Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07653/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena di euro 2.500,00 di ammenda, di cui euro 1.500,00 rispondenti alla conversione, ai sensi dell’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, di giorni venti di arresto, irrogata con decreto penale di condanna del 21 dicembre 2021, esecutivo dal 6 marzo 2022, per il delitto di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Motivata la revoca per l’inosservanza delle prescrizioni del programma di lavoro da parte del condannato il quale, dopo aver iniziato a svolgere la prestazione l’8 marzo 2023 presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA], interrompeva dal 15 maggio 2024 ogni rapporto con l’ente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ripristinato la pena residua di euro 2.200,00, di cui euro 1.200,00 pari a sedici giorni di arresto, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette.

2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Premesso che nessuna specifica prescrizione era stata imposta all’[OSCURATO:PERSONA] dal giudice e dall’U.E.P.E. e che alcun termine finale era previsto per l’ultimazione del lavoro di pubblica utilità, il ricorrente ha dedotto di non aver commesso alcuna trasgressione, avendo già svolto metà delle ore comminate e avendo interrotto temporaneamente il programma in ragione della impossibilità di conciliare i tempi di espletamento della prestazione di pubblica utilità con il proprio orario di lavoro dipendente; ha rappresentato ulteriormente di aver reperito la disponibilità di altro ente ove svolgere le restanti ore della pena sostitutiva. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo il giudice, in sede di ripristino dell’originaria sanzione, utilizzato il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 58, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui un giorno di arresto equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilità, in spregio alla previsione del comma 9 bis dell’art. 186 cit., a tenore della quale il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, da operarsi ragguagliando 250,00 euro a un giorno di lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

2. Infondato è il primo motivo.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza costante ha stabilito che, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria - e non del condannato - l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (v., tra le altre, Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D’Aniello, Rv. 281189 – 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 – 01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546, nonché, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 10044 del 21/11/2024, dep. 2025, Vecchioni, non massimata; Sez. 1, n. 35460 del 29/05/2024, Biscu, non massimata) Il condannato può spontaneamente dare avvio all’esecuzione della sanzione sostitutiva (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022, Mondino, Rv. 283082 – 01), ma non ne ha l’obbligo.

Nel caso in esame, pur non risultando specifico atto d’impulso dell’autorità preposta, è incontestato che il condannato abbia avviato la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva l’8 marzo 2023, salvo interrompere il lavoro di pubblica utilità dal 15 maggio 2024, data dalla quale non ha preso più contatti con l’associazione di riferimento e con l’U.E.P.E.

Come si evince dal provvedimento impugnato, l’U.E.P.E. di Pescara ha dato notizia all’autorità giudiziaria, con note del 28 gennaio e del 7 febbraio 2025, che il condannato non era stato rintracciato, benché più volte contattato telefonicamente, per dare esecuzione alla pena sostitutiva.

Per quanto emerge dal medesimo provvedimento, solo a seguito della notifica, in data 15 febbraio 2025, dell’avviso di udienza nel procedimento di revoca, l’instante si è attivato per reperire altro ente ove eseguire il lavoro di pubblica utilità, prospettando difficoltà nel conciliare la prestazione con i propri orari di lavoro.

Va detto nondimeno che le dedotte esigenze lavorative non risultano segnalate in precedenza all’ente convenzionato, all’U.E.P.E. o all’autorità giudiziaria, in vista della rimodulazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva.

L'ordinanza impugnata ha pertanto giustificato con motivazione chiara e logica la decisione assunta a causa della condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione, ritenuta inottemperante all’obbligo di eseguire la sanzione sostituiva con puntualità e disciplina, in vista dell’attuazione degli scopi rieducativi ad essa consustanziali (Cost. ord. n. 43 del 2013), nel caso concreto vanificati dalla protratta interruzione unilaterale del programma di lavoro, sintomatica di scarsa adesione al percorso alternativo intrapreso. 3.Il secondo motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca».

È approdo giurisprudenziale pacifico che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131-01), in ossequio al canone dettato al primo comma dell’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel conformarsi all’indicazione giurisprudenziale, ha determinato la pena da scontare, in euro 2.200,00 di ammenda, di cui euro 1.200,00 rispondenti alla conversione in pena pecuniaria di sedici giorni di arresto, ragguagliando gli undici giorni di lavoro di pubblica utilità espletati a quattro giorni di arresto, secondo il criterio sancito dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

Così operando il [OSCURATO:PERSONA] ha errato nella determinazione della pena residua, non avendo applicato il più favorevole criterio di ragguaglio di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, speciale rispetto al criterio generale fissato al secondo comma dell’art. 58 cit.

4. Ne consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte relativa alla pena residua ripristinata, con rigetto nel resto.

La pena da scontare può essere rideterminata da questa Corte, tenendo conto delle statuizioni del giudice di merito, in euro 1.675,00 di ammenda, di cui euro 675,00 rispondenti alla conversione di giorni nove di arresto, quantificati detraendo dai venti giorni irrogati col decreto penale giorni undici di arresto, pari ai giorni di lavoro di pubblica utilità svolti.

Rimane ferma la sanzione accessoria rispristinata della sospensione della patente di guida per mesi sette.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena residua ripristinata che determina in euro 1.675 di ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena di euro 2.500,00 di ammenda, di cui euro 1.500,00 rispondenti alla conversione, ai sensi dell’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, di giorni venti di arresto, irrogata con decreto penale di condanna del 21 dicembre 2021, esecutivo dal 6 marzo 2022, per il delitto di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Motivata la revoca per l’inosservanza delle prescrizioni del programma di lavoro da parte del condannato il quale, dopo aver iniziato a svolgere la prestazione l’8 marzo 2023 presso l’associazione [OSCURATO:PERSONA], interrompeva dal 15 maggio 2024 ogni rapporto con l’ente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ripristinato la pena residua di euro 2.200,00, di cui euro 1.200,00 pari a sedici giorni di arresto, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette. 2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo ha eccepito vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Premesso che nessuna specifica prescrizione era stata imposta all’[OSCURATO:PERSONA] dal giudice e dall’U.E.P.E. e che alcun termine finale era previsto per l’ultimazione del lavoro di pubblica utilità, il ricorrente ha dedotto di non aver commesso alcuna trasgressione, avendo già svolto metà delle ore comminate e avendo interrotto temporaneamente il programma in ragione della impossibilità di conciliare i tempi di espletamento della prestazione di pubblica utilità con il proprio orario di lavoro dipendente; ha rappresentato ulteriormente di aver reperito la disponibilità di altro ente ove svolgere le restanti ore della pena sostitutiva. 2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo il giudice, in sede di ripristino dell’originaria sanzione, utilizzato il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 58, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui un giorno di arresto equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilità, in spregio alla previsione del comma 9 bis dell’art. 186 cit., a tenore della quale il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, da operarsi ragguagliando 250,00 euro a un giorno di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita parziale accoglimento. 2. Infondato è il primo motivo. In tema di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza costante ha stabilito che, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria - e non del condannato - l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (v., tra le altre, Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D’Aniello, Rv. 281189 – 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 – 01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546, nonché, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 10044 del 21/11/2024, dep. 2025, Vecchioni, non massimata; Sez. 1, n. 35460 del 29/05/2024, Biscu, non massimata) Il condannato può spontaneamente dare avvio all’esecuzione della sanzione sostitutiva (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022, Mondino, Rv. 283082 – 01), ma non ne ha l’obbligo. Nel caso in esame, pur non risultando specifico atto d’impulso dell’autorità preposta, è incontestato che il condannato abbia avviato la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva l’8 marzo 2023, salvo interrompere il lavoro di pubblica utilità dal 15 maggio 2024, data dalla quale non ha preso più contatti con l’associazione di riferimento e con l’U.E.P.E. Come si evince dal provvedimento impugnato, l’U.E.P.E. di Pescara ha dato notizia all’autorità giudiziaria, con note del 28 gennaio e del 7 febbraio 2025, che il condannato non era stato rintracciato, benché più volte contattato telefonicamente, per dare esecuzione alla pena sostitutiva. Per quanto emerge dal medesimo provvedimento, solo a seguito della notifica, in data 15 febbraio 2025, dell’avviso di udienza nel procedimento di revoca, l’instante si è attivato per reperire altro ente ove eseguire il lavoro di pubblica utilità, prospettando difficoltà nel conciliare la prestazione con i propri orari di lavoro. Va detto nondimeno che le dedotte esigenze lavorative non risultano segnalate in precedenza all’ente convenzionato, all’U.E.P.E. o all’autorità giudiziaria, in vista della rimodulazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva. L'ordinanza impugnata ha pertanto giustificato con motivazione chiara e logica la decisione assunta a causa della condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione, ritenuta inottemperante all’obbligo di eseguire la sanzione sostituiva con puntualità e disciplina, in vista dell’attuazione degli scopi rieducativi ad essa consustanziali (Cost. ord. n. 43 del 2013), nel caso concreto vanificati dalla protratta interruzione unilaterale del programma di lavoro, sintomatica di scarsa adesione al percorso alternativo intrapreso. 3.Il secondo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca». È approdo giurisprudenziale pacifico che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131-01), in ossequio al canone dettato al primo comma dell’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel conformarsi all’indicazione giurisprudenziale, ha determinato la pena da scontare, in euro 2.200,00 di ammenda, di cui euro 1.200,00 rispondenti alla conversione in pena pecuniaria di sedici giorni di arresto, ragguagliando gli undici giorni di lavoro di pubblica utilità espletati a quattro giorni di arresto, secondo il criterio sancito dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Così operando il [OSCURATO:PERSONA] ha errato nella determinazione della pena residua, non avendo applicato il più favorevole criterio di ragguaglio di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, speciale rispetto al criterio generale fissato al secondo comma dell’art. 58 cit. 4. Ne consegue, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte relativa alla pena residua ripristinata, con rigetto nel resto. La pena da scontare può essere rideterminata da questa Corte, tenendo conto delle statuizioni del giudice di merito, in euro 1.675,00 di ammenda, di cui euro 675,00 rispondenti alla conversione di giorni nove di arresto, quantificati detraendo dai venti giorni irrogati col decreto penale giorni undici di arresto, pari ai giorni di lavoro di pubblica utilità svolti. Rimane ferma la sanzione accessoria rispristinata della sospensione della patente di guida per mesi sette. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena residua ripristinata che determina in euro 1.675 di ammend
Decreto Cassazione n. 07653/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris