CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01645/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, con cui era stata disposta la sua espulsione, quale misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed in relazione alla pena in espiazione con termine previsto al 14 novembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge, lamentando che il Tribunale di sorveglianza non abbia debitamente considerato che egli, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per soggiorno breve, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere quando ancora l'atto autorizzativo non era scaduto, ciò che gli ha impedito di lasciare spontaneamente, nel termine stabilito, il territorio nazionale, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dal successivo art. 16, comma 5, consente l'adozione del provvedimento di espulsione. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato che il reato di rapina aggravata, che gli è valso la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, è stato commesso sotto la vigenza di una normativa che escludeva, per quella fattispecie, la possibilità di ricorrere all'espulsione, quale misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed è, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico che [OSCURATO:PERSONA], entrato in Italia con un visto di ingresso per soggiorno breve, non ha mai richiesto il permesso di soggiorno e che non sussiste la causa di forza maggiore, rappresentata dalla contingente condizione detentiva, che egli ha dedotto innanzi al Tribunale di sorveglianza, ove ha, infondatamente, sostenuto di essere stato impossibilitato a richiedere il titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale perché ristretto in carcere.2.1. Con il ricorso per cassazione, il condannato, rettificando quanto sostenuto in fase di opposizione al decreto di espulsione, adombra una diversa causa di forza maggiore, costituita dall'impossibilità, sempre connessa alla privazione della libertà, di lasciare l'Italia spontaneamente alla scadenza del visto con cui vi era entrato. L'obiezione non coglie nel segno. L'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che l'espulsione, quale misura alternativa alla detenzione, sia disposta nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che «si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2». L'art. 13, comma 2, nell'indicare le condizioni al cospetto delle quali il prefetto dispone l'espulsione, contempla, tra l'altro, l'omessa richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto, «salvo che il ritardo sia dipeso da forma maggiore», espressione che ricollega univocamente l'evento impeditivo ala sola richiesta del permesso di soggiorno e non anche, come sostenuto dal ricorrente, alla diversa opzione rimessa all'interessato (lo spontaneo allontanamento dall'Italia) che, dunque, non interferisce con l'applicazione della normativa in materia di espulsione. 2.2. Palesemente generico appare, poi, il secondo motivo, con il quale il ricorrente invoca il principio di irretroattività della legge penale più favorevole, per come declinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020 in relazione alle modalità esecutive della pena ed alle ipotesi di sostanziale trasformazione della sanzione per effetto della modifica normativa. Pjetri — il quale, va incidentalmente notato, non allega circostanze che mettano in luce suoi significativi e rilevanti legami con il territorio italiano — non spiega, invero, per quale ragione ed in quali termini l'esecuzione della porzione residua della pena inflittagli in forma di detenzione carceraria, conseguente all'applicazione del testo di legge vigente al momento della commissione del reato, sarebbe per lui più favorevole rispetto all'esecuzione in forma alternativa, onde tangibile si palesa la carenza di un apprezzabile interesse all'applicazione di una normativa che, imponendo in via esclusiva l'esecuzione della sanzione nella forma maggiormente afflittiva, appare, in linea generale, più rigorosa rispetto a quella sopravvenuta. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/