (sempre pag. 22) non è statoadeguatamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a sollevaredegli interrogativi che alimenterebbero i suoi dubbi quanto alla tardivacreazione del collegio stesso (pag. 11 del ricorso), ma che non possonocertamente assurgere a prova dell’asserita irregolarità.3. — Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver ammesso le istanze istruttorieformulate da CIA, a sostegno e dimostrazione della propria domanda.La censura riguarda una richiesta di prova orale, un’istanza diconsulenza tecnica e un’istanza di esibizione.Il motivo è inammissibile.Esso non coglie il senso preciso della decisione impugnata.

Conquesta si sono reputati inammissibili il secondo e il terzo motivo diappello in quanto gli appellanti non avevano opposto alla sentenza diprimo grado efficaci argomenti di censura.

Rispetto a tale ratiodecidendi, cui è estraneo l’accertamento nel merito delle contrappostepretese, non vale evidentemente opporre che la Corte territorialeSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 7Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026avrebbe dimostrato «un’eccessiva fiducia nell’operato del Tribunale diprimo grado, confermandone acriticamente e sbrigativamente leconclusioni», mancando di considerare che «la sentenza di primo gradoè gravemente viziata anche e soprattutto per il malgoverno delladocumentazione prodotta in giudizio», né, tantomeno, lamentare laviolazione e falsa applicazione di norme di giudizio sul materialeprobatorio, quali sono le prescrizioni contenute negli artt. 115 e 116c.p.c.: e ciò in quanto tali deduzioni non si mostrano aderenti allapronuncia che è stata resa.

Va evidenziato, in termini generali, che laproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c., il checomporta la statuizione di inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio (cfr: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n.13735).

Con preciso riferimento alla fattispecie che qui interessa, devepoi rammentarsi che nel giudizio di cassazione, i motivi che, a frontedella dichiarazione di inammissibilità del gravame, attinganodirettamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello,senza censurare l’error in procedendo cui questi è incorso, così darimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel meritodelle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilitàdel ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato dellastatuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interessedella parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata (Cass. 11 agosto 2023, n. 24550).4. — Col terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi,per avere la Corte di appello «preso per buona la giustificazione offertadall’intimata (e mai realizzata), laddove ha affermato che il recessocontrattuale è stato giustificato dalla necessità per la [OSCURATO:PERSONA] diriorganizzare la propria rete distributiva».

Si rileva che la ricorrente nelproprio atto di appallo aveva richiamato diversi documenti da cuiSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 8Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026risultava che il mercato era in forte calo, che CIA ottenevacostantemente quote di mercato doppie o anche triple rispetto allamaggior parte delle altre concessionarie italiane e che tutte le previsioniindicavano per gli anni successivi al 2013 (anno in cui [OSCURATO:PERSONA] decisel’estromissione di CIA) una ripresa economica del settore.Il motivo è inammissibile.Ancor prima di rilevare che il mezzo di censura denuncia l’omessoesame di documenti, e non di fatti storici, e di rimarcare che la censuranon si conforma alle modalità con cui va prospettato il vizio di cui all’art.360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7aprile 2014, n. 8054; Cass.11 aprile 2017, n. 9253), deve osservarsiche il motivo in questione presenta la stessa carenza del secondo,mancando di raccordarsi alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza.5. — Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 41 Cost., essendo stato attribuito al detto precettocostituzionale un’interpretazione errata e contraria al suo realesignificato giuridico.Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione dell’art. 111 Cost., avendo la sentenza impugnata trascuratodi considerare che la ricorrente non aveva ottenuto un giusto processodavanti a un giudice parziale e in tempi ragionevoli.Entrambi i motivi, con cui ci si duole del mancato rispetto dinorme costituzionali attinenti ai limiti che si frappongono all’iniziativaimprenditoriale, al giusto processo e alla durata ragionevole di esso,sono inammissibili.Anch’essi non mostrano attinenza rispetto alla decisione diinammissibilità più volte richiamata.

Omettono oltretutto di considerareche la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.(Cass. Sez.

U. 12 novembre 2020, n. 25573; Cass. 15 giugno 2018, n.15879; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708), salvo — ma non è questo ilSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 9Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026caso — che tali norme siano di immediata applicazione (Cass. Sez.

U. 6aprile 2022, n. 11167).6. — Col sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 9 l. n.192/1998, per essere stato fatto malgoverno della disciplina sull’abusodi dipendenza economica.Il settimo mezzo di censura oppone la violazione dell’art. 2 TFUE(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), stante il malgovernodella specifica normativa europea antitrust.Con l’ottavo motivo ci si duole della violazione degli artt. 1175,1337, 1366, 1375 c.c., per l’erronea applicazione delle norme in materiadi buona fede e correttezza contrattuale.I suddetti motivi, come i precedenti, aggrediscono la statuizionedi rigetto della domanda principale di CIA e, trascurando di considerarela ratio decidendi adottata, presentano il medesimo profilo diinammissibilità riscontrato con riguardo ai precedenti mezzi, tranne ilprimo.

È sintomatico, in proposito, che la ricorrente lamenti sia statonegato il rapporto di dipendenza economica, pur essendo stata offertaprova della presenza di alternative economiche, e si sia impropriamenteritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse rispettato la regola di condotta chel’obbligava a comportarsi secondo buona fede: tali deduzioni, come è dichiara evidenza, attengono al merito della controversia, e quindi a unprofilo che la Corte territoriale non ha esaminato.

C’è da aggiungere chel’art. 2 TFUE è norma di rango costituzionale, per cui con riguardo alsettimo motivo va richiamato quanto esposto trattando del quinto.7. — Il nono motivo deduce la violazione degli artt. 1453 ss. c.c.,per avere [OSCURATO:SOCIETA] esercitato arbitrariamente e illegittimamente larisoluzione dei contratti service.

Ci si duole, in sintesi, dell’accoglimentodella domanda riconvenzionale, avendo riguardo ai diversi profili diinadempimento imputati a CIA.Il motivo è inammissibile.Come si è detto, anche il terzo motivo di appello, vertente sullaSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 10Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026predetta domanda riconvenzionale, è stato dichiarato inammissibile.

Ciòemerge nel modo più chiaro nel passaggio della sentenza ove la Cortedistrettuale ha: dapprima rilevato che la ricorrente odierna, nel periodoin cui era parte del rapporto di service, cui era estranea l’attività divendita, aveva «continuato ad operare sotto le apparenti spoglie di unconcessionario autorizzato [OSCURATO:PERSONA] pur non più essendolo, spingendosi finoad alterare la propria insegna, e ad utilizzare la qualifica diconcessionaria al fine di indurre la clientela a ritenerla ancoraappartenente alla rete distributiva (degli autoveicoli) della casaautomobilistica, senza dire che essa si era anche resa responsabile diun mancato pagamento di una somma maturata a proprio debitonell'esecuzione dei contratti service, come da estratto conto mai da essacontestato, nonché di un'ulteriore somma di più rilevante importo cheancorché maturata non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ma della cessionaria deicrediti di questa, costituiva nondimeno un inadempimento dedotto inuna clausola risolutiva espressa dei contratti service [OSCURATO:PERSONA]-CIA»; e quindiaggiunto: «Queste le basi sulle quali ha ragionato il Tribunale,accertando come acclarate le violazioni contrattuali della CIA poste afondamento del recesso, e manca nel gravame, anche per questoaspetto, una reale contro-argomentazione, visto che tutto vienericondotto alla già prospettata tesi dell’abuso, della scorrettezza e dellamala fede, senza spiegare per quale motivo invece le violazioni nonsarebbero state commesse».

Vale, dunque, quanto si è dettoesaminando i precedenti sette motivi del ricorso principale.8. — Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta che ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA] per responsabilità aggravata sia stata respintacon motivazione apparente e non rispettosa della giurisprudenza diquesta S.C..Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha osservato, sul punto, che «nonostante lainfondatezza delle tesi di parte appellante, il loro tenore suggestivoSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 11Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026impedisce di valutarle come abuso del processo, considerato anche chela misura più consistente del gravame ripropone le questioni di meritosulla base di una presunta nullità della sentenza, da escludersi per leragioni suddette».

Tale motivazione, che spiega la ragione per cui ilgravame era consistito, in larga parte, nella sottoposizione, alla Cortedi appello, dell’intero oggetto del giudizio di primo grado — ciò siimponeva, infatti, per l’eventualità dell’accoglimento del primo motivodi impugnazione, posto che la nullità derivante dal mancato rispettodelle norme sulla composizione collegiale dell’organo giudicante nonavrebbe determinato la regressione del giudizio in primo grado (pertutte: Cass. 3 aprile 2023, n. 9224) — si colloca oltre la soglia del«minimo costituzionale» (citt.

Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054) e tanto basta a dar ragione del rigetto del motivo diimpugnazione.

Infatti, l'accertamento della responsabilità aggravata,che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudiziocon mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del meritoe non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Cass. 4 marzo 2022, n. 7222; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337; in sensoconforme, non massimate in CED sul punto, di recente: Cass. 11gennaio 2026, n. 614; Cass. 30 settembre 2025, n. 26461; Cass. 2giugno 2025, n. 14805; Cass. 26 febbraio 2025, n. 4986).9. — Tenuto conto della reciprocità della soccombenza delle partie della diversa portata delle statuizioni impugnate rispetto alla decisionedella Corte di appello nel suo complesso, le spese di giudizio possonoessere compensate in ragione di un quinto e riversate, per il resto, suCIA.10. — Proprio in ragione della soccombenza reciproca deicontendenti non può trovare accoglimento la domanda di condannaproposta in questa sede di legittimità, ex art. 96, comma 3, c.p.c., danel caso di soccombenza reciproca: per tutte, Cass. n. 13 ottobre 2017,Sez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 12Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026n. 24158; Cass. 14 aprile 2016, n. 7409).

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale; compensa per un quinto le spese processuali, liquidate perl’intero in euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agliaccessori di legge, riversandole per il residuo su parte ricorrente; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle due ricorrenti,principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Delogu;ricorrentecontroManfredonia;controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 5834/2024 depositata il 19 settembre 2024 dellaCorte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/20261. ─ CIA – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Roma deducendo di averoperato sin dal 1970 quale concessionaria [OSCURATO:PERSONA] nell’area della Sardegnameridionale, in forza di contratti di concessione per distribuzione,assistenza e vendita di veicoli e ricambi a marchio [OSCURATO:PERSONA]. Ha esposto che2011, con effetti dal 1 giugno 2013, e che, confidando nella continuitàdel rapporto, essa CIA aveva effettuato investimenti anche medianteun finanziamento bancario di euro 1.500.000,00. Ha riferito che,all’inizio di ottobre 2013, [OSCURATO:SOCIETA] aveva annunciato e poiformalizzato, con lettera del 4 ottobre 2013, il recesso dai contratti, concessazione degli stessi nel novembre 2015 (applicando, al riguardo, iltermine di preavviso di ventiquattro mesi ex art. 23 del contratto):recesso cui CIA si era opposta con raccomandata del 12 dicembre 2013,prospettando un ingiustificato favor per altra concessionaria,[OSCURATO:SOCIETA].. Alla scadenza del preavviso (6 novembre 2015) FordItalia aveva interrotto l’esecuzione del rapporto, estromettendo CIA daisistemi informatici e comunicandole la fuoriuscita dalla rete autorizzata.CIA ha inoltre dedotto di aver richiesto, nell’ottobre 2015, e ottenuto,automobilistica l’attività di riparazione, carrozzeria autorizzata erivendita di ricambi: [OSCURATO:SOCIETA] aveva tuttavia ostacolato anchel’attuazione di tale nuovo rapporto (con ritardi nei pagamenti eriduzione delle linee di credito tramite FCE Bank PLC) e contribuitoall’estromissione dell’attrice dal consorzio ricambi «Sincro», invitando,inoltre, i concessionari [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dall’accettare ordini di veicolinuovi da clienti finali procurati da CIA quale intermediario.CIA ha quindi dedotto l’illiceità delle condotte di [OSCURATO:SOCIETA] sottoplurimi profili (abuso di dipendenza economica con invocata nullità delleclausole di recesso ex art. 9 l. n. 192/1998; violazione dei principi dicorrettezza e buona fede e abuso del diritto; responsabilitàSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026precontrattuale ex art. 1337 c.c.; violazioni antitrust e concorrenzasleale; inadempimento contrattuale e discriminazione rispetto ad altriconcessionari). Ha contestato, tra l’altro, l’addebito di contributipubblicitari asseritamente non dovuti (per gli anni 2012-2014),l’esistenza di errori nel calcolo dei margini variabili, l’imposizione diobiettivi di vendita non concordati, l’assegnazione e fatturazione diveicoli non ordinati o difformi, il dirottamento della clientela tramite callcenter verso [OSCURATO:SOCIETA], anche prima della cessazione del rapporto,nonché l’imposizione di acquisto di veicoli danneggiati con oneri a caricodella concessionaria e la richiesta della disponibilità di vetture in usogratuito ai manager [OSCURATO:PERSONA] per vacanze in Sardegna. CIA ha inoltreallegato di aver subìto ingenti danni, quantificati mediante periziatecnico-contabile, e ha concluso chiedendo di: dichiarare la nullità delleclausole di cui agli artt. 23 e 24 dei contratti di concessione; accertarela responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per i gravi inadempimenti commessi incostanza di rapporto, nonché per abuso di dipendenza economica,abuso di posizione dominante, abuso del diritto, concorrenza sleale eviolazione dei principi di buona fede e correttezza; condannare lasocietà convenuta a corrispondere all’attrice la somma complessiva dieuro 11.271.618,05 a titolo di risarcimento danni; disporre la misuraaccessoria della pubblicazione della sentenza.domande attrici e spiegando una domanda riconvenzionale direttaall'accertamento della responsabilità di CIA per alcuni specificiinadempimenti riferiti ai tre contratti di riparatore autorizzato,carrozzeria autorizzata e rivenditore autorizzato di ricambi stipulati trale medesime parti nel novembre del 2015 (successivamente alloscioglimento del precedente rapporto di concessione di vendita), eprecisamente: il mancato pagamento a FCE Bank, cessionario delcredito di essa convenuta, dell’importo complessivo di euro 93.359,08per debiti scaduti maturati da CIA durante l’esecuzione del contratto diSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026concessione, al cui pagamento la convenuta aveva subordinato ilproprio consenso alla stipulazione del contratto di riparatoreautorizzato; il mancato pagamento ad essa [OSCURATO:SOCIETA] dell’importocomplessivo di euro 13.224,54 relativo a debiti scaduti e maturati daCIA durante l’esecuzione dei contratti di riparatore autorizzato,carrozzeria autorizzata e rivenditore autorizzato di ricambi;l’inadempimento all’obbligazione di cui alla clausola 4.2 del contratto diriparatore autorizzato che faceva divieto al riparatore di rivendereautoveicoli [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, in esito al giudizio di primo grado, harespinto tutte le domande proposte dall’attrice e, in accoglimento delladomanda riconvenzionale della convenuta, ha dichiarato che CIA si eraresa inadempiente alle obbligazioni relative al contratto di riparatoreautorizzato, al contratto di carrozzeria autorizzata e al contratto dirivenditore di parti di ricambio ed accessori stipulati con [OSCURATO:SOCIETA] indata 10 novembre 2015.2. — CIA ha impugnato detta pronuncia e, nella resistenza di FordItalia, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2024,ha respinto il gravame.La Corte territoriale ha in sintesi reputato infondato il primomotivo di appello, con cui si era dedotta la nullità della sentenza diprimo grado in quanto «emessa formalmente in composizionecollegiale, ma da un Collegio giudicante che risulta esser statodesignato soltanto il giorno nel quale la sentenza è stata emessa» eaffermato, da parte di chi aveva impugnato, essere molto improbabileche la sentenza potesse essere stata emessa «da un collegio designatolo stesso giorno»; ha evidenziato, al riguardo, che la pronuncia di primogrado recava l’indicazione della camera di consiglio e che non risultavacontestata l’esistenza di un provvedimento tabellare sulla formazionedei collegi: sul punto ha giudicato, da ultimo, generico e apodittico ilrilievo secondo cui sarebbe stata impossibile una decisione in cameraSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026di consiglio nel medesimo giorno in cui era stata depositata la minuta.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha poi dichiarato inammissibili ex art. 342 c.p.c. ilsecondo e il terzo mezzo di censura vertenti, rispettivamente, sulrigetto delle domande attrici e sull’accoglimento della domandariconvenzionale della convenuta: la decisione, sul punto, è basata sulfatto che i richiamati motivi di impugnazione risultavano esseresprovvisti di contenuto critico. Ha infine respinto la domanda ex art. 96c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA].3. — Ricorre per cassazione, con nove motivi, CIA. [OSCURATO:PERSONA] con un controricorso in cui è svolta una impugnazioneincidentale fondata su di un solo motivo. Entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Quella che segue è la trattazione del ricorso principale.2. — Il primo motivo di tale ricorso oppone la violazione degli artt.50-quater e 161 c.p.c.: la Corte di appello non avrebbe rilevato la nullitàdella sentenza di primo grado per violazione del principio di collegialità«e, conseguentemente, per non avere assunto il giudizio di merito».Assume la società istante che il principio di collegialità, chel’ordinamento ha espressamente previsto per la trattazione, in primogrado, della controversia in esame, insieme alle precise modalitàsarebbero stati totalmente disattesi.Il motivo è inammissibile.Esso investe la decisione assunta dalla Corte di appello sul primomotivo di gravame: motivo con cui si era dedotta la nullità dellasentenza di primo grado per i vizi di cui sarebbe stato affetto ilprocedimento decisorio del Tribunale.Il mezzo sconta anzitutto un difetto di specificità, in quantoomette di riprodurre gli atti processuali o le parti di essi che sonorilevanti ai fini della comprensione e dello scrutinio della propostaSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 5Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026doglianza: segnatamente manca, nello svolgimento del motivo, alcunatrascrizione del provvedimento con cui la causa è stata assunta indecisione, dell’intestazione della sentenza di primo grado e della partedi essa che ne indica i sottoscrittori. Si rammenta, al riguardo, che ladeduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrenteindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale»(Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del poteredi diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudicedi legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presupponecomunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente nonè dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).Il motivo è altresì inammissibile in quanto la nullità che qui vienein discorso, comminata dall’art. 50-quater c.p.c., discende dall’adozionedi un modulo decisorio non rispettoso delle regole sulla composizione,collegiale o monocratica, a seconda dei casi, dell’organo giudicante,mentre nel caso in esame non è nemmeno contestato che la sentenzadi primo grado sia stata collegiale; del resto, il Tribunale, nella suadecisione (cfr. pag. 5 della sentenza di appello), ha dato precisaevidenza alla competenza collegiale della sezione per le imprese inconsiderazione della lamentata violazione della normativa antitrust (ilche non avrebbe avuto senso se la sentenza fosse stata deliberata daun organo monocratico) e la Corte di merito ha posto in evidenza chela minuta del relatore fu inviata al presidente del collegio (incombenteche, del pari, non si giustificherebbe affatto nella prospettiva di unadecisione monocratica).Merita aggiungere, comunque, che non appare concludente laSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 6Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026deduzione della ricorrente, secondo cui il collegio sarebbe statodesignato lo stesso giorno in cui il relatore aveva depositato la minuta.Sul punto, la Corte di merito ha chiarito che non può confondersi laformazione del collegio con l’annotazione telematica dell’eventoautomaticamente generata dopo il deposito: «L’elemento dellaannotazione nel fascicolo telematico è da ricondursi ad un c.d. ‘evento’che è automaticamente collegato (per il suo generarsi) al deposito(sempre telematico) della minuta da parte del relatore che, a tal fine eper poter inviare detta minuta in controfirma, deve necessariamentepredisporre (come impongono le specifiche tecniche) nel sistematelematico il collegio giudicante, evento che in ogni caso la cancelleriapoi recepisce, appunto, come tale» (sentenza di appello, pag. 22). Talepassaggio della decisione, come pure quello in cui si rammenta che lacomposizione dei collegi è preventiva, secondo quanto disposto dagliartt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. (sempre pag. 22) non è statoadeguatamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a sollevaredegli interrogativi che alimenterebbero i suoi dubbi quanto alla tardivacreazione del collegio stesso (pag. 11 del ricorso), ma che non possonocertamente assurgere a prova dell’asserita irregolarità.3. — Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver ammesso le istanze istruttorieformulate da CIA, a sostegno e dimostrazione della propria domanda.La censura riguarda una richiesta di prova orale, un’istanza diconsulenza tecnica e un’istanza di esibizione.Il motivo è inammissibile.Esso non coglie il senso preciso della decisione impugnata. Conquesta si sono reputati inammissibili il secondo e il terzo motivo diappello in quanto gli appellanti non avevano opposto alla sentenza diprimo grado efficaci argomenti di censura. Rispetto a tale ratiodecidendi, cui è estraneo l’accertamento nel merito delle contrappostepretese, non vale evidentemente opporre che la Corte territorialeSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 7Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026avrebbe dimostrato «un’eccessiva fiducia nell’operato del Tribunale diprimo grado, confermandone acriticamente e sbrigativamente leconclusioni», mancando di considerare che «la sentenza di primo gradoè gravemente viziata anche e soprattutto per il malgoverno delladocumentazione prodotta in giudizio», né, tantomeno, lamentare laviolazione e falsa applicazione di norme di giudizio sul materialeprobatorio, quali sono le prescrizioni contenute negli artt. 115 e 116c.p.c.: e ciò in quanto tali deduzioni non si mostrano aderenti allapronuncia che è stata resa. Va evidenziato, in termini generali, che laproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c., il checomporta la statuizione di inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio (cfr: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n.13735). Con preciso riferimento alla fattispecie che qui interessa, devepoi rammentarsi che nel giudizio di cassazione, i motivi che, a frontedella dichiarazione di inammissibilità del gravame, attinganodirettamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello,senza censurare l’error in procedendo cui questi è incorso, così darimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel meritodelle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilitàdel ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato dellastatuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interessedella parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulterioristatuizioni della decisione impugnata (Cass. 11 agosto 2023, n. 24550).4. — Col terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi,per avere la Corte di appello «preso per buona la giustificazione offertadall’intimata (e mai realizzata), laddove ha affermato che il recessocontrattuale è stato giustificato dalla necessità per la [OSCURATO:PERSONA] diriorganizzare la propria rete distributiva». Si rileva che la ricorrente nelproprio atto di appallo aveva richiamato diversi documenti da cuiSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 8Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026risultava che il mercato era in forte calo, che CIA ottenevacostantemente quote di mercato doppie o anche triple rispetto allamaggior parte delle altre concessionarie italiane e che tutte le previsioniindicavano per gli anni successivi al 2013 (anno in cui [OSCURATO:PERSONA] decisel’estromissione di CIA) una ripresa economica del settore.Il motivo è inammissibile.Ancor prima di rilevare che il mezzo di censura denuncia l’omessoesame di documenti, e non di fatti storici, e di rimarcare che la censuranon si conforma alle modalità con cui va prospettato il vizio di cui all’art.360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7aprile 2014, n. 8054; Cass.11 aprile 2017, n. 9253), deve osservarsiche il motivo in questione presenta la stessa carenza del secondo,mancando di raccordarsi alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza.5. — Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 41 Cost., essendo stato attribuito al detto precettocostituzionale un’interpretazione errata e contraria al suo realesignificato giuridico.Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata perviolazione dell’art. 111 Cost., avendo la sentenza impugnata trascuratodi considerare che la ricorrente non aveva ottenuto un giusto processodavanti a un giudice parziale e in tempi ragionevoli.Entrambi i motivi, con cui ci si duole del mancato rispetto dinorme costituzionali attinenti ai limiti che si frappongono all’iniziativaimprenditoriale, al giusto processo e alla durata ragionevole di esso,sono inammissibili.Anch’essi non mostrano attinenza rispetto alla decisione diinammissibilità più volte richiamata. Omettono oltretutto di considerareche la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.(Cass. Sez. U. 12 novembre 2020, n. 25573; Cass. 15 giugno 2018, n.15879; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708), salvo — ma non è questo ilSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 9Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026caso — che tali norme siano di immediata applicazione (Cass. Sez. U. 6aprile 2022, n. 11167).6. — Col sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 9 l. n.192/1998, per essere stato fatto malgoverno della disciplina sull’abusodi dipendenza economica.Il settimo mezzo di censura oppone la violazione dell’art. 2 TFUE(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), stante il malgovernodella specifica normativa europea antitrust.Con l’ottavo motivo ci si duole della violazione degli artt. 1175,1337, 1366, 1375 c.c., per l’erronea applicazione delle norme in materiadi buona fede e correttezza contrattuale.I suddetti motivi, come i precedenti, aggrediscono la statuizionedi rigetto della domanda principale di CIA e, trascurando di considerarela ratio decidendi adottata, presentano il medesimo profilo diinammissibilità riscontrato con riguardo ai precedenti mezzi, tranne ilprimo. È sintomatico, in proposito, che la ricorrente lamenti sia statonegato il rapporto di dipendenza economica, pur essendo stata offertaprova della presenza di alternative economiche, e si sia impropriamenteritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse rispettato la regola di condotta chel’obbligava a comportarsi secondo buona fede: tali deduzioni, come è dichiara evidenza, attengono al merito della controversia, e quindi a unprofilo che la Corte territoriale non ha esaminato. C’è da aggiungere chel’art. 2 TFUE è norma di rango costituzionale, per cui con riguardo alsettimo motivo va richiamato quanto esposto trattando del quinto.7. — Il nono motivo deduce la violazione degli artt. 1453 ss. c.c.,per avere [OSCURATO:SOCIETA] esercitato arbitrariamente e illegittimamente larisoluzione dei contratti service. Ci si duole, in sintesi, dell’accoglimentodella domanda riconvenzionale, avendo riguardo ai diversi profili diinadempimento imputati a CIA.Il motivo è inammissibile.Come si è detto, anche il terzo motivo di appello, vertente sullaSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 10Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026predetta domanda riconvenzionale, è stato dichiarato inammissibile. Ciòemerge nel modo più chiaro nel passaggio della sentenza ove la Cortedistrettuale ha: dapprima rilevato che la ricorrente odierna, nel periodoin cui era parte del rapporto di service, cui era estranea l’attività divendita, aveva «continuato ad operare sotto le apparenti spoglie di unconcessionario autorizzato [OSCURATO:PERSONA] pur non più essendolo, spingendosi finoad alterare la propria insegna, e ad utilizzare la qualifica diconcessionaria al fine di indurre la clientela a ritenerla ancoraappartenente alla rete distributiva (degli autoveicoli) della casaautomobilistica, senza dire che essa si era anche resa responsabile diun mancato pagamento di una somma maturata a proprio debitonell'esecuzione dei contratti service, come da estratto conto mai da essacontestato, nonché di un'ulteriore somma di più rilevante importo cheancorché maturata non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ma della cessionaria deicrediti di questa, costituiva nondimeno un inadempimento dedotto inuna clausola risolutiva espressa dei contratti service [OSCURATO:PERSONA]-CIA»; e quindiaggiunto: «Queste le basi sulle quali ha ragionato il Tribunale,accertando come acclarate le violazioni contrattuali della CIA poste afondamento del recesso, e manca nel gravame, anche per questoaspetto, una reale contro-argomentazione, visto che tutto vienericondotto alla già prospettata tesi dell’abuso, della scorrettezza e dellamala fede, senza spiegare per quale motivo invece le violazioni nonsarebbero state commesse». Vale, dunque, quanto si è dettoesaminando i precedenti sette motivi del ricorso principale.8. — Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta che ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA] per responsabilità aggravata sia stata respintacon motivazione apparente e non rispettosa della giurisprudenza diquesta S.C..Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha osservato, sul punto, che «nonostante lainfondatezza delle tesi di parte appellante, il loro tenore suggestivoSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 11Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026impedisce di valutarle come abuso del processo, considerato anche chela misura più consistente del gravame ripropone le questioni di meritosulla base di una presunta nullità della sentenza, da escludersi per leragioni suddette». Tale motivazione, che spiega la ragione per cui ilgravame era consistito, in larga parte, nella sottoposizione, alla Cortedi appello, dell’intero oggetto del giudizio di primo grado — ciò siimponeva, infatti, per l’eventualità dell’accoglimento del primo motivodi impugnazione, posto che la nullità derivante dal mancato rispettodelle norme sulla composizione collegiale dell’organo giudicante nonavrebbe determinato la regressione del giudizio in primo grado (pertutte: Cass. 3 aprile 2023, n. 9224) — si colloca oltre la soglia del«minimo costituzionale» (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054) e tanto basta a dar ragione del rigetto del motivo diimpugnazione. Infatti, l'accertamento della responsabilità aggravata,che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudiziocon mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del meritoe non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Cass. 4 marzo 2022, n. 7222; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337; in sensoconforme, non massimate in CED sul punto, di recente: Cass. 11gennaio 2026, n. 614; Cass. 30 settembre 2025, n. 26461; Cass. 2giugno 2025, n. 14805; Cass. 26 febbraio 2025, n. 4986).9. — Tenuto conto della reciprocità della soccombenza delle partie della diversa portata delle statuizioni impugnate rispetto alla decisionedella Corte di appello nel suo complesso, le spese di giudizio possonoessere compensate in ragione di un quinto e riversate, per il resto, suCIA.10. — Proprio in ragione della soccombenza reciproca deicontendenti non può trovare accoglimento la domanda di condannaproposta in questa sede di legittimità, ex art. 96, comma 3, c.p.c., danel caso di soccombenza reciproca: per tutte, Cass. n. 13 ottobre 2017,Sez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 12Numero registro generale 20186/2024Numero sezionale 2771/2026Numero di raccolta generale 23304/2026Data pubblicazione 15/07/2026n. 24158; Cass. 14 aprile 2016, n. 7409). P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale; compensa per un quinto le spese processuali, liquidate perl’intero in euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agliaccessori di legge, riversandole per il residuo su parte ricorrente; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle due ricorrenti,principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 20186/2024camera di consiglio 23.6.2026 13
Sentenza Cassazione n. 23304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris