CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 08472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15600/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 264/2020 depositata il 13/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato in data 7gennaio 2014, nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore, domanda di concordato con riserva. Con decreto del 4 luglio 2014è stato concesso termine per il deposito di proposta e piano, proposta depositata in data 25 novembre 2014 in cui si chiedeva l’autorizzazione ex art. 182-quater, secondo comma,l. fall. alla prededucibilità del finanziamento necessario per il pagamento delle spese di procedura. 2. Il Tribunale di Teramo, avendo il ricorrente disatteso l’invito del tribunale di deposito di «dichiarazione d ’ obbligo » di primario istituto di credito al finanziamento in oggetto condizionatamente all’autorizzazione giudiziale, ha dichiarato inammissibile la proposta e,successivamente, ha dichiarato il fallimento della società . 3. La Corte di Appello dell’Aquila ha revocato il fallimento, ritenendo inammissibile la richiesta del Tribunale della dichiarazione della banca. La sentenza della Corte di Appello è stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 2729/2018 in accoglimento del primo motivo di ricorso, statuendosi che il rilascio della « dichiarazione d’obbligo» di primario istituto di credito ai fini del finanziamento prededucibile richiesto è coerente con il compito del giudice di delibazione della ammissibilità della proposta di concordato. 4. La Corte di Appello dell’Aquila, adita in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l’inammissibilità della proposta concordataria, ritenendo che l’omesso deposito della dichiarazione bancaria è elemento sintomatico di «assoluta e manifesta inidoneità» della proposta, ritenendosi irrilevante che il controllo relativo alle spese fosse previsto nella successiva fase dell’ammissione, posto che tale dichiarazione è inerente alla richiesta formulata dalla ricorrente in sede di ammissione della proposta di concordato e alla richiesta di prededucibilità del finanziamento a ottenersi da primario istituto di credito. Sotto questo profilola Corte di Appello, a fronte della «totale indisponibilità di liquidi» del ricorrente, impossibilitato a procurarsi le stesse spese della procedura concordataria, ha ritenuto decisiva tale dichiarazione quale capacità della medesima società a comprovare la capacità di reperire risorse finanziarie, né essendo tale dichiarazione equiparabile a quella rilasciata dal figlio del legale rappresentante a fornire la provvista necessaria nella misura di € 20.000,00. 5. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare e assorbente è il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, come osservato dal controricorrente. Lo stesso ricorrente dà atto della notificazione della sentenza impugnata in data 13 febbraio 2020 (data di pubblicazione), i cui termini di impugnazione sono soggetti alla sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID- 19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020. 2. Il ricorso è stato notificato sia a mezzo posta, sia a mezzo PEC in data 8 giugno 2020, oltre il termine di trenta giorni cui all’art. 18, quattordicesimo comma, l. fall., trascorso alla data del 18 maggio 2020. Le spese seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico