CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SORBINO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/12/2020 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato, nei soli confronti del ricorrente, la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 15 gennaio 2020 per il reato di invasione ed occupazione di suolo privato- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1 Violazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale errato nel ritenere integrato il "tipo", pur in presenza di una condotta transeunte (occupazione stabile con la propria vettura di una porzione di suolo privato), che non aveva determinato alcun profitto nell'agente ed alcuna stabile lesione del diritto di proprietà altrui. 1.2. Omessa assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), avendo il giudice di primo grado impedito all'imputato di rendere esame ed il giudice monocratico di appello rifiutato di procedere, previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale, al richiesto esame dello stesso imputato. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 2.1. Il giudice della impugnazione ha ben chiarito che l'offesa portata all'altrui diritto dominicale resta integrato, nella concreta fattispecie, dalla indiscussa invasione (a mezzo della propria vettura) e successiva durevole occupazione, di una porzione di suolo privato. La condotta, chiarisce ancora il giudice di merito, è stata accompagnata da intento di profitto, concretamente tratto dalla gratuita occupazione della detta altrui superficie. Il proprietario del suolo ha subito il corrispondente danno, consistente (per sè e per i suoi aventi causa a titolo particolare) nell'impedimento fisico di fruire e godere del proprio diritto dominicale. Come osservato da questa stessa sezione della Corte (sentenza n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701-01), "il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente della altruità del bene, influente sulla coscienza della illegittimità della condotta", e tale consapevolezza nella specie è stata correttamente individuata nella duplice conformità verticale del giudizio di merito. Ancor più specificamente, è stato pure precisato (Sez. 2, n. 31811 del 8/5/2012, Rv. 254331-01) che "in tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente -al fine di occuparli- oppure -al fine di trarne altrimenti profitto- deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso, che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive." La esplicita indicazione del fine di profitto emerge con evidenza dal testo motivazionale del provvedimento impugnato ed è stato individuato nella occupazione della porzione di suolo ove la vettura dell'agente è stata lasciata, con apprezzabile continuità. 2.2. Del pari è a dirsi per il dedotto motivo processuale (omessa assunzione di prova decisiva consistente nell'esame dell'imputato), essendo peraltro solo affermata, ma non dimostrata dalla lettura dei verbali processuali, la indebita preclusione della facoltà per l'imputato di chiedere di essere esaminato nel corso del giudizio. Talché resta ugualmente indimostrato il profilo della decisività della prova asseritamente pretermessa. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio