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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0137 - IT Avis juridique important | 61989J0137 SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ATTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-137/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00847 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Addebito agli importatori di animali vivi del costo delle comunicazioni telegrafiche tra i servizi doganali e i servizi veterinari e sanitari interni - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 12 e seguenti .) [OSCURATO:PERSONA] un inadempimento agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato il fatto che uno Stato membro addebiti agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti .

Tale onere, imposto unilateralmente, che colpisce le merci in ragione del passaggio della frontiera, costituisce infatti una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ( vedasi in particolare sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1483 ) e non può sfuggire a tale qualifica né in quanto elemento di un sistema generale di imposizioni interne che colpisce sistematicamente, in base agli stessi criteri, i prodotti nazionali e quelli importati o esportati ( vedasi sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1923 ), né in quanto corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico, di importo proporzionato al servizio stesso ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5, e sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 3573 ), poiché non è collegato ad un beneficio specifico e certo che ottiene l' operatore economico ( vedasi in particolare sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 193, e sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, soprammenzionata ), né in quanto onere corrispondente a controlli effettuati per soddisfare obblighi imposti dal diritto comunitario ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, soprammenzionata, e sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, [OSCURATO:PERSONA] / RF di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5427 ). [OSCURATO:PERSONA] causa C-137/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof . [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig .

Ivo M .

Braguglia, avvocato dello stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, convenuta, avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine, in conformità alla normativa nazionale, inviano ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) La Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE . 2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0137 - IT Avis juridique important | 61989J0137 SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 MARZO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'ATTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-137/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00847 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Addebito agli importatori di animali vivi del costo delle comunicazioni telegrafiche tra i servizi doganali e i servizi veterinari e sanitari interni - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 12 e seguenti .) [OSCURATO:PERSONA] un inadempimento agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato il fatto che uno Stato membro addebiti agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti . Tale onere, imposto unilateralmente, che colpisce le merci in ragione del passaggio della frontiera, costituisce infatti una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ( vedasi in particolare sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1483 ) e non può sfuggire a tale qualifica né in quanto elemento di un sistema generale di imposizioni interne che colpisce sistematicamente, in base agli stessi criteri, i prodotti nazionali e quelli importati o esportati ( vedasi sentenza 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1923 ), né in quanto corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all' operatore economico, di importo proporzionato al servizio stesso ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5, e sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 3573 ), poiché non è collegato ad un beneficio specifico e certo che ottiene l' operatore economico ( vedasi in particolare sentenza 1° luglio 1969, causa 24/68, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, [OSCURATO:PERSONA] . pag . 193, e sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, soprammenzionata ), né in quanto onere corrispondente a controlli effettuati per soddisfare obblighi imposti dal diritto comunitario ( vedasi sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, soprammenzionata, e sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, [OSCURATO:PERSONA] / RF di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5427 ). [OSCURATO:PERSONA] causa C-137/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof . [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, convenuta, avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine, in conformità alla normativa nazionale, inviano ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) La Repubblica italiana, addebitando agli importatori di animali vivi provenienti da altri Stati membri il costo dei telegrammi che i veterinari di confine inviano, in conformità alla normativa nazionale, ai servizi veterinari e sanitari interni competenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 12 e seguenti del trattato CEE . 2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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