CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026controUNIPOLPART S.P.A., in qualità di società beneficiaria di [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessore a titolo particolare nel rapporto controverso, elettivamentedomiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] eall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 3.0 2 S.P.A., in qualità di società beneficiaria designata ai sensidell’art. 173 comma 13 t.u.i.r. di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliataa Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta edifende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pizzonia, per procura speciale a margine del controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n. 483 del2017, depositata l’8 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Unipolsais.p.a. e della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., operanti in regime fiscale diconsolidato nazionale rispettivamente come consolidata e consolidante,dell’avviso di accertamento n. TGBOET100340/2013, relativo all’anno diimposta 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione unmaggior reddito imponibile a fini IRES di complessivi euro 7.435.992, inragione dell’indebito abbattimento della riserva integrativa a carico deiriassicuratori per la somma di euro 7.018.829,00, e del mancatoNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026accantonamento, nello stesso esercizio, della somma di euro 417.163,00nella riserva integrativa premi a carico dei riassicuratori per le assicurazionidei danni derivanti dalle calamità naturali.1.1. Con l’avviso di accertamento in questione l’Agenzia delle Entrateaveva contestato alle società contribuenti la violazione del trattamentofiscale della variazione delle riserve tecniche obbligatorie, previsto dall’art.111 t.u.i.r., in conseguenza dell’illegittimo abbattimento della riservaintegrativa a carico dei riassicuratori per le assicurazioni dei danni derivantida calamità naturali che, ai sensi dell’art. 37 comma 11 d.lgs. n. 209 del2005, avrebbe dovuto essere mantenuta e alimentata in proporzioneall’incremento della “riserva a carico dell’assicuratore diretto”, sino alverificarsi dell’evento assicurato a prescindere dalle vicende modificativedegli originari accordi di riassicurazione, in applicazione della stessadisciplina, richiamata attraverso il rinvio al comma 4, a cui è soggetta,tramite anche il d.m. 15 giugno 1984, la riserva premi integrativa a caricodell’assicuratore diretto che non potrebbe essere “smontata” se non alverificarsi dell’evento assicurato.1.2. Le società contribuenti avevano impugnato l’atto impositivosostenendo, invece, che l’ammontare della “riserva a carico deiriassicuratori”, iscritto a bilancio e fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 111t.u.i.r., non poteva prescindere dal contenuto degli accordi diriassicurazione, dovendo la riserva necessariamente riflettere il rischioeffettivamente trasferito dall’assicuratore diretto al riassicuratore.L’ammontare della riserva non avrebbe potuto, in particolare, restareindifferente all’intervenuta sostituzione, a partire dall’anno di imposta 2005,da parte di una delle società incorporate da [OSCURATO:SOCIETA] degli originari “trattatidi riassicurazione pro quota”, operanti attraverso la ripartizioneproporzionale tra assicuratore e riassicuratore del rischio e dei correlatipremi, con “trattati di riassicurazione in eccesso”, operanti mediante laripartizione delle conseguenze dannose derivanti dalla verificazioneNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’evento in modo tale che l’assicuratore sopporta i danni contenuti entrouna determinata soglia e il riassicuratore lo tiene indenne da quellieccedenti.2. La CTP di Bologna, con la sentenza n. 483 del 2017, per quanto ancorarileva nel presente giudizio, aveva accolto il ricorso delle societàcontribuenti ritenendo non condivisibile la tesi dell’Agenzia delle Entrate “inquanto il mantenimento nel bilancio dell’assicuratore diretto di tale riservapresuppone necessariamente la permanenza del trasferimento del rischioassunto dall’assicurare diretto in capo al riassicuratore, circostanza che nonsi è verificata nel caso in esame a causa della progressiva sostituzione deitrattati di riassicurazione in quota con quelli in eccesso”.3. Avverso la sentenza della CTP di Bologna l’Agenzia delle Entrate conl’adesione delle due società contribuenti ha proposto ricorso per saltuminnanzi alla Corte, ai sensi dell’art. 62 comma 2-bis d.lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 360 comma 2 c.p.c., affidandosi ad un solo motivo, mentre lesocietà contribuenti si sono difese depositando il controricorso conl’intervento, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., delle società beneficiarie dellascissione, [OSCURATO:SOCIETA]., successore a titolo particolare nel rapportocontroverso, e [OSCURATO:SOCIETA]., società designata ai sensi dell’art. 173comma 13 t.u.i.r.Successivamente il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha concluso peril rigetto del ricorso e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Sai ha depositato, il 9 marzo2026, memoria illustrativa con cui ha sollevato l’eccezione di giudicatoesterno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dallaCTR di Milano n. 96 del 2025 a definizione del giudizio di rinvio seguitoall’ordinanza della Corte n. 1167 del 2023, relativa ad identica questionedecisa con riferimento alle annualità di imposta 2005 e 2006, eall’irretrattabilità della questione derivante dal definitivo annullamento perNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’anno di imposta 2009, della stessa pretesa tributaria, con ordinanza dellaCorte n. 18677 del 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di giudicato esternosollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con riferimento allasentenza della CTR di Milano n. 96 del 2015, emessa a definizione delgiudizio di rinvio seguito all’ordinanza della Corte n. 1167 del 2023, relativoalle annualità di imposta 2005 e 2006, e all’ordinanza della Corte n. 18667del 2024, emessa nel giudizio relativo all’anno di imposta 2009 che ha resodefinitivo l’annullamento del relativo atto impositivo.Le sentenze in questione avrebbero, infatti, deciso sulla stessa questione didiritto comune a tutte le annualità di imposta, relativa alla legittimità dellavariazione della riserva tecnica a carico dei riassicuratori in ragione dellariduzione del rischio derivante dalla rinegoziazione dei relativi trattati, conconseguente efficacia espansiva del giudicato esterno.1.1. L’eccezione di giudicato esterno sollevata con riferimento allasentenza della CTR di Milano n. 96 del 2015 è infondata sotto il profilosoggettivo, non risultando che sia stata emessa fra le stesse parti dellapresente controversia.L’efficacia di giudicato della pronuncia presuppone, ai sensi dell’art. 2909c.c., che sia stata resa fra le stesse parti e, nel caso di specie, la sentenzaemessa dalla CTR di Milano all’esito del giudizio di rinvio risulta essere statapronunciata nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell’Agenzia delleEntrate senza la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. E nessun elemento èstato offerto dalla controricorrente per dimostrare l’esistenza delpresupposto soggettivo dell’efficacia del giudicato a fronte della difformitàdella compagine soggettiva del processo risultante dal testo della sentenzainvocata a fondamento dell’eccezione.Numero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/20261.2. L’eccezione di giudicato esterno sollevata con riferimentoall’ordinanza della Corte n. 18667 del 2024, emessa fra le stesse parti delpresente giudizio in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2009, è, invece, infondata sotto il profilooggettivo.1.3. Sulla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi nelprocesso tributario fra le stesse parti in relazione ad un’annualità di impostadiversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermatoil principio, ormai consolidato, secondo cui «la sentenza passata in giudicatoche accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno di imposta esplica gli effetti del giudicato esterno neigiudizi relativi ad anni di imposta diversi, pendenti fra le stesse parti conriferimento allo stesso tributo, limitatamente a quegli elementi costitutividelle fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta,assumano carattere tendenzialmente permanente». In particolare, «lasentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto el'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'impostafa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli annisuccessivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante"inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché,laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodod'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente adun'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., explurimis, Cass. 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass. 31 luglio 2019, n. 20586;Cass. 6 marzo 2018, n. 5210).» ( Cass. n. 12721 del 2025).1.4. Nel processo tributario, dunque, l'effetto vincolante del giudicatoesterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integrantielementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diannualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentreNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Cass.n. 5286 del 2022).L’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo ad annualità di impostadiversa non si esplica, quindi, con riferimento agli elementi della fattispecieconnotati da variabilità in funzione del tempo.1.5. Nel caso di specie, ferma restando l’irretrattabilità delle questionigiuridiche comuni trattate dall’ordinanza della Corte n. 18667 del 2024 conriferimento alla legittimità in linea generale dello “ smontaggio” della riservaa carico dei riassicuratori in proporzione alla riduzione del rischio derivantedalla rinegoziazione dei relativi accordi contrattuali, il giudicato formatosisulla pronuncia della CTP di Bologna n. 479 del 2016 che ha riconosciutoin concreto l’inesistenza per l’anno di imposta 2009 della pretesa fiscaleavanzata dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla variazionedella riserva tecnica iscritta a bilancio nell’esercizio 2009 in proporzione allariduzione del rischio determinatasi nel corso di quell’esercizio, non puòestendere i suoi effetti ad una diversa annualità di imposta. La variazionedella riserva tecnica a carico dei riassicuratori da iscriversi in bilancio inproporzione alla riduzione del rischio verificatosi nell’esercizio costituisce,infatti, un elemento variabile in funzione del tempo da accertarsi anno peranno in applicazione dei principi contabili di corretta redazione del bilancio,a prescindere dall’eventuale programmazione unitaria pluriennaledell’operazione di “smontaggio” della riserva.2. Deve, dunque, procedersi all’esame del ricorso che è infondato.2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell'art. 37, commi 4 e 11 d. lgs. n. 209 del 2005, dell'art. 111 t.u.i.r. e deld.m. 15 giugno 1984 laddove la CTR avrebbe erroneamente accomunato,ai fini dell’appostazione in bilancio della riserva a carico dei riassicuratori edelle relative conseguenze sotto il profilo del trattamento fiscale, lacessazione del rischio derivante dal verificarsi dell’evento assicuratoNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026all’ipotesi di riduzione del rischio per effetto della rinegoziazione del suotrasferimento al riassicuratore.L’art. 37 comma 11 d. lgs. n. 209 del 2005 sancirebbe, infatti, l’obbligo perle imprese di assicurazione, in presenza di un trattato di riassicurazione, dideterminare l’importo della riserva tecnica a carico dei riassicuratori daiscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale in conformità alle previsioni cheregolano la riserva tecnica a carico dell’assicuratore diretto, iscritta alpassivo dello stato patrimoniale e destinata ad aumentare ogni anno sino alverificarsi dell’evento assicurato, a prescindere dai contratti di assicurazionestipulati nell’anno e ai rischi assunti. In particolare, per effetto delleprevisioni del d.m. 15 giugno 1984, la variazione della riserva integrativaper l’assicurazione dei danni derivanti da calamità naturali deve essere, inogni caso, pari almeno al 70 per cento dei premi degli anni precedenti anchein mancanza di contratti di assicurazioni stipulati nell’esercizio. E allo stessomodo l’ammontare delle riserve a carico dei riassicuratori dovrebbeprescindere dalle vicende modificative dei relativi accordi.2.2. Il motivo è infondato.2.3. Sulla stessa questione di diritto, sia pure in relazione ad anni diimposta diversi, la Corte ha già affermato, con le ordinanze n. 18667 del2024 e n. 1167 del 2023, il principio secondo cui «L'art. 37, comma 11,D.Lgs. n. 209 del 2005 – vigente ratione temporis - nella parte in cuistabilisce che la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell'attivo dibilancio, va determinata conformemente agli accordi contrattuali diriassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche, deve essererettamente interpretato nel senso che la riserva a carico del riassicuratoreva determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e inconsiderazione dell'effettivo rischio trasferito ed, in caso dellariassicurazione per eccesso (limitato alla sola eccedenza di una determinatasoglia), è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore,con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico,Numero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026ove siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevanogiustificato l'accantonamento e l'iscrizione. »2.4. L’art. 37 commi 1 e 4 d. lgs. n. 209 del 2005 impone all'impresaassicuratrice che esercita attività nel ramo danni di costituire le riservetecniche corrispondenti alla riserva per frazioni di premi e alla riserva perrischi in corso, dirette a far fronte agli impegni derivanti dal complesso deicontratti di assicurazione stipulati e, quando il rischio coperto riguarda danniderivanti da calamità naturali, di appostare una riserva integrativa dellariserva per frazione premi determinata, secondo i criteri previsti dall’art. 1comma 1 del d.m. 15 giugno 1984, in misura pari al 35 per cento dei premidell'esercizio e al 70 per cento dei premi dell'esercizio precedente, fino aquando l'accantonamento integrativo abbia raggiunto un importo pari acento volte l'ammontare dei premi di esercizio.Le riserve tecniche obbligatorie in questione costituiscono riserve a caricodell’assicuratore diretto e sono, quindi, appostate nel passivo dello statopatrimoniale.2.5. Lo stesso articolo 37 d. lgs. n. 209 del 2005, al comma 11, regola,poi, le riserve tecniche a carico dei riassicuratori, disponendo che “Le riservea carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza esono determinate conformemente agli accordi contrattuali diriassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riservapremi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi dicui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolodella riserva premi lorda."Le riserve a carico dei riassicuratori sono, invece, fondi corrispondenti allatraslazione del rischio assicurativo sul terzo riassicuratore e sono, quindi,poste dell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa di assicurazioni.2.6. Dal punto di vista fiscale l’art. 111 t.u.i.r., con una specifica disciplinadestinata ad assicurare un trattamento tributario riservato a poste dibilancio tipiche del settore, prevede che la variazione delle riserve tecnicheNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026obbligatorie in questione concorre alla formazione del reddito delle impresedi assicurazione sino alla misura massima prevista dalla legge così che lavariazione della riserva a carico dell’assicuratore diretto, quale postapassiva dello stato patrimoniale, concorre a formare il reddito comecomponente positivo o negativo del conto economico in caso di decrementoo incremento, mentre la riserva a carico del riassicuratore opera in manierainversa.2.7. Con l’ordinanza n. 1167 del 2023 la Corte ha già chiarito,pronunciando in relazione alla stessa vicenda, che «In sostanza talidisposizioni prevedono che, ove l'assicuratore stipuli dei contratti diriassicurazione, non venga modificato l'importo della riserva tecnica nelpassivo ma debba essere iscritta a bilancio nell'attivo una riserva speciale,la "riserva a carico del riassicuratore", che controbilancia la prima e chedeve avere quale ammontare gli importi di competenza dei riassicuratorideterminati conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione. E'evidente che il contratto di riassicurazione crea un rapporto obbligatorio traassicuratore e riassicuratore ma non incide sulla responsabilità del primoverso l'assicurato ed è noto che i contratti di riassicurazione possono avervaria natura (facoltativa e per trattato, proporzionale o non proporzionale).[…] Da tali disposizioni emerge quindi, in primo luogo, che la riserva a caricodel riassicuratore va determinata in base a quanto pattuito nello specificocontratto e in considerazione dell'effettivo rischio trasferito e, in secondoluogo, che non vi siano indicazioni cogenti circa la necessità di calcolarenella riserva stessa anche le riserve integrative obbligatorie (anche perchè,come visto, l'impresa di assicurazione, anche se trasferisce il rischio alriassicuratore, è comunque obbligata nei confronti dell'assicurato; quindil'iscrizione di una necessaria riserva a carico del riassicuratore, a rettificadella riserva premi integrativa voluta dal legislatore, potrebbe ridurre ilrafforzamento della peculiare garanzia patrimoniale voluta dal legislatore).»Numero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/20262.8. In sintesi, dunque, nella corretta rilevazione a bilancio delle riservea carico del rassicuratore, anche ai fini dell’applicazione del regime fiscalespecifico previsto dall’art. 111 t.u.i.r., non si può prescindere dal contenutodegli accordi di riassicurazione volto a regolare l’entità e le modalità dellatraslazione del rischio, in quanto la stessa norma che ne impone lacostituzione fa espresso e specifico riferimento alla necessità che siano“determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, inbase agli importi lordi delle riserve tecniche” specificando che “la riservapremi relativa agli importi di riassicurazione debba essere calcolata in baseai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresaper il calcolo della riserva premi lorda” senza fare, quindi, alcun richiamoalle modalità di determinazione della riserva integrativa per le assicurazionidei danni derivanti da calamità naturali. Peraltro, trattandosi di fondoconcepito come posta volta a controbilanciare la riserva a caricodell’assicuratore e, quindi, anche a ridurre potenzialmente la garanziapatrimoniale imposta dal legislatore a tutela degli assicurati,l’interpretazione dell’ufficio che mira a sganciare la formazione della riservaa carico dei riassicuratori dalla variabile dell’effettiva traslazione del rischioal riassicuratore si rivela come contraria alla ratio stessa della previsionedella garanzia rafforzata.La rinegoziazione degli accordi di riassicurazione mediante il passaggio daltrattato di riassicurazione per quote operante attraverso al traslazione sulriassicuratori di una quota del rischio assunto nei confronti degli assicuratie della correlata parte di premi al trattato di riassicurazione per eccessooperante attraverso la ripartizione dell’onere economico del danno risarcitonon può, quindi, non incidere sulla determinazione dell’ammontare riservea carico dei riassicuratori in sede di redazione del bilancio.2.9. La CTP ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi richiamatiladdove ha ritenuto infondata la pretesa tributaria avanzata da Agenziadelle Entrate sul presupposto della necessità di mantenere ed alimentare leNumero registro generale 30217/2017Numero sezionale 2499/2026Numero di raccolta generale 9750/2026Data pubblicazione 16/04/2026riserve a carico dei riassicuratori nonostante il mutamento del regime deitrattati di riassicurazione e non sussistono, pertanto, le violazioni di leggelamentate.3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a favoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. lespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.000 per compenso,euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali e oneri dilegge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026Il PresidenteROBERTA CRUCITTI