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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11622/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui ilTribunale di Roma l’ha condannato per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 è statopresentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseresottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato èinammissibile;considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermatoche è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente laproposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalitàdel legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, inconsiderazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio deldiritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personaleappare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che talepronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11622/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3223/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36541/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui ilTribunale di Roma l’ha condannato per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 è statopresentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseresottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato èinammissibile;considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermatoche è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente laproposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalitàdel legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, inconsiderazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio deldiritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personaleappare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che talepronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui ilTribunale di Roma l’ha condannato per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 è statopresentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseresottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato èinammissibile;considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermatoche è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente laproposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalitàdel legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, inconsiderazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio deldiritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personaleappare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che talepronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11622/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3223/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36541/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui ilTribunale di Roma l’ha condannato per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 è statopresentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseresottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato èinammissibile;considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermatoche è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente laproposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalitàdel legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, inconsiderazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio deldiritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personaleappare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che talepronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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