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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 03587/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO

1. Avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina del 04/07/2023, di rigetto dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] (persona attualmente in regime di detenzione domiciliare) e volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con il detenuto [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto gravame dinanzi al Tribunale di sorveglianza della medesima città, poi riqualificato quale ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 223119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q.1111.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO 1. Avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina del 04/07/2023, di rigetto dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] (persona attualmente in regime di detenzione domiciliare) e volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con il detenuto [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto gravame dinanzi al Tribunale di sorveglianza della medesima città, poi riqualificato quale ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 223119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 03587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris