CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 28373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26178/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via Cicerone 44 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine de l ricorso,con indicazione delle pec per le comunicazioni ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato – e contro S.I.[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso con indicazione della pecper le comunicazioni; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma , via Cratilo di Atene n.31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso con indicazione della pecper le comunicazioni; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2710/2016, pubblicata in data 12/5/2016,impugnata con appello notificato in data 11/12/2016, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis con ordinanza della Corte d’appello di Torino, sez. II, del 30/5/2017, notificata in data 5/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Per la comprensione dei fatti di causa è utile premettere che in data 1/8/2000, la società Interporto di Torino S . I . TO . s . p . a . (di seguito indicata come S.I.TO.) affidòin appaltola costruzione di un immobilepresso l'interporto di Torino nord, strada decima Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -3- n.56, ad un'associazione temporanea di imprese formata dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA])e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’immobile fu venduto da S.I.TO. a [OSCURATO:SOCIETA]. che lo concesse in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. e poi lo conferìin proprietà a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; nel 2007,fu quindi ri venduto da [OSCURATO:SOCIETA]. logistica T orinese s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e, contestualmente , locato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito Arco). Ciò premesso, con atto di citazione notificato in data 18/5/2011, [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria dell'immobile suddetto, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino , la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. logistica torinese s.r.l., le società costruttrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la committente S . I . TO . , lamentandoche, a far data dai primi mesi del 2009, dopo soli tre mesi dall’inizio della locazione, la conduttrice Arco aveva riscontrato infiltrazioni sulle pareti della palazzina degli uffici e macchie di umidità e infiltrazioni nel magazzino, per cui aveva dovuto effettuare lavori di manutenzione straordinaria; dopo la denuncia dei vizi e l’espletamento di una perizia di parte, poiché le controparti avevano negato ogni addebito, per accertare l’origine dei difetti riscontrati, in data 6 ottobre 2009 aveva inoltrato ricorso per A.T.P. nei confronti dellaS. A . D . A . logistica torinese s.r.l. quale venditrice,della S. I . TO . quale committente le opere di realizzazione del manufatto e prima proprietaria, della [OSCURATO:PERSONA] quale capogruppo dell'A.T.I.. Tanto esposto, [OSCURATO:SOCIETA] chiese che, verificati i difetti prospettati eil nesso di causalità tra le infiltrazioni riscontrate e i danni a cose mobili ed immobili ed accertata la concorrente responsabilità contrattuale ex art. 1490 c od. c iv. del venditore Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -4- ed ex art . 1669 c od. c iv. delle costruttrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per i danni lamentati, fosse ridotto ilcorrispettivo di vendita nella misura da quantificarsi in corso di causa, con condanna delle società convenute al risarcimento del pregiudizio subito a titolo sia di danno emergente che dilucro cessante, quantificandolo nella misura di complessivi Euro 231.082,00 oltre IVA o nella minor somma a determinarsi, con vittoria di spese. [OSCURATO:SOCIETA].logistica torinese s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] chiam arono in causa per essere manlevate la committente e progettista S.I.TO.; [OSCURATO:PERSONA] chiamò pure, a fini di manleva e garanzia, la subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e Tonino e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Espletata c.t.u., per intervenuto fallimento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. logistica torinese s.r.l., fu disposta la separazione e dichiarata la interruzione del giudizio tra questa società e la [OSCURATO:SOCIETA]. Fu quindi dichiarato pure il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il giudizio nei confronti di quest'ultim a società fuulteriormente separato. Con la sentenza n.2710/2016, pubblicata in data 12/5/2016, il Tribunale di Torino, qualificati ex art. 1669 cod.civ. i viz i lamentati da [OSCURATO:SOCIETA]., distintii difetti lamentati ad uno dei camini del complesso (con infiltrazioni nella palazzina uffici) da quelli della copertura del magazzino, condivideva le conclusioni del c.t.u.quanto ai vizi della palazzina uffici; quindi, quanto ai vizi della copertura del magazzino, esaminate le risultanze dell'a.t.p. e le conclusionidella c.t.u. (che riteneva in parte diverse, manon contrastanti), rilevato come tra il 2001 ed il 2009 non risultasse prova di alcuna infiltrazione dalla copertura, dava rilievo all a carenza di interventi di Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -5- manutenzione e negava la responsabilità del costr uttore e del progettista, « non potendo, invece, essere valutata la responsabilità della parte venditrice, in quanto dichiarata fallita» (così in sentenza); rigettava, quindi, tutte le domande formulate da [OSCURATO:SOCIETA] , condanna ndola al pagamento delle spese processuali e di c.t.u. in favore di [OSCURATO:PERSONA], S.I.TO. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Avverso questa sentenza, con citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA] propose appello, per quattro motivi: in particolare, (a) impugnò il rigetto della domanda risarcitoria relativa agli uffici (questione non più riproposta in ricorso); (b) chiese la riforma della decisione nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità del costruttore e del progettista per i lamentati vizi della copertura del magazzino per un errore di fatto e di diritto, in quanto lo stesso c.t.u., in sede di a.t.p. , aveva affermato che «le infiltrazioni di acqua che hanno causato le colature .... possono essere scaturite direttamente dalla scarsa efficacia delle opere per lo smaltimento delle acque del compluvio (vera e propria zona critica della copertura del magazzino in quanto unica tra le linee di raccolta d'acqua di quella copertura nella quale corrono ben due delle quattro falde di copertura del magazzino)»e l'inadeguatezza delle soluzioni progettuali e costruttive adottate era stata confermata dal fatto che, dopo il febbraio 2009, si erano verificate altre infiltrazioni di acqua; sostenne quindi che il c.t.u. modificandole conclusioni assunte in sede di a.t.p., comunque non avesse fornito risposte adeguate alle osservazioni avanzate dal c.t.p. con riferimento all'inadeguatezza della scala esterna per l'accesso alla copertura del capannone, alla parziale sostituzione del manto di copertura e alla revisione del tetto nel suo complesso, alle lesioni presenti sulla copertura, alla carenza di rilievi tecnici e verifiche idrauliche Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -6- sul compluvio centrale di alluminio del quale non erano stati misurati tutti i singoli diametri, ma era stata solo evidenziata la otturazione conseguente al deposito di detriti e, quanto alla presenza di schiacciamenti sul canale centrale, ai difetti costruttivi delcompluvio in alluminio per la mancata previsione di potervi camminare sopra per manutenere il tetto e lo stesso canale, alla difformità di realizzazione del canale centrale, il compluvio in alluminio, perché non separato dal sottostante prefabbricato in calcestruzzo da un supporto di polistirolo di 3 cm, come indicato nel capitolato di appalto, all'incongruenza nella parte in cui era stato affermato che il « dimensionamento extra-ordinario»di tale compluvio fosse in grado di sopperire al sottodimensionamento dei pluviali, all'inadeguatezza dei chiarimenti forniti dal c.t.u. in udienza e nel proprio elaborato integrativo anche per l'omessa effettuazione di calcoli corretti (sulla capacità di raccolta del canale di gronda - compluvio centrale e di smaltimento dei pluviali) e per la presenza di diversi errori legati,tra l'altro, all'omessa considerazione della capacità delle bocche di efflusso da ritenere a spigoli vivi, alla scorretta valutazione del canale di gronda come « corto » ; ( c) censurò altresì il rigetto delle domande di risarcimento del danno e la sua quantificazione come indicata in citazione, nonostantelo stesso consulente, in sede di a.t.p. prima e poi di c.t.u. avesse indicato la necessità di procedere alla parziale sostituzione del manto di copertura e alla revisione del tetto nel suo complesso per Euro 70.158,00 e il tecnico di parte ave sse ritenuto necessario procedere alla rimozione e al rifacimento dell'intero canale centrale di gronda con identica sezione, in acciaio, per Euro 64.050,00, oltre al posizionamento di 12 nuovi pluviali per il costo di Euro 19.699,20 e all'adeguamento della scala esterna per Euro 3.000,00, oltre iva; (c) sostenne che ove si fossero Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -7- condivise le conclusioni dell'a.t.p. si sarebbe dovuta, comunque, riconoscere l'esistenza di più concause, con un proporzionale intervento risarcitorio del progettista e del costruttore; d) censurò, infine, la statuizione sulle spese che avrebbero dovuto essere quanto meno compensa te , attese le diverse conclusioni rassegnate in sede di a.t.p., rispetto a quelle assunte nella c.t.u. ela complessità della questione in giudizio . Con ordinanza del 30 maggio 2017,la Corte d'Appello di Torino dichiaròl'appello inammissibile ex articolo 348 bis cod.proc.civ.. Avverso la sentenza del Tribunale ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a seimotivi, illustrati con memoria; S . I . TO . s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si sono costituitecon controricorso . MASTERCOP di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sono rimasti intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo , rubricato quale violazione e / o falsa applicazione degli articoli 193 e195 cod.proc.civ., la ricorrente società ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe condivisole conclusioni del c.t.u. in maniera a critica rispetto alle precise osservazioni alle note tecniche del proprio consulente di parte, non adeguatamente confutate ; in particolare, non avrebbe considerato l’erroneità dei calcoli resi, nell’espletamento della consulenza tecnica di ufficio, in violazione della legge 1083/71 («buona tecnica»)e delle norme Uni EN12056-3. Con il secondo motivo, rubricato qualevizio della motivazione in riferimento all’art.360 comma I n. 5 cod.proc.civ. , la società ha lamentato che il primo giudice, aderendo acriticamente alle conclusioni del c.t.u., ha omesso di valutare le osservazioni e note tecniche svolte dal consulente di parte. Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -8- Con il terzo motivo , rubricato quale violazione e/o falsa applicazione dell’art.1669 cod.civ., la [OSCURATO:SOCIETA] ha lamentato che il primo giudice avrebbe violato la presunzione di responsabilità del costruttore e/o progettista stabilita dalla suddetta norma, non considerando che comunque il nominato c.t.u. aveva affermato la «scarsa efficacia delle opere di smaltimento». Con ilquarto motivo , rubricato quale « nullità della sentenza i n presenza di motivazione contraddittoria e/o insufficiente» in riferimento all’art.360 cod.proc.civ., comma I n.4, la ricorrente ha sostenuto che il primo Giudice avrebbe contraddittoriamente affermato la coerenza di conclusioni tra a.t.p. e c.t.u., nonostante in sede di a.t.p. fossero invece state evidenziate deficienze costruttive e progettuali e in sede di c.t.u. fosse stato dato maggior rilievo alla mancata manutenzione; non avrebbe quindi considerato che il tecnico di parte aveva formulato rilievi a questa differente conclusione a cui il nominato consulente non aveva efficacemente risposto con adeguati chiarimenti. Secondo il quinto motivo, rubricato quale violazione della norma relativa al principio del contraddittorio nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e nel rendere i chiarimenti disposti dal giudice ex art. 194 comma II cod.proc.civ. e 90 comma I disp. att . cod.proc.civ. , nonché conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e violazione dell’art. 198 cod.proc.civ., il primo giudice avrebbe fondato la sua decisione su un elaborato peritale viziato perché il c . t . u . ha tenuto in considerazione misure non rilevate nel contraddittorio tra le parti e una memoria non autorizzata di una delle convenute. Con il sesto motivo, rubricato quale omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 comma I n.5 cod.proc.civ., la [OSCURATO:SOCIETA] ha lamentato che il p rimo giudice, affermando che non fosse Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -9- «emersa da alcuna fonte la sussistenza di infiltrazioni verificatasi nel periodo intermedio tra la costruzione (2001) e l’evento dannoso per cui è causa (2009)»e che questa considerazione confermava l’assenza di vizi costruttivi e di progettazione, in realtà avesse omesso di considerare il documento prodotto dalla poi fallita [OSCURATO:SOCIETA]. logistica torinese s.r.l.cioè la comunicazione di contestazione delle infiltrazioni risalente all’anno 2004. 2.Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Torino ha esplicitamente escluso la sussistenza di vizi causati d a errori di progettazione o da esecuzione delle opere non a regola d’arte , rimarcando che le infiltrazioni lamentate erano riconducibili, secondo gli accertamenti svolti dal c.t.u. sulla base degli elementi raccolti in a.t.p., al difetto di manutenzione degli immobili; questo giudizio di merito è stato confermato in appello con l’ordinanza ex art.348 bis. La società ricorrente non ha adeguatamente censurato questa motivazione. Il primo motivo è inammissibile: la ricorrente ha formalmente lamentato, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 cod.civ.,la violazione di una norma tecnica, [OSCURATO:PERSONA] 12056-3 che non sarebbe stata correttamente applicata dal Giudice; tanto risulterebbe dai calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte. Sulla erroneità dei calcoli, tuttavia, il c.t.u. nominato ha provveduto a rendere chiarimenti, poi recepiti in sentenza per escludere in merito la responsabilità per vizi di progettazione o costruzione. La ricorrente ha riportato in dettaglio, nel suo ricorso, i diversi risultati di calcolo della inadeguatezza del canale di scolo a cui è pervenuto il suo tecnico di parte: questi diversi calcoli, asseritamente corretti laddove quelli operati dal c.t.u. sarebbero sbagliati, si fondano su una serie di presupposti di fatto quali, a Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -10- titolo di mero esempio, dimensione del diametro e lunghezza dei canali, diversa misurazione dei pluviali, dati statistici sul parametro di piovosità del luogo. In tal senso, allora, la censura, di là della sua formulazione,mira ad ottenere un nuovo giudizio sull’esecuzione a regola d’arte della costruzione, a mezzo della prospettazione dell’errore di calcolo che, in realtà, in quanto causato da inesatta determinazione dei presupposti di una operazione,si risolve in questa sede di legittimità nella denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 2399 del 2018). Il primo e il penultimo comma dell’art. 348 ter cod.proc.civ. , tuttavia, prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. e l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata: sul punto non vi è stata alcuna allegazione sulla sussistenza di diverse ragioni di fatto tra sentenza impugnata e ordinanza di inammissibilità. Il motivo è, perciò, inammissibile. Per le stesse ragioni in diritto sono inammissibili il secondo e il sesto motivo, entrambi formulati in riferimento al n. 5 del comma I dell’art.360 cod.poc.civ.. Infondato è il terzo motivo . Q ualificando l’azione e i vizi lamentati ex art.1669 cod.civ., il Tribunale ha dapprima affermato che la presunzione di responsabilità del costruttore è superabile «non già con la prova dell’essere stata usata tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti precisi e concordanti»; quindi, Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -11- dopo aver analizzato – e riportato – le risultanze dell’espletata consulenza, ha esplicitamente escluso la fond atezza della domanda ex art.1669 cod.civ. perché ha ritenuto proprio accertato un fatto escludente ogni responsabilità: ha, infatti, rimarcato che il c.t.u. nominato aveva «recisamente attribuito alla scarsa manutenzione l’inefficacia» del compluvio (così a pag. 8 della sentenza), con ciò potendosi escludere una responsabilità di progettazione o di esecuzione della costruzione, atteso che della manutenzione era unicamente onerata la società acquirente [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza di un contratto di manutenzione. In tal senso, il Tribunale non ha affatto pronunciato in violazione dell’art.1669 cod.civ.. Èinammissibile il quarto motivo . Secondo il ricorrente, il Tribunale –che, invero, si è limitato ad affermare che già in sede di a.t.p. era stata «prospettata la possibilità di attribuire i vizi a difetto di manutenzione» (così in sentenza) –sarebbe incorso in una motivazione contraddittoria perché avrebbe «travisato» quanto esposto dal tecnico d’ufficio e avrebbe così reso una sentenza nulla. La censura è stata formulata in riferimento al n.4 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ.. Questa Corte,invece, ritiene di dare seguito al principio secondo cui la denuncia di «travisamento» è, dopo la novella, unicamente proponibile secondo il parametro del n.5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ.. (Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15777 del 2022; in senso contrario soltanto Cass. Sez. 6 - 5, ord. 5 novembre 2018, n.28174), salvo che ne derivi una incoerenza e contraddittorietà della motivazione tale da precludere del tutto la comprensione Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -12- dell’iter logico posto a fondamento della decisione (e ciò nella specie non è stato prospettato). In particolare, per superare il precedente reso nel 2018 in senso contrario, come suindicato, è stat o puntualizzato (Sez. L , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020) che o ccorre principiare la ricostruzione giuridica del «travisamento» , iniziando dalla definizione di questo vizio come consolidata nella giurisprudenza di legittimità(sia pure elaborata in riferimento alla formulazione dell’art.360 cod.proc.civ. prima del 2012). Sul punto, chiaramente è stato affermato che la denuncia di travisamento del fatto è compatibilecon il giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 2006) soltanto quando implichinon una [ri]valutazione dei fatti, ma «una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale». In tal caso, infatti, «il ricorrentechiede alla Corte di cassazione di esaminare l'atto specificamente indicato perché si accerti che l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell'atto» (Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015), non perché si proceda ad una rivalutazione della prova, evidentemente inammissibile. In altri termini, «l'informazione probatoria indicata in sentenza e valutata dal giudice mancherebbe del tutto nell'atto, che ne conterrebbe una diversa» e, in conseguenza, «il ragionamento svolto dal giudice di merito senza l'informazione travisata risulterebbe vanificato ed illogico », nel senso che la contraddittorietà risulterebbetra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice( Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015). Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -13- Prima della novella, allora, il «travisamento» come sopra descritto era sindacabile in sede di legittimità come contraddittorietà o illogicità della motivazione; dopo il 2012, invece, può essere esaminato soltanto nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbiainvece carattere decisivo, secondo il parametro del n.5 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ.; la contraddittorietà o illogicità della motivazione, infatti, è stata confinata all’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto apparente perché pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, in quanto si snoda attraverso argomentazioni non coerenti tra loro e perciò del tutto inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento. Come detto, tuttavia, il motivo di censura ex n.5 del I comma dell’art.360 cod.proc.civ. è precluso nella fattispecie dalla previsione del quarto comma dell’art.348 ter cod.proc.civ. perché «l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata». Anche il quinto motivo è, infine, inammissibile, perché dall’esposizione delle censure formulate in appello la questione di nullità dell’indagine di consulenza non risulta sollevata ed è pertanto preclusa (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21369 del 2020) . 3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese, in applicazione del principio di soccombenza, a [OSCURATO:SOCIETA]. in favore diInterporto di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o Ric. 2017 n. 26178 sez. S2 -ud. 21-04-2022 -14- totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di co