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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08559/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate in tutti i motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi al dolo, al carattere oppositivo della condotta, alla sussistenza dell'aggravante correlata alle lesioni ed alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen., mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PresWen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate in tutti i motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi al dolo, al carattere oppositivo della condotta, alla sussistenza dell'aggravante correlata alle lesioni ed alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen., mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PresWen
Sentenza Cassazione n. 08559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris