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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10240/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 23 marzo 2023 a causa del mancato pagamento, nei termini ivi previsti (sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione), delle somme liquidate in sentenza a titolo di provvisionale; il giudice dell'esecuzione ha posto a fondamento il mancato adempimento, anche solo parziale, della prescrizione imposta; ritenuto che: il giudice ha motivato in punto di possidenza del condannato (anche derivante da fonti illecite di guadagno, visto che è stato condannato per truffa continuata), tale da consentire un adempimento, almeno parziale, e sulla non necessità di disporre indagini tramite la Guardia di Finanza; a fronte di tali acquisizioni, il Tribunale ha segnalato la mancata dimostrazione di una condizione di assoluta indigenza e impossidenza del condannato; tali considerazioni sono resistite nel ricorso introduttivo con argomentazioni di natura meramente oppositiva e sostanzialmente rivalutativa, oltre che tese ad evidenziare carenze motivazionali e violazioni di legge manifestamente insussistenti se solo si considera che «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio dal giudice della cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento circa le condizioni economiche del reo, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha ulteriormente precisato che incombe al condannato l'onere di provare l'assoluta impossibilità dell'adempimento)» (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177 - 01); risulta manifestamente infondata la censura riferita alla mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; quanto esposto in punto di motivazione dell'ordinanza impugnata rende manifestamente infondate le censure in punto di difetto motivazionale, avendo il giudice dell'esecuzione illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del medesimo Tribunale del 23 marzo 2023 a causa del mancato pagamento, nei termini ivi previsti (sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione), delle somme liquidate in sentenza a titolo di provvisionale; il giudice dell'esecuzione ha posto a fondamento il mancato adempimento, anche solo parziale, della prescrizione imposta; ritenuto che: il giudice ha motivato in punto di possidenza del condannato (anche derivante da fonti illecite di guadagno, visto che è stato condannato per truffa continuata), tale da consentire un adempimento, almeno parziale, e sulla non necessità di disporre indagini tramite la Guardia di Finanza; a fronte di tali acquisizioni, il Tribunale ha segnalato la mancata dimostrazione di una condizione di assoluta indigenza e impossidenza del condannato; tali considerazioni sono resistite nel ricorso introduttivo con argomentazioni di natura meramente oppositiva e sostanzialmente rivalutativa, oltre che tese ad evidenziare carenze motivazionali e violazioni di legge manifestamente insussistenti se solo si considera che «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio dal giudice della cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento circa le condizioni economiche del reo, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha ulteriormente precisato che incombe al condannato l'onere di provare l'assoluta impossibilità dell'adempimento)» (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177 - 01); risulta manifestamente infondata la censura riferita alla mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; quanto esposto in punto di motivazione dell'ordinanza impugnata rende manifestamente infondate le censure in punto di difetto motivazionale, avendo il giudice dell'esecuzione illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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