CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 23086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9679-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?. - ricorrente - contro A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in AGROPOLI, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio del DOTI-. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6581 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] due intimazioni di pagamento volte al recupero di imposte determinate con due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008; che la contribuente impugnò separatamente detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, con sentenze n. 1886/2018 e 1885/2018, rigettò entrambi i ricorsi; che avverso tali decisionI l'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6581, depositata il 13..8.2019, previa riunione, accolse i gravami; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l'A.S. D. [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi in relazione all'eccepitayinarnmissibilità degli appelli per carenza di interesse, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata dei ruoli pendenti prevista dal d.l. n. 148 del 2017, conv. con mod. dalla I. n. 172 del 2017; che il motivo è manifestamente fondato; che emerge dalla parziale trascrizione - nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) — dell'atto di costituzione in sede di Ric. 2020 n. 9679 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -2- gravame, che, in tale occasione, l'Ufficio, aveva effettivamente dedotto la carenza di interesse ad impugnare della contribuente, alla luce della intervenuta sua adesione alla definizione agevolata dei ruoli pendenti prevista dal d.l. n. 148 cit. e della conseguente rinuncia ai giudizi pendenti; che su tale profilo non risulta che la C.T.R. si sia espressa; che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso la controversia senza espllicitare gli elementi in base al quale ha fondato il proprio convincimento); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest