CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 26796/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., risulta generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello che, nell'escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato non solo i precedenti ostativi, tema su cui il ricorso si è profuso, ma anche 'l'entità del danno cagionato', profilo sul quale, per contro, il ricorso non ha speso parola; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2025