CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 31817/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11454-2019 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Oggetto R.G.N.11454/2019 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC -resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e sul ricorso successivo proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successivi – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 870/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 623/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato insussistente l’obbligazione contributiva a carico dell’impresa ricorrente, di autotrasporti per conto terzi, contestata con verbale di accertamento, sul presupposto secondo cui non essendovi stata prestazione lavorativa, e relativa retribuzione, neanche la contribuzione era dovuta per le prestazioni non svolte per causali diverse (accordo di sospensione della prestazione; assenze ingiustificate sfociate in procedimenti disciplinari; impossibilità della prestazione per il ritiro della patente ad un autista); ricorre l’INAIL avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un motivo con il quale si duole di violazione di legge, ulteriormente illustrato con memoria; ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso successivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione di legge; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] entrambi i ricorsi sono da accogliere per non essersi la sentenza impugnata conformata ai principi più volte espressi da questa Corte che ha,ormai, chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021, Cass. n. 18954 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 2002 del 2024); la sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce dell’enunciato principio, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie entrambi ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cor